Abbandono della casa familiare: conseguenze civili e penali
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi e dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
L’articolo 143 del codice civile sancisce che a seguito del matrimonio i coniugi acquisiscono diritti e doveri reciproci, tra i quali l’obbligo per entrambi di coabitare.
L’abbandono unilaterale del tetto coniugale, e pertanto privo dell’accordo con l’altro coniuge, senza giusta causa viene considerato un comportamento illecito, contrario al matrimonio, in quanto posto in essere in violazione dei doveri coniugali, nonché rilevante anche sul piano penale.
Quali conseguenze sia civili, che penali possono quindi scaturire da tale condotta?
In ambito civile l’abbandono dell’abitazione familiare, qualora considerato senza giusta causa, viene sanzionato tramite la pronuncia di addebito dal giudice nel corso del procedimento per la separazione, l’annullamento ovvero del divorzio. La pronuncia di addebito consiste nella dichiarazione di responsabilità per la fine del matrimonio e da questa derivano sostanzialmente due conseguenze: la perdita del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento disposto in via provvisoria nel corso del procedimento, nonché la perdita di ogni diritto ereditario nei confronti dell’altro coniuge.
In merito alla legittimità ovvero alla punibilità della violazione dell’obbligo di coabitazione in ambito civile si è espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione, la quale con orientamento divenuto ormai granitico, ha sancito che l’abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto conduce all’impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell’altro coniuge o in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto (Cass., ord. n. 1785/21, n. 648/2020; Cass, ord n. 11792/2021).
Visto quanto sancito dagli Ermellini, risulta necessario individuare quali sono, nel concreto, le circostanze che giustificano l’allontanamento di uno dei coniugi dall’abitazione coniugale e che, pertanto, fondano la giusta causa che impedisce al giudice di pronunciare l’addebito della responsabilità della fine del matrimonio.
A tal proposito la giurisprudenza maggioritaria sancisce la legittimità della condotta, qualora questa venga posta in essere in situazioni familiari caratterizzate da violenze fisiche o psichiche che mettano in pericolo il coniuge e/o la prole, in caso di prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, nonché di accesi contrasti con la famiglia d’origine dell’altro coniuge.
Anche una crisi coniugale “grave” è considerata causa legittima dell’allontanamento dalla casa familiare di uno dei coniugi. Il dettato normativo, infatti, qualora la crisi coniugale sia divenuta irreversibile ed irreparabile, non impone la prosecuzione della convivenza. In tale situazione, pertanto, l’abbandono del tetto familiare posto in essere prima dell’avvenuta separazione, annullamento ovvero divorzio viene considerato lecito.
In base ai rilievi svolti, la violazione unilaterale – quindi senza il consenso dell’altro coniuge – dell’obbligo di coabitazione viene ritenuto un comportamento legittimo solo qualora sia stato avviato un procedimento di separazione, annullamento o divorzio ovvero in presenza di gravi motivi; in ogni ulteriore situazione è considerata causa sufficiente per l’addebito della responsabilità della fine del matrimonio.
In ambito penale l’abbandono della casa familiare rileva ai sensi dell’art. 570 primo comma c.p. che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro “Chiunque abbandonando il domicilio domestico (…) si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge”.
Dalla mera lettura della norma emerge chiaramente che ciò che costituisce reato non è l’allontanarsi da casa, ma la sottrazione agli obblighi assistenziali.
Il soggetto attivo è un membro della famiglia che ha obblighi di assistenza familiare e, allontanandosi in modo permanente o per tempo indeterminato, priva i componenti della famiglia del suo supporto economico e morale.
I soggetti passivi sono i figli o il coniuge: la norma in questione trova applicazione in tutti i casi in cui chi realizza la condotta sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale e il “coniuge”.
Alla luce del D.Lgs. n. 6/2017, che ha introdotto le unioni civili, si ritiene unanimemente di poter applicare la norma in esame anche a coloro che sono uniti civilmente; ancora controversa è, invece, l’applicabilità a coloro che convivono di fatto.
Non sussiste il reato nel caso in cui ci si limiti a minacciare di andarsene di casa o se il soggetto che si è allontanato abbia comunicato all’altro la sua nuova dimora, sia reperibile e, soprattutto, continui a fornire i mezzi di assistenza morale ed economica.
In passato la Cassazione attribuiva valore alla “giusta causa” per l’allontanamento: vi erano infatti, situazioni di intollerabilità causate da comportamenti violenti o aggressivi, sia fisicamente, che psicologicamente, che richiedevano l’abbandono del domicilio.
La Cassazione collegava la giusta causa all’impossibilità, intollerabilità o l’estrema penosità della convivenza: l’allontanamento dalla casa coniugale altrimenti era “ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale” (Cass. n. 12310/2012).
Attualmente rileva solo la violazione degli obblighi di assistenza.
Secondo la Suprema Corte un particolare caso di tale violazione è rappresentato dal mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario – contratto dai coniugi nel corso del matrimonio per l’acquisto dell’abitazione familiare – che determina l’avvio della procedura di espropriazione da parte della banca.
In caso di mancato pagamento delle rate del mutuo, la banca – titolare di un diritto di ipoteca sull’immobile – può far valere tale diritto procedendo all’espropriazione, anche se è intervenuta una sentenza di separazione o divorzio che abbia assegnato l’immobile ad uno dei coniugi (Cass., sent. n. 7776/2016).
La banca può, quindi, procedere ad esecuzione forzata, pignorando l’immobile e chiedendo che sia venduto all’asta; inoltre, la banca mantiene il proprio diritto di far espropriare l’immobile in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo, anche se i coniugi separati hanno dei figli che abitano nell’immobile con il genitore assegnatario.
Orbene, in tal caso si potrebbe presentare denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ed infatti, la casa coniugale rappresenta un vero e proprio mezzo di sussistenza, che deve essere garantito al coniuge e ai figli in caso di separazione o divorzio e il mancato pagamento delle rate del mutuo potrebbe far perdere il diritto all’abitazione.
Secondo la Cassazione “tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l’alloggio familiare, sicché è responsabile del reato previsto dall’art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono: in altri termini la “casa di abitazione” rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori” (Cassazione, sent. n. 33023/2014).
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.