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Separazione addebitata al marito che abbandona improvvisamente la casa coniugale

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il coniuge che si allontana dalla casa coniugale senza aver preventivamente provveduto al deposito di una domanda di separazione, di annullamento del matrimonio o di divorzio incorre nella violazione dell’obbligo di coabitazione da cui consegue inevitabilmente l’addebito della separazione.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza emessa dalla prima sezione civile n. 11792/2021.

L’articolo 143 cc secondo comma sancisce che dal matrimonio in capo a ciascun coniuge deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. È proprio circa la violazione di tale ultimo dovere, ovvero l’obbligo di coabitazione dei coniugi, sui cui è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.

La vicenda oggetto di impugnazione avanti la Suprema Corte ha avuto origine con il deposito di un ricorso per la separazione dei coniugi con il quale una signora oltre a chiedere la separazione dal marito ne chiedeva anche l’addebito a quest’ultimo. Il marito, costituitosi in giudizio, chiedeva a sua volta l’addebito della separazione alla moglie. Il tribunale adito pronunciava la separazione dei coniugi, provvedeva sull’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nonché della moglie ma disattendeva le reciproche domande di addebito. La sentenza di primo grado veniva quindi impugnata con appello principale dalla moglie e con appello incidentale dal marito. La Corte d’appello territorialmente competente riformava parzialmente la decisione di primo grado modificando le somme mensili corrisposte dal marito alla moglie a titolo del di lei mantenimento e del contributo al mantenimento dei figli. Non venivano invece accolte le domande di addebito della separazione.

Rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio la moglie decideva di impugnare la sentenza avanti la Corte di Cassazione lamentando, tra i vari motivi, il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito considerato che quest’ultimo improvvisamente aveva dichiarato di nutrire dei sentimenti per un’altra donna e da un momento all’altro aveva abbandonato la casa coniugale ostentando poi la nuova relazione in tutti i contesti sociali frequentati dai coniugi.

Gli Ermellini accoglievano il motivo di ricorso relativo all’addebito della separazione soprattutto considerato che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale dall’oggi al domani dopo aver dichiarato alla moglie di provare dei sentimenti per un’altra persona. Secondo la Corte di Cassazione il definitivo abbandono dalla casa coniugale da parte di un coniuge senza il previo deposito di una domanda di separazione, annullamento o divorzio integra la violazione dell’obbligo di coabitazione dalla quale non può che conseguire l’addebito della separazione. Secondo gli Ermellini infatti l’assunto su cui si fondava la decisione della Corte territoriale – secondo la quale l’abbandono del tetto coniugale da parte del marito, essendo avvenuto dopo che quest’ultimo aveva confessato alla moglie di essersi innamorato di un’altra donna, non poteva costituire un comportamento sufficiente a giustificare la domanda di addebito anche considerato che a seguito di una tale confessione si poteva presumere l’impossibilità della prosecuzione della coabitazione dei coniugi – doveva essere ritenuto oltre che erroneo anche in violazione del disposto degli articoli 146 cc e 151 cc.. La Corte di Cassazione infine evidenziava come la pronuncia della Corte d’Appello si trovava in netto contrasto con il principio espresso in numerose pronunce della Suprema Corte stessa, secondo il quale l’abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto conduce all’impossibilità della convivenza salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell’altro coniuge ovvero in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto. Nel caso concreto il marito non aveva provato in alcun modo che l’abbandono della casa coniugale era stato determinato da un comportamento della moglie, anche in reazione alla confessione, ovvero alla sussistenza di una già frattura del rapporto coniugale. Per tali motivi la Corte di Cassazione non ha potuto che cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa avanti il giudice di secondo grado per un nuovo esame della controversia, con precisa indicazione circa la necessità di applicare i principi di diritto esposti.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.