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Spese straordinarie: non è necessario il preventivo accordo tra genitori se la spesa è nell’interesse della prole.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)

La sentenza in esame, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 17 novembre 2025, Seconda Sezione Civile, pone fine a una controversia di natura patrimoniale tra due ex coniugi, in relazione a crediti e debiti maturati successivamente alla loro separazione consensuale.

Il giudizio è stato promosso dall’ex marito che, richiamando l’accordo di separazione del 2017, ha chiesto la condanna dell’ex moglie, al rimborso della somma complessiva di €6.312,97. Tale importo era suddiviso in due componenti principali: una quota di €3.291,22, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli tra il 2017 e il 2021, e una quota di €3.021,75 per la TARI e le spese condominiali sull’immobile assegnato alla ex moglie.

La resistente si è difesa sollevando eccezioni preliminari di rito e ha, a sua volta, spiegato una domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’ex marito al rimborso di €9.254,78, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale ha affrontato in via preliminare le contestazioni mosse dalla resistente.

È stata respinta l’eccezione di incompetenza per valore a favore del Giudice di Pace, in quanto la domanda principale, chiedendo la somma “maggiore o minore che risulterà dall’istruttoria”, configurava una domanda a valore non indicato, per la quale si presume la competenza del giudice adito, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 3142/2023). Anche la domanda riconvenzionale dell’ex moglie, contenente una richiesta analoga, ha rafforzato tale convincimento.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto superata l’eccezione di improcedibilità legata alla condizione della negoziazione assistita.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 3452/2024), che distingue le domande “collegate” all’oggetto della lite, ritenendo che per queste non sia necessario l’assolvimento della condizione di procedibilità. Sono state parimenti rigettate le istanze di mutamento di rito e di trasferimento alla Sezione Famiglia, poiché la causa, di natura documentale e vertente su una ripetizione di somme, non richiedeva un’istruttoria complessa e rientrava nella competenza della Seconda Sezione Civile.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la parziale fondatezza di entrambe le domande.

L’ex marito aveva richiesto il rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli, specificamente indicate nell’accordo di separazione e relative a spese mediche, universitarie, di istruzione e attività sportive.

Il punto cruciale è stato il rigetto dell’eccezione della resistente relativa al mancato preventivo accordo tra i genitori. Il Giudice ha applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 7169/2024, secondo il quale la prevedibilità di una spesa va valutata al momento in cui l’assegno di mantenimento è stato originariamente determinato e non in un momento successivo. Dunque, costi non ipotizzabili, richiedono per la loro azionabilità un’autonoma azione di accertamento. Il giudice deve accertare che la spesa sia effettivamente necessaria e adeguata alle esigenze del figlio e al suo superiore interesse, dunque deve verificare che via sia il rispetto del principio dell’adeguatezza e contemporaneamente, il giudice verifica la proporzione del contributo richiesto al genitore obbligato. La spesa, pur essendo necessaria per il figlio, non può superare la capacità economica e patrimoniale del genitore. Il Giudice ha richiamato anche le Sentenze n.16175/2015 e 2127/2016 della Cassazione Civile, le quali specificano che gli esborsi legati alla scuola e all’università risultano espressamente menzionati tra le spese straordinarie nel verbale di separazione consensuale tra i coniugi, dunque il genitore che le ha anticipate potrebbe agire direttamente anche in via esecutiva per il rimborso della quota gravante sull’altro. Pertanto, ai fini del rimborso è prevalente la valutazione dell’interesse del minore sulla necessità di concertazione preventiva. Non avendo l’ex marito dimostrato la carenza di utilità delle spese per i figli o l’insostenibilità economica delle stesse, e accertato che le spese erano necessarie, il Tribunale ha ritenuto che la madre fosse obbligata al rimborso anche in assenza di condivisione preventiva. Dunque il principio che trova oggi applicazione è quello per cui anche nel caso di spese straordinarie che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con i figli un obbligo di concentrazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla effettuazione e alla determinazione delle spese straordinarie, competendo al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda o meno all’interesse del minore. Soprattutto nei casi in cui i genitori vivano un rapporto di conflittualità che non consente il raggiungimento di un’agevole intesa (Cass. Civ. n. 4060/2017). Il mancato preventivo interpello del coniuge rispetto alle spese straordinarie può essere sanzionato nei rapporti tra coniugi ma non comporta irrepetibilità delle spese se effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass. Civ. n. 2467/2016).

Per questa voce, all’ex marito è stato riconosciuto il diritto al rimborso di €3.291,22, oltre interessi legali.

Il resistente ha anche ottenuto un accoglimento parziale della richiesta di rimborso per TARI e spese condominiali sull’immobile assegnato all’ex marito. Il principio applicato è che il coniuge assegnatario è tenuto a pagare le spese ordinarie legate all’uso e al godimento dell’appartamento.

Tuttavia, il rimborso è stato escluso per la somma di €680,00 relativa all’anno 2017, in quanto precedente alla separazione. Il Tribunale ha riconosciuto un rimborso complessivo di €899,87 per le tasse e le spese condominiali.

Anche la domanda riconvenzionale è stata accolta solo parzialmente. In applicazione degli stessi principi, la ex moglie ha ottenuto un rimborso di €334,48 per le spese mediche straordinarie anticipate per i figli. Inoltre, è stata accolta la richiesta di adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento maturato negli ultimi cinque anni, quantificata in €630,00. Altre richieste di pagamento avanzate dalla resistente sono state rigettate per mancanza di prova o per tardività della documentazione prodotta.

In conclusione, il Tribunale ha operato la compensazione giudiziale (ex art. 1243 c.c.) tra i crediti e i controcrediti accertati.

•            Il credito totale riconosciuto all’ex marito ammonta a €4.191,09.

•            Il controcredito totale riconosciuto alla ex moglie ammonta a €964,48 (€334,48 + €630,00).

Per effetto della compensazione, il Tribunale ha condannato l’ex moglie al pagamento in favore dell’ex marito della somma residua di €3.236,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Infine, le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, data la reciproca soccombenza nel giudizio e la controvertibilità delle circostanze fattuali.

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