No al trasferimento dei minori in una città troppo distante da quella dell’altro genitore neppure se la richiesta è per motivi di lavoro
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )
Negata l’autorizzazione al trasferimento di figli minori in una località distante parecchi chilometri da quella di residenza dell’altro genitore perché questo lede il diritto alla bigenitorialità.
Questo il principio espresso dalla recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 12282/2024 del 7 maggio 2024.
Il caso in esame trae origine dall’Ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva autorizzato una donna medico, madre di tre minori, a trasferirsi con i figli da Napoli a Pordenone per motivi di lavoro. La donna, infatti, aveva ricevuto un’offerta a mezzo di raccomandata a mano, da parte di una struttura polispecialistica privata che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale.
Sulla base di tale offerta di lavoro, il Tribunale senza fare attività istruttoria aveva autorizzato il trasferimento della donna pur confermando l’affidamento condiviso.
Il padre dei minori reclamava il suddetto provvedimento e chiedeva una pronuncia cautelare in ordine alla esecutività della decisione ma la Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda cautelare e confermava la decisione di primo grado consentendo così alla donna e ai minori di trasferirsi a Pordenone.
Il padre, però, non accettava tale trasferimento e ricorreva in Cassazione avverso il suddetto decreto.
Il ricorrente lamentava che il Giudice di merito non avesse tenuto conto degli elementi espressi dal medesimo per opporsi al trasferimento dei figli.
Infatti, la Corte di Appello di Napoli a suo dire non aveva motivato in maniera adeguata ed esauriente sulle ragioni per le quali aveva consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi.
Nello specifico il Giudice di merito aveva dichiarato di essere pervenuto alla decisione tenendo in considerazione le volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento.
In particolare sulla volontà dei minori aveva affermato che due fratelli avevano dichiarato di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscevano per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole dove sarebbero stati iscritti e di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio, sarebbero potuti tornare a Napoli e che il padre si sarebbe potuto recare da loro ogni volta che avessero voluto, e tali considerazioni valevano anche per la loro sorellina più piccola.
Gli Ermellini ritengono motivo di ricorso fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in una località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà che essere di ostacolo alla frequentazione del genitore con i figli nonostante allo stesso sia stata riconosciuta la facoltà di vedere e tenere con sé i minori “quando desidera”. Invero, la Corte di merito non ha valutato la considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio.
Non solo ma in aggiunta c’è la circostanza che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.
Alla luce di tali circostanze il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli e senza aver ascoltato anche la sorella più piccola.
Alla luce di quanto sopra il ricorso è stato accolto, il provvedimento è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.