DIVORZIO, ASSEGNO DIVORZILE E TFR: COSA SUCCEDE SE IL TFR E’ STATO DEVOLUTO DALL’EX MARITO AD UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025, prende posizione su di una questione che sempre più spesso i Tribunali si trovano ad affrontare: spetta o meno all’ex coniuge titolare di un assegno divorzile una percentuale del TFR dell’ex marito quando gli importi sono stati devoluti ad un Fondo di previdenza complementare ?
All’esito di un lungo procedimento di divorzio la Cassazione sembra non avere dubbi e respinge il ricorso di una donna sancendo il seguente principio di diritto: «In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.»
Il caso giunto in Cassazione partiva da Lodi ove con sentenza non definitiva del luglio 2021 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, determinando l’assegno divorzile a favore della donna nella misura di €800 mensili.
Con separata ordinanza, però, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la decisione in merito alla richiesta avanzata dalla donna del pagamento del 40% del suo TFR, poiché quest’ultimo in pendenza del giudizio (nel novembre 2020) era stato collocato in pensione.
La sentenza non definitiva veniva impugnata dalla donna e la Corte d’appello di Milano – verificato che l’uomo aveva scelto di versare l’importo dovutogli a titolo di TFR in un fondo di previdenza complementare e che a seguito del pensionamento aveva iniziato a percepire un contributo maggiorato – stabiliva un incremento del 50% dell’assegno divorzile da € 800,00 ad € 1.200,00 mensili.
Nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Lodi, invece, veniva accertato che l’uomo, a partire dal giugno1996 aveva versato nel Fondo Previdenziale una quota del TFR, ma successivamente alla separazione e poco prima di avviare il divorzio aveva fatto confluire, nello stesso Fondo, tutto l’importo residuo del TFR maturato in azienda.
Il Tribunale di Lodi definiva il procedimento condannando comunque l’uomo a pagare alla moglie a titolo di quota sul TFR, la somma di € 98.515,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Questa volta era l’uomo ad adire la Corte d’appello di Milano che riformava la decisione di primo grado, dichiarando la non debenza in capo all’uomo delle somme sopra indicate.
Secondo la Corte, la stessa formulazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 imponeva di limitare l’importo dovuto al titolare dell’assegno divorzile alla somma percepita dall’ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, evidenziando come la stessa giurisprudenza di legittimità avesse precisato che da tale importo dovevano essere escluse le somme incassate in forma anticipata dal lavoratore durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, in quanto definitivamente entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto.
La stessa Corte rilevava che la riforma previdenziale (d.lgs. n. 252 del 2005) ha previsto la possibilità per il lavoratore di mantenere il proprio TFR in azienda o di destinarlo ad un qualsiasi fondo di previdenza complementare, precisando che il rapporto tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare è di natura contrattuale e consente al lavoratore il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa.
In altre parole, il TFR ha natura retributiva, ma il TFR conferito al Fondo Previdenziale dal datore di lavoro assume natura previdenziale. Il TFR, inoltre, viene percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme erogate dal Fondo Pensionistico vengono erogata al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione.
La Corte territoriale aggiungeva che la giurisprudenza di merito aveva già affermato che non potevano essere considerate, agli effetti dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, le somme destinate a un Fondo di Previdenza Complementare (Tribunale di Milano, sentenza del 18/05/2017), poiché detta disposizione riconosce al coniuge divorziato titolare d un assegno divorzile la quota del 40% del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme spettanti per la prestazione previdenziale complementare non vengono riscosse in tale momento, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Tali somme, peraltro, non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa.
Dopo aver chiarito i presupposti di diritto, la Corte rilevava che l’uomo aveva versato in modo legittimo l’intero importo del proprio TFR nel Fondo Previdenziale, integrando la destinazione iniziale con i versamenti successivamente effettuati, contribuendo, in tal modo, a determinare la propria pensione complementare.
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione, poi, l’uomo aveva iniziato a percepire, sottoforma di rendita vitalizia, la prestazione pensionistica, che era cosa ben diversa dal trattamento di fine rapporto.
L’ex moglie, pertanto, sulle somme accantonate non poteva vantare alcunché, avendo la destinazione scelta dal legittimo titolare mutato la natura delle somme in parola, da retributiva a previdenziale.
Avverso tale decisione la donna proponeva ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di censura: la violazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui la Corte d’appello di Milano aveva escluso l’applicazione di tale disposizione nel caso di specie, ove l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile aveva proceduto al versamento del TFR in un Fondo di Previdenza Complementare in unica soluzione un mese prima dell’instaurazione della causa di divorzio, nell’imminenza del pensionamento, e dopo che la moglie, nelle trattative ante causam, aveva già anticipato la sua intenzione di chiedere la quota di sua spettanza.
