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Versamenti in contanti e donazioni della famiglia d’origine: il reddito del professionista si determina anche così

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In un precedente post abbiamo visto come, in fase di separazione, il giudice – al fine di determinare l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge – possa basarsi non solo sulla documentazione fiscale ma anche su fatti che facciano desumere l’esistenza di redditi non dichiarati.

Tale principio viene applicato anche per determinare il contributo mensile in favore dei figli minorenni, o maggiorenni ma non ancora autosufficienti.

Secondo quanto previsto dall’art. 337 ter c.c., infatti, l’obbligo di mantenimento da parte del genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. E ancora: all’assistenza morale e materiale, nonché all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il tutto, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro (professionale o casalingo) di ciascun coniuge. Questo implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, inevitabilmente connesse alla qualificazione professionale dei genitori.

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, quindi, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza familiare, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute: assumono perciò rilievo anche i versamenti in contanti, probabilmente connessi a redditi occultati al fisco, per l’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della Polizia Tributaria.

Quanto sopra è il principio di diritto ribadito dalla Corte d’Appello di Palermo nella recente sentenza n. 2017/2022 (pubblicata il 6.12.2022).

Il caso oggetto del commento odierno, da cui deriva il principio di diritto sopra esposto, trae origine da una sentenza del Tribunale di Trapani: a conclusione di un procedimento di separazione, tra le altre disposizioni riguardanti due coniugi e un figlio minorenne portatore di handicap, i giudici ponevano a carico del padre commercialista l’obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio l’importo mensile di € 1.000, oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore.

Il giudice di primo grado, nello stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento, non aveva considerato solo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ma anche quanto emerso a seguito dell’indagine della Polizia Tributaria: l’uomo aveva acquistato un bene immobile e i conti correnti avevano movimenti che facevano presupporre un tenore di vita ben differente da quello ipotizzabile in base ai redditi ufficiali. Il commercialista era ricorso in appello lamentando l’erroneità delle conclusioni del Tribunale, e chiedendo la riduzione del contributo per il figlio a € 200 mensili.

Nonostante le numerose argomentazioni fornite collegandosi alle dichiarazioni dei redditi, tuttavia, il suo appello era stato solo in minima parte accolto.

Da un lato, infatti, il Giudice di secondo grado aveva appurato che le condizioni economiche dell’uomo erano mutate rispetto alla pronuncia della separazione (in quanto lo stesso era tornato a vivere dai genitori e la somma dei redditi aveva comportato il venir meno del diritto a percepire la pensione di invalidità del figlio) e aveva diminuito a € 700 il suo contributo al mantenimento del minore.

Dall’altra, però, la Corte d’Appello aveva ribadito il principio secondo cui ai fini della determinazione della somma mensile devono essere ponderati anche gli elementi dai quali si desumono redditi occultati al fisco, che facciano emergere il reale tenore di vita della famiglia.

Nel caso concreto, la maggior disponibilità economica emergeva dalla titolarità di numerose carte di credito, da versamenti in contanti, dagli importanti rapporti bancari e assicurativi, dai cospicui bonifici ricevuti dai di lui genitori, nonché dai numerosi incarichi ricoperti come sindaco nei collegi di varie società. Incarichi che in alcun modo potevano considerarsi assunti a titolo gratuito.

Visti quindi i numerosi indizi che facevano luce sulle reali capacità reddituali dell’uomo, la Corte d’Appello rigettava ogni altra sua doglianza e lo condannava alle spese legali di entrambi i giudizi a favore della moglie, per un importo complessivo pari a € 6200, oltre IVA e importi di legge. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.