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Per iscrivere i figli a scuole private non basta che il padre possa pagare la retta

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Il figlio non deve necessariamente essere iscritto ad una scuola privata soltanto perché il padre è disposto a pagare la retta ma, nella scelta tra le proposte educative, bisogna sempre far riferimento all’interesse morale e materiale del minore.

Questo il principio contenuto nella recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26820/2023 pubblicata in data 19 settembre 2023.

Il caso in esame trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Firenze che respingeva il reclamo proposto dalla madre avverso il decreto del Tribunale di Lucca con il quale era stata accolta la richiesta paterna di autorizzazione all’iscrizione del minore alla scuola primaria privata.

La Corte di merito motivava la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni relative alla scuola privata: “i) era dotata di giardino; ii) consentiva lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica; iii) non era molto distante dall’abitazione del minore, essendo collocata in un piccolo centro urbano quale Lucca e ciò rendeva anche incomprensibili le allegazioni circa la diversità dell’ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione, iv) la scelta di far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostravano una generale non avversione della madre per tale tipo di scuola; v) la retta era stata assunta integralmente dal padre.”

La madre, allora, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo lamentava che la motivazione del decretofosse carente e si basasse solo sul potere economico di chi sostiene i costi della scuola privata e sulla possibilità, solo eventuale, del minore di frequentare attività extra, esterne all’orario scolastico.

Con il secondo motivo denunciava la nullità del procedimento per omesso esame di fatti decisivi per la decisione che indicava nei seguenti: “a) assenza di motivi confliggenti con l’interesse del minore, in ragione dei quali preferire la scuola privata; b) distanza tra la scuola pubblica e la scuola privata; c) creazione per il minore di una rete amicale in un quartiere diverso dal proprio; d) omessa considerazione che l’istruzione pubblica è espressione del diritto sancito dall’art.33 della Costituzione; e) assenza di presunzione che la scuola privata sia migliore di quella pubblica e assenza di concreti motivi preferenziali; f) la frequenza della scuola privata richiede l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici, ma anche educativi che possono non essere condivisi dai genitori; g) la scuola pubblica è gratuita e deve rispettare i parametri costituzionali dell’imparzialità e dell’efficienza ed essere orientata allo sviluppo culturale del minore; h) la scuola pubblica è scelta “neutra” espressione del sistema nazionale di istruzione; i) l’iscrizione a 40 ore, anziché a 25 ore lede il principio di fratellanza, perché porterebbe il minore ad uscire da scuola alle 16,30, mentre la sorella termina le lezioni alle 13,00; I) la presenza del giardino non è dirimente perché, come da decreto ministeriale del 18/12/1975, il giardino è imposto come requisito strutturale anche alla scuola pubblica.”

Gli Ermellini nell’analizzare la questione ribadiscono che la giurisprudenza ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni debba essere quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata.

Nel caso di specie, che riguardava l’iscrizione ad una scuola primaria – che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse – risultava necessario che il Giudice di merito verificasse non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, soprattutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino. 

Ciò, ad esempio, sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l’accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola ed il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore.

Nel caso in esame, la Corte fiorentina non aveva incentrato la statuizione sul concreto interesse morale e materiale del minore, che costituisce il criterio legale unico di valutazione e rispetto al quale le due proposte educative formulate dai genitori avrebbero dovuto essere vagliate.

Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre e il decreto è stato cassato con rinvio.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.