Ad opinione della donna, era stato posto in essere un aggiramento degli obblighi derivanti dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, con abuso del diritto da parte dell’uomo, piegato ad uno scopo palesemente antigiuridico, anche in violazione dell’art. 2043 c.c.
La Cassazione però dava ragione all’uomo dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui è dedotto un comportamento illecito con finalità aggiratorie del disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 poiché dalla lettura della sentenza impugnata non risultava che la questione, che implica la valutazione di elementi di fatto, sia stata posta alla cognizione della Corte d’Appello di Milano, né la ricorrente ha specificato di averla prospettata nelle precedenti fasi di merito.
Come più volte affermato da questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotte questioni di cui, come nella specie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito e, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).
Infondata, invece, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in Cassazione sollevata dall’uomo: contrariamente a quanto dedotto, il motivo è sufficientemente preciso e chiaro nella parte in cui ha censurato la decisione della Corte d’appello, per avere ritenuto che il versamento nel Fondo dell’intero TFR maturato, prima dell’inizio della causa di divorzio (e poco prima del collocamento in pensione), non comportasse il percepimento dello stesso TFR da parte del lavoratore.
La Cassazione infatti rilevava come il TFR dei lavoratori è regolato, per il settore privato, dall’art. 2120 c.c., prevedendosi che «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», e, quindi, indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinato, «il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».
Secondo una concezione oramai consolidata in giurisprudenza, il TFR ha natura retributiva (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019) costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente.
Analoga natura retributiva hanno anche le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico, ridotte al paradigma comune della retribuzione differita, nell’ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art. 2120 c.c., ricordato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 159 del 25 giugno 2019 (v. in motivazione Cass., Sez. L, Sentenza n. 25621 del 25/09/2024).
In effetti, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), la modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, introdotta dal testo novellato dell’art. 2120 c.c., basata non più sull’ultima retribuzione del prestatore ma sui compensi a quest’ultimo tempo per tempo erogati, e periodicamente rivalutati, consente di affermare che il trattamento in questione costituisce un compenso ancorato allo sviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamento di fine rapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita.
Il TFR maturato costituisce, dunque, a tutti gli effetti, un credito del lavoratore certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l’esigibilità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 524 del 11/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16845 del 07/07/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014).
Il TFR maturato è, in sintesi, quello già determinato, anche se non ancora erogabile prima della cessazione del rapporto di lavoro. Esso si distingue concettualmente dal TFR maturando, il quale, rispetto a momento in cui è considerato, costituisce in credito futuro, che maturerà a seguito dell’esecuzione delle prestazioni lavorative non ancora poste in essere.
Com’è noto, l’articolo 12 bis l. n. 898 del 1970 prevede che «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.»
È consolidato l’orientamento secondo il quale il diritto previsto dalla norma appena richiamata non è azionabile nei confronti del datore di lavoro dell’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile, ma solo nei confronti di quest’ultimo, in presenza dei presupposti di legge.
Il richiedente la quota del trattamento di fine rapporto deve, poi, essere titolare di un assegno divorzile – o deve avere presentato domanda di attribuzione dell’assegno in sede di divorzio (poi seguita dall’accoglimento della stessa) – al momento in cui l’ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23/1991, che ha dichiarato infondate plurime questioni di legittimità costituzionale della norma, «Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, il legislatore del 1987 ha mirato a “rimuovere effetti di segno negativo e a ripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la dissoluzione del vincolo coniugale” (cfr. la Relazione al disegno di legge presentata al Senato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente più debole con l’approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio. Di qui l’apprestamento di una serie di misure, che vanno dalla fissazione di criteri più articolati e precisi per la determinazione dell’assegno divorzile, al suo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno esecutivo e su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza; dalla nuova disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità alla attribuzione di una quota percentuale dell’indennità di liquidazione spettante al divorziato. …. Nel nuovo istituto dell’attribuzione all’ ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto convergono, secondo l’opinione prevalente, sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile; sia, e soprattutto – come la citata Relazione sottolinea – criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall’ ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.»
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che, alla base della disposizione normativa in esame, si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).
Attraverso l’istituto in esame, dunque, è conseguito il risultato di attuare una partecipazione, sia pure posticipata, dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile alle fortune economiche dell’altro ex coniuge, costruite insieme finché il matrimonio è durato.
Ovviamente, in applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge obbligato va verificata al momento in cui è esigibile, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque, come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).
Come stabilito dalla norma appena richiamata, tuttavia, solo la percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge».
