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Nella violenza assistita conta la quantità o la qualità degli episodi di aggressione fisica e verbale?

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Corte di Cassazione ha recentemente pronunciato un’interessante sentenza sul reato di maltrattamenti (sent. n. 893/26).

Il Tribunale di Ascoli Piceno, prima, e la Corte di appello di Ancona, poi, condannavano un uomo per il reato di maltrattamenti, stalking, violenza privata e appropriazione indebita a danno della compagna.

In particolare, per quanto concerne la violenza domestica, era stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell’art. 572 c.p. (violenza assistita), nonostante fosse stata contestata dal Pubblico Ministero la circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma 1 n. 11 quinquies c.p. (l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto).

Il difensore dell’imputato presentava ricorso per Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aggravante della violenza assistita, anche perché il figlio aveva assistito solo a due episodi occasionali di aggressione, nonché per vizio di motivazione per illogica ed errata valutazione dell’istanza volta all’applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare).

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, mentre ha accolto il secondo motivo relativo all’omessa sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare – non avendo la Corte di Appello motivato adeguatamente – annullando con rinvio.

Con riferimento al primo motivo, la Cassazione innanzitutto spiega come – sebbene il PM avesse contestato la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., dal quale è stato espunto il riferimento all’art. 572 c.p. con la Legge 69/19 (Codice Rosso) – sia sufficiente la “contestazione in fatto” della violenza assistita, a prescindere dall’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale. Tale contestazione consente, infatti, all’imputato di avere piena cognizione e di espletare conseguentemente la propria difesa.

La circostanza aggravante di cui al comma secondo dell’art. 572 c.p. è oltretutto rimasta sostanzialmente identica ed immutata nella formulazione del “vecchio” art. 61 n. 11 c.p..

Nel caso in esame il PM ha trasfuso direttamente nel capo di imputazione il testo normativo della circostanza aggravante nella sua oggettiva materialità, contestando di aver commesso il reato “in danno e in presenza del minore”.

Errato è, poi, il riferimento nell’ambito del ricorso alla “occasionalità” degli episodi di violenza che si sono verificati in presenza del minore: va valutata, infatti, la “qualità” degli stessi e non la “quantità”. In particolare, vanno considerate l’idoneità a determinare uno stato di sofferenza e le modalità di realizzazione della violenza.

Sul punto, la Suprema Corte svolge un’importante riflessione: la violenza domestica ha natura di reato di pericolo astratto e, quindi, non è richiesta la verifica sull’idoneità in concreto, ma sull’astratta offensività.

In buona sostanza, occorre valutare che gli episodi siano tali da creare il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore.

E nel caso in esame nei giudizi di merito i due episodi (cui il piccolo aveva assistito) erano stati giudicati qualitativamente di intensità offensiva tale da porre in pericolo il sano sviluppo psico-fisico dello stesso.

Come è ben noto la compromissione dello stato psico-fisico del minore non deve essere intesa in senso clinico o patologico e non richiede l’accertamento di un danno già manifestatosi in modo oggettivo. La compromissione non coincide con una diagnosi di disturbo psicologico, ma con l’alterazione dell’equilibrio emotivo, relazionale e affettivo che dovrebbe caratterizzare l’ambiente di vita dei bambini.

La violenza assistita, anche quando non frequente sul piano numerico, introduce nel contesto familiare una dimensione di paura, imprevedibilità e tensione che mina la percezione di sicurezza, elemento essenziale per il sano sviluppo psico-fisico. Ed è proprio questa destabilizzazione dell’ambiente di crescita che la norma vuole punire.

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il minore esposto a episodi di violenza domestica interiorizza modelli relazionali disfunzionali e sperimenta uno stato di stress emotivo che, seppur non immediatamente traducibile in sintomi clinici, è idoneo a incidere sullo sviluppo della personalità.

In tal senso, la compromissione dello stato psico-fisico del minore viene correlata al rischio di pregiudizio futuro, più che a una lesione già cristallizzata: l’interesse protetto è, dunque, il diritto del minore a crescere in un ambiente emotivamente stabile, libero dalla violenza e dalla sopraffazione, anche quando queste non siano rivolte direttamente nei suoi confronti.

Pertanto, la c.d. aggravante della “violenza assistita” di cui al comma secondo dell’art. 572 c.p. va ritenuta sussistente non in relazione alla pluralità delle condotte lesive, ma al carattere qualitativamente offensivo tale da correre il rischio di compromissione del sano sviluppo psicofisico del minore. 

In altre parole, è richiesta una valutazione sostanziale ed evolutiva del fenomeno violento, non una mera annotazione numerica degli episodi. È quindi corretto parlare di “qualità” delle violenze, intesa come intensità, gravità e impatto potenziale sulla psiche del minore, piuttosto che di semplice “quantità” di eventi. 

Quanto alle conseguenze della violenza assistita, la letteratura scientifica indica che la stessa espone a maggiori rischi di difficoltà comportamentali, psicologiche, sociali e cognitive: i bambini che assistono alla violenza mostrano una maggiore probabilità di manifestare sintomi ansiosi, depressivi, disturbi post-traumatici, difficoltà scolastiche e problemi nelle relazioni interpersonali.  

Alcune ricerche evidenziano, inoltre, come la violenza assistita possa essere dannosa, in termini psicologici, tanto quanto la violenza subita direttamente. Questa esposizione stressante influenza non solo l’equilibrio emotivo, ma anche processi neurobiologici in fase di sviluppo.  

Queste evidenze scientifiche portano a ritenere corretto il criterio adottato dalla sentenza in esame secondo cui non è il numero degli episodi ad assumere rilievo, ma la qualità dell’esposizione del minore al contesto violento e la sua potenziale capacità di interrompere un processo evolutivo sano.

Orbene, la Cassazione è sempre più orientata alla protezione effettiva dei minori, anche nelle situazioni in cui la violenza si manifesta in forma apparentemente episodica, ma qualitativamente intensa.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.