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Dichiararsi single su Facebook è causa di addebito della separazione?

(a cura dell’Avv. Angela Brancati)

Nell’epoca in cui le relazioni sociali si sviluppano prevalentemente attraverso l’utilizzo dei social-media e in particolare Facebook, la giurisprudenza di merito viene con sempre maggiore frequenza chiamata a dirimere controversie nate in ambito familiare e dovute ad un abuso nell’utilizzo dei devices.

Accade, infatti, sovente che unitamente alla pronuncia di separazione giudiziale ex art 151 c.c., un coniuge chieda al giudice l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali con conseguente addebitabilità della separazione. A tal proposito l’articolo 151 c.c. al secondo comma recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai  doveri che derivano dal matrimonio”.

Ma quali sono le circostanze per procedere alla suddetta pronuncia? In altre parole, quali accadimenti possono essere posti a fondamento dell’addebito della separazione? La giurisprudenza unanime ritiene che l’indagine ai fini dell’accertamento debba prendere le mosse dal secondo comma dell’articolo 143 c.c. che elenca i doveri discendenti dal vincolo di coniugio: “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione”.

La violazione degli appena citati obblighi potrebbe determinare una responsabilità in capo al coniuge “inadempiente” da cui discende l’addebito della separazione.

In particolare, la violazione dell’obbligo di fedeltà è sempre con maggiore frequenza portata all’attenzione delle Corti di merito che vengono investite da vicende singolari stante le modalità di attuazione del tradimento.

Da ultimo il Tribunale di Palmi chiamato ad esprimersi sulla sussistenza del nesso di causalità tra condotta posta in essere dal marito fedifrago e la rottura dell’affectio coniugalis ai fini della pronuncia di addebito, ha svolto nella sentenza importanti osservazioni sul tema, premettendo che l’ inosservanza degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi giustifica la pronuncia di addebito solo quando venga accertato che detta inosservanza sia stata l’unica causa che ha determinato la crisi coniugale. 

Il caso riguardava una moglie che adiva il competente Tribunale per sentir pronunciata la separazione con addebito in capo al marito. La ricorrente deduceva, infatti, che a far data dal settembre 2013 l’altro coniuge dava vita ad una relazione extraconiugale, iniziando ad assumere comportamenti anomali e contrari ai doveri matrimoniali tra cui “un utilizzo eccessivo del cellulare, anche in luoghi appartati, le assenze da casa anche in ore notturne, la descrizione sul proprio profilo Facebook come “single e mi piacciono le donne” e infine la realizzazione di un ciondolo rappresentante l’iniziale dell’amante”. Analizzate singolarmente le circostanze e posta l’attenzione sulla nozione di obbligo di fedeltà che ad oggi deve considerarsi più ampia e comprensiva anche della lealtà e della fiducia che ogni coniuge ripone nel proprio rapporto coniugale anche in termini di dedizione e sacrificio delle proprie scelte personali in nome del condiviso progetto familiare, il Tribunale ha concluso imputando unicamente la responsabilità per la fine del matrimonio al marito.

In particolare, i giudici giungono a tale pronuncia ponendo l’accento anche sulla circostanza evidenziata dalla ricorrente e rappresentata dalle indicazioni contenute nel profilo Facebook del marito. Si legge, infatti, che queste ultime “pur non essendo, ovviamente, prova di un rapporto extraconiugale costituiscono, tuttavia, un atteggiamento lesivo della dignità del partener proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio”.

L’appena citata circostanza unitamente alle modalità con cui si è sviluppato il rapporto con l’amante, non necessariamente adulterino come sostenuto dalla Corte, ma comunque appurato per mezzo di prove testimoniali e documentali, tra cui messaggi intimi scambiati tra i due e rinvenuti anche sul cellulare del marito da parte della figlia minorenne, ha condotto il Tribunale a ritenere che la condotta del resistente fosse lesiva dei doveri coniugali. I giudici nel caso di specie hanno fatto proprio l’orientamento della Cassazione che sul tema ha osservato che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”. (Cass. 21657/2017)

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.