
Spetta al genitore prevalentemente collocatario percepire l’assegno unico universale
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025 si pronuncia sul diritto del genitore prevalentemente collocatario a vedersi attribuito l’assegno unico universale.
In particolare, il Tribunale di Lanciano, nel pronunciare il divorzio tra due coniugi, disponeva l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre a cui veniva conseguentemente assegnata la casa coniugale, poneva a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella misura di €600,00 mensili oltre al 50% dellespese straordinarie; riconosceva il diritto della ex moglie a ricevere un assegno divorzile pari a €300,00 mensili. La Corte d’Appello, davanti alla quale l’ex marito impugnava la sentenza di divorzio, diminuiva l’importo stabilito quale assegno divorzile in €100,00 mensili e confermava per il resto le altre statuizioni. Secondo la Corte d’Appello, la ex moglie era il soggetto più debole economicamente, viste le reciproche posizioni reddituali; non veniva riconosciuta la componente c.d. assistenziale (perché la moglie era titolare di un proprio reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle l’indipendenza economica e a garantirle una vita libera e dignitosa), veniva, invece, riconosciuta la funzione perequativa-compensativa posto che durante il matrimonio la ex moglie si era dedicata alla famiglia, rinunciando ad un più precoce inserimento nel mondo del lavoro atto a garantirle oggi migliori prospettive reddituali future.
Secondo i giudici di appello, l’importo di €300,00 mensili liquidato in primo grado quale assegno divorzile era eccessivo visto anche l’onere in capo all’ex marito di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di €600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e il godimento da parte della ex moglie della casa coniugale.
L’ex marito, inoltre, nel proprio ricorso in appello si lamentava dell’assegnazione in via esclusiva dell’assegno unico universale alla ex moglie in quanto la normativa prevede che l’assegno spetti ad entrambi i genitori anche se separanti o non conviventi con la prole e che, in caso di affido condiviso, il beneficio si suddivide tra i due genitori. Secondo la Corte d’Appello, tuttavia, tale motivo è infondato.
Ricorreva, così, in Cassazione la donna.
In primo luogo, l’ ex marito lamentava vizio di motivazione nella sentenza d’appello in ordine al riconoscimento dei presupposti nella funzione perequativo-compensativa dell’assegno riconosciuto alla ex moglie; in secondo luogo lamentava che la Corte territoriale avesse affermato, nel confrontare le posizioni reddituali delle parti, che l’ex moglie fosse soggetto più debole anche considerando la diversità dei rapporti di lavoro delle parti e le diverse prospettive pensionistiche anche in ragione dell’età dell’ex moglie, cinquattottenne, e del suo tardivo inserimento nel mondo del lavoro; infine violazione dell’art.6, quarto comma del d.lgs 230/21 per aver la Corte d’appello accolto la domanda della di percepire integralmente l’assegno unico universale, in mancanza di accordo tra i genitori.
Nel ritenere infondati i primi due motivi di diritto, la Corte di Cassazione dichiara infondato anche l’ultimo e ne approfitta per svolgere chiarimenti in materia di assegno unico universale.
I giudici di legittimità, pertanto, chiariscono che l’art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce: “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed èerogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza diaccordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell’art. 2 co.1, del medesimo d.Igs. l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l’art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”.
Secondo l’ex marito, l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.
Invero, la Circolare dell’Inps, n. 23/22 specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.
E la Corte di Cassazione condivide tale interpretazione: il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo. Secondo la Corte, l’assegno unico universale – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall’Inps. Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.