
Prima di modificare il collocamento, il giudice deve ascoltare il minore.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
L’ascolto del minore è una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione. Questo viene affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 25555 pubblicata il 18 settembre 2025.
Questo il caso deciso dalla Corte. Trascorsi due anni dalla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, pronunciando il divorzio tra le parti, aveva disposto l’affidamento dei due figli minori in via condivisa tra i genitori; disposto il collocamento dei medesimi in modo paritetico ed alternato; previsto che ogni genitore contribuisse al mantenimento dei figli in modo diretto, la madre adiva nuovamente il Tribunale al fine di ottenere una modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, chiedeva di cambiare il collocamento da alternato a prevalente, di limitare le visite paterne a due pomeriggi a settimana sotto la supervisione dei Servizi Sociali, di porre a carico del padre di versare la somma di €500,00 mensili per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno di ciò, riferiva di situazioni pregiudizievoli ai danni dei minori.
Il Tribunale, letta la costituzione del padre, ritenendo non sussistenti elementi sufficienti per la modifica delle condizioni, rigettava il ricorso. La madre, così, reclamava tale provvedimento alla Corte d’Appello. Nel frattempo, però, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, visto l’aggravarsi della situazione segnalato dai Servizi, apriva un procedimento ex art. 330, 333 c.c. nel corso del quale veniva disposta la valutazione psicodiagnostica dei genitori e veniva nominato un curatore speciale per i bambini.
Vista la collaborazione dei genitori e l’esito positivo dei percorsi, il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso del PM volto alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Con riferimento al primogenito, si dava atto che il minore, capace di discernimento, non volesse vedere il padre e così veniva stabilito che eventuali incontri con quest’ultimo potessero avvenire solo su espressa richiesta del minore; si disponeva altresì il monitoraggio dei Servizi.
La Corte d’Appello accoglieva il reclamo disponendo la modifica delle condizioni di divorzio, collocando in via prevalente entrambi i figli dalla madre.
Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il padre lamentando che la Corte d’Appello avesse modificato il collocamento anche per la figlia, più piccola, senza che però questa fosse stata sentita, adottando così una decisione sulla base delle motivazioni addotte per il primogenito. I giudici avevano omesso l’ascolto della figlia adottando una decisione di rilevante incidenza personale.
La Corte di Cassazione cassa il provvedimento impugnato ribadendo l’importanza dell’obbligo di ascoltare il minore ultradodicenne o di età inferiore, se capace di discernimento. La bambina aveva proprio 12 anni e non è stata sentita.
In tema di affidamento dei figli, l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento è un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.
Tale adempimento, finalizzato alla raccolta e alla valutazione dei suoi bisogni e delle sue opinioni, non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse. Tale istituto rappresenta, infatti, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.