RIVOLUZIONE NELLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: NE HA DIRITTO ANCHE CHI NECESSITA DI “SUPERVISIONE” NELLA DEAMBULAZIONE.
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
Con la sentenza n. 28212 pubblicata il 23 ottobre 2025 la Cassazione cambia il futuro di moltissime persone che fino ad oggi si sono viste rifiutare dall’INPS l’indennità di accompagnamento e rigettare dai Tribunali il ricorso ad impugnazione del verbale negativo dell’INPS, solo perché riuscivano a muovere qualche passo.
Secondo la legge 18 del 1980, per ottenere l’indennità di accompagnamento – sostegno economico che spetta al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali – sono necessari i seguenti requisiti: a)cittadinanza italiana ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno; b) residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale; c) riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche ovvero per gli ultrasessantacinquenni l’accertata difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell’età; d) l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Prima di questa sentenza, sulla base di un’applicazione rigorosa dell’art. 1 della Legge 18/1980 che richiede appunto “l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, la persona che alla visita presentava un andatura a piccoli passi, si vedeva rifiutare l’indennità anche se chiaramente traballante e a rischio di caduta.
Fino ad oggi se la persona aveva “solo” bisogno di una “supervisione continua” per non cadere, ma non di essere fisicamente sorretta, era inutile presentasse la domanda. Il rischio costante di una caduta, non era un contemplato come presupposto sufficiente a limitare il concetto di “autonomia”.
Finalmente però la Corte di Cassazione stabilisce un principio che ridà dignità alla persona con menomazione: aver bisogno di “supervisione continua” equivale a non poter camminare da soli, a non essere autonomi. Il rischio di cadere, certificato dai medici, è sufficiente perché la persona sia degna di tutela.
La vicenda arrivata all’attenzione degli Ermellini nasce da una decisione del Tribunale di Macerata che aveva negato l’indennità di accompagnamento nonostante il richiedente fosse affetto da una condizione invalidante grave, poiché la di lui deambulazione alla visita di accertamento sanitario avveniva a piccoli passi nonostante il certificato medico riportasse: “necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute” e fosse stato raccomandata la “supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che preveda spostamenti e trasferimenti”.
Contro il verbale negativo dell’INPS gli eredi dell’anziano che nel frattempo era deceduto, facevano ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al Tribunale di Macerata che confermava però il diniego all’indennità e poi adivano la Cassazione per veder finalmente tutelato il diritto della persona menomata a deambulare in sicurezza in presenza di una accertata necessità di supervisione continua.
Sul presupposto che “necessità d’aiuto” e “supervisione continua” sono sostanzialmente la stessa cosa, la Corte afferma il diritto degli eredi del richiedente all’assegno poiché “la supervisione continua e non episodica implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia”.
Inoltre, altro punto importante chiarito dalla Cassazione è che l’autonomia funzionale del richiedente in altre attività quotidiane come mangiare e/o lavarsi non può essere un motivo per negare il diritto all’assegno di accompagnamento. I requisiti previsti dall’articolo 1 della Legge n. 18/1980 sono, infatti, alternativi: si ha diritto all’assegno sia se non si può camminare da soli, sia se non si possono compiere gli atti quotidiani della vita. I requisiti non sono cumulativi.
Riassumendo la Cassazione ha quindi chiarito che:
- Supervisione costante significa mancanza di autonomia nella deambulazione
- Il rischio elevato di caduta dà diritto all’indennità di accompagnamento
- I requisiti della legge 18/1980 sono alternativi: se il richiedente ha una deambulazione non sicura ha diritto all’indennità anche se è in grado di lavarsi in autonomia.
- Le scale di valutazione dell’autonomia residua, infatti, non possono essere usate per negare il diritto
- La persona vulnerabile deve essere tutelata prima che si faccia male.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).









