Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  SI ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL PADRE AI FIGLI GIÀ ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI.

SI ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL PADRE AI FIGLI GIÀ ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI.

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Il padre ha diritto alla restituzione del mantenimento se si accerta che i figli hanno raggiunto l’autosufficienza economica ancor prima della domanda.

È quanto stabilito del Tribunale di Catania con il provvedimento del 15 aprile 2026 investito della questione nell’ambito del procedimento di opposizione a precetto incardinato dall’ex marito a seguito del notificato atto di intimazione di pagamento.

In particolare, all’uomo il 23 dicembre 2015 veniva notificato da parte della ex moglie atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento di €14mila quali arretrati non versati a titolo di assegno divorzile.

Il debito era ingente poiché se nel giudizio di primo grado avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio radicato dalla donna nell’ottobre del 2008, il Tribunale di Catania non aveva riconosciuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile, impugnata la sentenza dalla donna, la stessa riceveva risposta positiva dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, infatti, riconoscendo il diritto della ex moglie a ricevere l’assegno divorzile, obbligava l’ex marito alla corresponsione a far data dall’ottobre 2008 e cioè dal momento della proposizione della domanda.

Con atto di citazione, l’uomo si opponeva alla richiesta della donna, chiarendo che la stessa avrebbe dovuto restituirgli l’importo di €35mila circa a titolo di assegni di mantenimento versati a favore dei figli che erano divenuti autosufficienti nel corso del giudizio di divorzio. Il Tribunale di Catania, infatti, accertando l’intervenuta indipendenza economica dei figli già a far data dalla domanda aveva riconosciuto in capo al padre il diritto a vedersi restituite le somme versate indebitamente. Il credito rivendicato dalla donna era pertanto inferiore rispetto al debito che la stessa aveva nei confronti dell’ex marito.

Si costituiva in giudizio la ex moglie la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione dal momento che la domanda di ripetizione doveva essere formulata direttamente nei confronti dei figli, che il padre non aveva fornito la prova dell’avvenuta corresponsione delle somme di cui chiedeva la restituzione, sostenendo infine che costituiva principio di diritto l’irripetibilità delle somme.

Secondo il Tribunale di Catania nel merito l’opposizione formulata dall’ex marito andava accolta poiché fondata. L’uomo che aveva eccepito l’esistenza del controcredito per la prima volta nell’atto di opposizione a precetto, aveva provveduto a fornire la prova degli avvenuti versamenti a favore della ex moglie nell’interesse dei figli attraverso l’allegazione di 28 assegni di importo pari ad €775,00 ciascuno.

Quanto alla ripetibilità il giudice aderendo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 32914/2022, disponeva che l’uomo avesse diritto a vedersi restituite le somme sussistendo la conditio indebiti, essendo maturata a far data dal deposito del ricorso per divorzio l’autosufficienza economica di entrambi i figli.

La Corte di Cassazione ammetteva, infatti, la retroattività dell’esclusione o della diminuzione dell’assegno precedentemente versato, dovendosi valorizzare lo stato di mala fede del coniuge ricevente. L’assegno, infatti, versato senza causa doveva essere restituito retroattivamente ancor prima della domanda laddove fosse stato accertato che l’indipendenza economica del figlio fosse intervenuta tempo prima.

L’irripetibilità delle somme andava esclusa solo qualora quanto versato avesse assolto ad esigenze solidaristiche ed alimentari del figlio, negli altri casi doveva dirsi operante “la conditio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento i divorzile”. Non doveva, invece, considerarsi sussistente la conditio indebiti e quindi la prestazione era da ritenersi irripetibile laddove se fosse proceduto ad una rivalutazione del versamento dell’assegno a seguito della modifica delle condizioni richieste dal soggetto obbligato ovvero laddove vi fosse stata una rimodulazione al ribasso dell’assegno. 

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.