Pazzo d’amore: il troppo amore è causa di incapacità di intendere e volere?
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
Quando i regali vanno restituiti?
“..chiunque si innamori è un disperato. Innamorarsi è una pazzia. E’ come se fosse una forma di follia socialmente utile” (dal film LEI di Spike Jonze).
Ma se l’amore è follia…può il troppo amore renderci incapaci di intendere e volere? Ma ancora. La persona da noi follemente amata e ricoperta delle nostre attenzioni e gesti d’amore, può mai correre il rischio di essere accusata di aver approfittato dei nostri bisogni e delle nostre passioni? quando l’innamoramento finisce e apriamo gli occhi rendendoci conto di aver investito in amore non solo tempo ma anche denaro, tanto denaro.. abbiamo qualche chance di recuperarlo?
Queste le domande che un legale capitolino si è sentito porre al termine di un lungo racconto iniziato con una dichiarazione d’amore del principe Giacomo Bonanno Di Linguaglossa nei confronti di una giovane e bellissima donna straniera, e finito con la richiesta del principe di aiutarlo a recuperare l’ingente patrimonio speso in soli due anni in regali, viaggi, cene, auto e gioielli (anche un anello da 100mila euro) per oltre un milione di Euro.
Cosa abbia esattamente risposto il legale non lo sapremo mai, ma quello che è certo è che il bel principe – 51enne discendente della omonima famiglia nobile che nel 1200 lasciò la natìa Pisa per Palermo al seguito di re Giacomo II d’Aragona – all’inizio di questo nuovo anno ha sporto denuncia contro la sua giovane fidanzata di 35 anni accusandola di circonvenzione di incapace a suo danno. A sostegno dell’accusa il principe avrebbe depositato una relazione di una psicologa che attesterebbe lo stato di totale confusione e soggezione dell’uomo (perso in se stesso dopo la separazione dalla moglie e due figli ormai lontani), rispetto alla relazione con la donna cominciata poco più di due anni fa, e le dichiarazioni di amici che lo descriverebbero assolutamente non in grado di rendersi conto degli eventi, regredito a uno stato semi-infantile.
Lunghissima la lista degli esborsi fatti dall’ottobre 2019 allorquando la coppia si conosceva a un galà di moda; in poco tempo il principe e la giovane donna facevano coppia fissa e iniziavano a viaggiare: Milano, San Diego, Beverly Hills, Monte Carlo, Cannes, Svizzera, Maldive, Dubai, Argentario, Ponza. Sarebbero dovuti diventare marito e moglie, almeno secondo il principe, poi qualcosa cambia.. e il “troppo amore” finisce in Procura.
Il principe ad aprile 2021 viene denunciato dalla giovane donna per stalking e qualche mese più tardi, la giovane donna viene denunciata di circonvenzione di incapace.
D’altra parte devono aver ben rappresentato al principe, che se voleva sperare di revocare tutti i “regali”, la denuncia di circonvenzione poteva essere l’unica possibilità.
Infatti, in tema elargizioni in denaro e regali tra fidanzati e conviventi il quadro normativo è chiaro: la giurisprudenza ritiene che i rapporti tra fidanzati, qualora sfocino in una convivenza, vadano considerati unioni di fatto e, presentando significative analogie con la famiglia nascente dal matrimonio, si caratterizzano per la presenza di doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che, in applicazione della disciplina delle obbligazioni naturali, non sono ripetibili le attribuzioni patrimoniali a favore del fidanzato convivente effettuate nel corso del rapporto, a condizione che siano frutto di libera scelta e che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
In altre parole, se la spesa affrontata supera in termini di proporzionalità e di condizioni sociali le possibilità dell’ex partner che l’ha sostenuta, lo stesso potrà chiederne la restituzione esercitando l’azione ex art. 2041 c.c. che tutela l’indebito arricchimento ed il giudice avrà l’obbligo di verificare se le somme o le utilità attribuite all’altro nel corso della convivenza siano da considerare irripetibili, perché spese in forza del principio di solidarietà e quindi in adempimento del dovere morale e sociale dell’obbligazione naturale, o se diversamente siano da considerarsi ripetibili, in quanto esorbitanti i limiti della proporzionalità al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le ha poste in essere (Cassazione, ordinanza 11303 del 12 giugno 2020 – Cassazione, ordinanza 18721 dell’1 luglio 2021)
Seguendo tali principi che da anni guidano la materia, la Cassazione si è pronunciata in tema di restituzione di regali di ingente valore tra conviventi qualificando come liberalità d’uso, e quindi irripetibili, quasi tutti i regali ricevuti da una donna milanese, ad eccezione di un quadro del valore di seicentomila euro poiché “regalato” contestualmente al dono di un brillante di 13 carati in occasione di San Valentino: il valore complessivo dei due beni superava il milione di euro, cifra mai sborsata dall’uomo in un’unica circostanza, sebbene fossero stati entrambi acquistati in un momento storico in cui il patrimonio del disponente ammontava a diverse decine di milioni di euro. La donna milanese, pertanto, doveva restituire il quadro da seicentomila euro all’ex amante ma tratteneva il brillante da 13 carati e tutti gli altri regali.
Ecco allora che al “povero” Bonanno Di Linguaglossa rimanevano solo due strade: iniziare una lunga lotta giudiziaria nel tentativo di recuperare almeno qualche “regalino” ovvero farsi passare per scemo…
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).