Padre privato delle figlie per vent’anni: l’ex moglie lo dovrà risarcire.
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
Un uomo padre di tre figlie citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Frosinone la ex moglie domandando l’accertamento della responsabilità in capo alla donna per il verificarsi del danno endofamiliare e il conseguente risarcimento per essergli stato impedito il corretto esercizio della propria funzione genitoriale e la costruzione di un rapporto con le proprie tre figlie.
In particolare, l’attore riferiva di aver contratto matrimonio nel 1990, che dall’unione nascevano tre figlie rispettivamente nel 1992, 1995 e 1996, che i coniugi erano addivenuti alla separazione nel 2010 e al divorzio nel 2016. Aggiungeva che i rapporti con le figlie si erano interrotti prima ancora della separazione giudiziale e più precisamente nel giugno del 2006, quando la moglie a seguito di una discussione animata aveva insieme alla prole abbandonato l’abitazione familiare. Il padre non aveva più incontrato le figlie per 20 anni.
A sostegno delle proprie ragioni, il padre evidenziava che già nel corso della vita coniugale si erano verificati una serie di atteggiamenti escludenti della di lui funzione e del ruolo anche ad opera della suocera e della cognata. Le donne, la cui linea educativa dominante sulle figlie era loro concessa e tollerata anche dalla madre, non ammettevano né consentivano al padre di esprimere una propria opinione diversa dalla loro. Tale intrusione, segnalava l’attore veniva rilevata anche nella Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata nel corso del procedimento per la separazione personale dei coniugi. Dalla CTU emergeva come la famiglia materna avesse di fatto prevaricato il ruolo di entrambi i genitori, i quali avevano acconsentito a far educare le figlie dai nonni, all’interno di una famiglia “matriarcale” in cui il ruolo dell’uomo era stato sminuito. La nonna aveva perfino dichiarato alla consulente che nella loro famiglia gli uomini non servivano a nulla.
Sempre dalla CTU era emerso che la madre avesse nel tempo influenzato le figlie, svilendo ai loro occhi il padre, rendendolo un mostro totalmente disinteressato alla loro crescita. L’uomo al contrario aveva fino alla fine cercato di recuperare il rapporto con le figlie, proponendo alla moglie percorsi di mediazione ai quali la stessa non intendeva prendere parte. Tale situazione portava l’attore a sviluppare fin dalla separazione uno stato di depressione. Negli anni aveva poi cercato di intercettare le figlie all’uscita di scuola, di scrivere loro delle lettere e dei racconti, senza tuttavia ricevere mai un cenno di riscontro. Ogni tentativo di ripristino dei rapporti aveva avuto esito negativo. Le figlie tuttavia, nel corso delle indagini psicosociali non erano in grado di riferire il motivo dell’allontanamento dal padre, né di riferire episodi specifici tali da giustificare l’allontanamento. Emergeva un’influenza su di loro da parte della madre e della nonna materna.
La donna rimaneva contumace nel procedimento.
Escussi i testi che rendevano dichiarazioni tutte coerenti tra loro, acquisita la documentazione a sostegno delle pretese dell’attore, il Tribunale di Frosinone riteneva matura la causa per la decisione, dando termine per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Nella memoria conclusionale l’attore sottolineava come anche l’istruttoria orale avesse fornito una prova “schiacciante e commovente del profondo e persistente dolore” da egli patito a seguito dall’allontanamento delle figlie. Tutti i testimoniconfermavano infatti il radicale cambiamento caratteriale dell’uomo, la di lui profonda sofferenza conseguenza dell’impatto devastante che ha avuto sulla propria vita l’abbandono delle figlie.
Il Tribunale in composizione monocratica con la sentenza del 4 agosto 2026 riconosceva la piena ed esclusiva responsabilità della madre rimasta contumace per la privazione del rapporto parentale e per la lesione del diritto alla genitorialità dell’attore. Il di lei comportamento infatti secondo l’autorità giudicante integrava gli estremi dell’illecito extracontrattuale di natura endofamiliare, la cui conseguenza è da ricondursi al verificarsi di un danno esistenziale e morale da privazione del rapporto parentale, che meritava pertanto di essere ristorato. Il Giudice, invero, nel caso di specie riteneva che l’attore avesse dato piena, esaustiva ed adeguata prova sia del fatto storico, consistente nell’allontanamento ingiustificato delle figlie sia del nesso causale con l’evento. Doveva ritenersi inconfutabilmente provato che il comportamento posto in essere dalla ex moglie rimasta contumace aveva provocato nei confronti dell’ex coniuge un danno esistenziale da privazione del rapporto parentale. La madre, infatti, oltre a non essersi adoperata per cercare di creare un rapporto sano tra padre e figlie, ha addirittura ostacolato tale rapporto, impedendo all’altro genitore di essere presente nel corso della vita della prole.
Orbene, il Tribunale di Frosinone rifacendosi alle Tabelle milanesi per la quantificazione effettiva del danno e all’orientamento della Corte di Cassazione che sul punto con la sentenza n. 28551/2023 chiariva che “la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta l’obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peiusderivanti dall’evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili”, condannava la donna al pagamento di €226.838,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare oltre ad €14mila per spese legali.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.