Pertanto, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto da parte dell’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio, anche se sorge quando l’altro ex coniuge cessa il rapporto di lavoro, è esigibile solo se quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).
Non è, però, necessario che, al momento della proposizione della domanda ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970, l’importo su cui calcolare la quota di trattamento di fine rapporto sia stato già incassato dall’ex coniuge che ha cessato il rapporto di lavoro, essendo sufficiente che sia stato percepito al momento della decisione.
La Dopo aver inquadrato la questione, la Corte entra nel merito e ricorda che la disciplina delle forme pensionistiche complementari trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. n. 252 del 2005, emanato in attuazione della legge-delega n. 243 del 2004 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”), che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandolo al principio di autonomia (ancorché “funzionalizzata”).
In particolare, l’art. 1, comma 2, d.lgs. 252 del 2005 prevede che «l’adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria» mentre il successivo art. 3, comma 1, dispone che «le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari», nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, «stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale».
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005), che comporta l’adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), b), d.lgs. cit.
La possibilità di conferire al Fondo anche il TFR già maturato e accantonato, entro determinati limiti, è stata introdotta dalla l. n. 244 del 2007 (“legge finanziaria” per il 2008), che ha modificato l’art. 23, comma 7 bis, d.lgs. n. 252 del 2005, stabilendo quanto segue: «Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».
È, dunque, espressamente prevista la possibilità di conferire nel Fondo il TFR pregresso accantonato in azienda per i periodi precedenti all’iscrizione nel Fondo, o anche per i periodi successivi, ma in relazione alla parte residua rispetto a quella già versata ai fini della previdenza complementare, nei limiti sopra indicati, ovviamente secondo le previsioni pattizie e con l’accordo con il datore di lavoro.
L’importo versato viene, poi, investito secondo la scelta di comparto effettuata dal lavoratore ed entra a far parte a tutti gli effetti della posizione individuale di previdenza complementare, liquidabile secondo le disposizioni applicabili.
In sintesi, una volta effettuati i conferimenti, le somme destinate al Fondo vanno a comporre un patrimonio “segregato”, che viene investito, fino a che, in presenza dei presupposti di legge, non si verificano i presupposti per l’ottenimento della prestazione di previdenza complementare spettante (rendita capitale o periodica, anche in via anticipata ove consentita).
In tale quadro, seconda gli Ermellini, risulterebbe evidente che il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 non può essere esteso alla prestazione di previdenza complementare, erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e alla ricorrenza degli altri presupposti di legge e di contratto, anche quando viene corrisposta in forma capitale una tantum, poiché si tratta di un credito del tutto diverso, vantato nei confronti di un soggetto diverso e in virtù di un titolo negoziale diverso, che prevede condizioni del tutto diverse.
Rileva considerare la radicale differenza tra la prestazione di previdenza complementare rispetto al trattamento di fine rapporto, che impedisce l’applicazione estensiva o analogica della previsione di cui all’art. 12 bis l. n. 898 del 1970.
Il TFR deriva, infatti, dal rapporto di lavoro ed è esigibile nei confronti del datore di lavoro, assumendo, come sopra evidenziato, natura di retribuzione differita.
Il trattamento di previdenza complementare ha titolo nell’accordo che ha portato all’adesione al Fondo ed è esigibile nei confronti di quest’ultimo, avendo, appunto, carattere previdenziale, svincolato da ogni nesso di corrispettività diretta con la prestazione di lavoro.
Non sussistono, dunque, i presupposti per ritenere operante il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, perché al momento del conferimento del TFR maturato non era neppure stato avviato il giudizio di divorzio.
Ovviamente – continua la Cassazione – ciò non significa che la percezione delle prestazioni di previdenza complementare, ad esempio mediante l’erogazione di una rendita periodica, non possa essere considerata ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, tenuto conto che i vantaggi derivanti da tale prestazione di previdenza complementare derivino dal conferimento al Fondo Previdenziale di TFR maturato durante lo svolgimento del rapporto di matrimonio.
Nel caso di specie, peraltro, tale valutazione risulta essere stata effettuata, perché la donna aveva ottenuto dalla Corte d’appello, a seguito dell’impugnazione della decisione non definitiva del Tribunale sulla determinazione dell’assegno divorzile, l’aumento di tale assegno nella misura del 50%, proprio in considerazione delle maggiori entrate ottenute dall’uomo per effetto dell’erogazione della prestazione di previdenza complementare.
Allo stesso modo, ove la prestazione di previdenza complementare sopravvenga alla definizione del procedimento in cui è determinato l’assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata, in presenza degli altri presupposti di legge, ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con un aumento dell’assegno divorzile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio:
«In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.»
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).









