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PAPÀ PRECIPITOSO? ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE E AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE 

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

La paternità gemellare da una nuova compagna e il precipitoso abbandono del tetto coniugale per trasferirsi a casa di lei, sono motivi sufficienti per far scattare l’addebito della separazione al marito in mancanza della prova che il matrimonio fosse irrimediabilmente in crisi ovvero che l’allontanamento dalla casa familiare fosse stato attuato a causa della condotta addebitabile alla moglie.

Nel caso di specie un marito e l’amante avevano concepito i gemelli poco dopo che l’uomo era tornato da un viaggio con la moglie e il primo figlio e l’allontanamento improvviso da casa era coinciso con la nuova nascita. Alla luce di tali accadimenti, inutile il tentativo dell’uomo di ricondurre la colpa della fine del matrimonio alla moglie che avrebbe manifestato tratti psicologici complessi, un’attrazione verso il mondo della magia e un rapporto “simbiotico” con la madre.

L’uomo lamentava di lavorare da anni con fatica nell’azienda della moglie e della suocera e che a causa del legame a suo dire “simbiotico” tra le donne, non era più sostenibile la situazione di convivenza matrimoniale. In assenza, però, di alcuna prova il Tribunale addebitava la separazione all’uomo ricordando che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “l’abbandono del tetto coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto conduce all’impossibilità della convivenza, salvo che li coniuge che ha posto in essere l’abbandono “provi” che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell’altro coniuge, ovvero in una situazione – ed a causa della stessa – di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.”

Inoltre, il comportamento “precipitoso” dell’uomo aveva conseguenze anche rispetto al figlio tanto che lo stesso – oggi 14enne – si rifiuta anche solo di vedere il padre. L’uomo, infatti, aveva cercato in ogni modo – anche con l’inganno- di avvicinare il figlio alla nuova compagna e di fargli conoscere i fratellini senza comprendere le conseguenze delle sue decisioni di separazione e del suo agire sul figlio. Tali comportamenti erano al punto ritenuti pregiudizievoli che il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 439 del 29 aprile 2024 ha disposto l’affido esclusivo alla madre senza prevedere in modo vincolante un calendario di visita padre-figlio stante il rifiuto del ragazzo ad incontrarlo.

Il ragazzo, infatti, aveva espresso un chiaro e fermo rifiuto ad avere rapporti con il padre principalmente in ragione dell’episodio relativo alla presentazione da parte di quest’ultimo della sua nuova compagna; anche la consulenza tecnica d’ufficio evidenziava come la “frequentazione della nuova compagna promossa dal padre e al nascita dei fratelli a breve distanza di tempo dalla separazione dei propri genitori, sembrano aver costituito per il minore una serie di eventi stressanti superiori alle sue capacità elaborative” e che “in seguito alle difficoltà di frequentazione con il figlio, il padre ha agito la propria conflittualità in modo controproducente alimentando nella madre il timore di una sua volontà di tutelare il nuovo nucleo familiare a scapito dell’interesse del figlio. Timore che la madre, in modo forse inconsapevole, sembra aver veicolato in modo diretto e non filtrato al figlio, alimentando così la propria ostilità nei confronti del padre”.

Sulla base di quanto sopra il Tribunale riteneva che il minore fosse dotato di “autonomia decisionale” e che il rifiuto di vedere il padre anche solo in Spazio Neutro fosse non tanto perché indotto dalla figura materna, quanto dall’esperienza abbandonica paterna. Anche a fronte dei molteplici interventi attuati, tutti falliti, il Tribunale riteneva che non ci fossero gli estremi per poter procedere con ulteriori interventi e che il rifiuto del minore di avere rapporti con il padre appariva “consapevole e motivato” e che per questo non poteva essere disatteso.

Vista la situazione il Tribunale riteneva necessario disporre l’affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre, per ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore; precisava però che il regime di affido esclusivo disposto non doveva confondersi con il regime di affido c.d. super-esclusivo.

In caso di affido esclusivo, infatti, il padre rimane titolare del potere di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per il minore. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3c.c., mantiene il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all’interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.

La deroga alla regola dell’affidamento condiviso veniva giustificata, nel caso di specie, in ragione della radicata volontà del minore di non avere rapporti con il padre.

In ragione di tale ferma determinazione, infatti, il coinvolgimento paterno in quelle decisioni che non siano di maggiore importanza potrebbe verosimilmente essere vissuto dal minore come pregiudizievole in quanto percepito come l’intrusione nella sua sfera personale da parte di una figura con cui non ha più alcuna condivisione ormai da tempo e che ha mostrato, in passato, “di non essere in grado di sintonizzarsi ni modo sufficientemente adeguato rispetto ai vissuti ed ai comprensibili timori del figlio.

Tale percezione, verosimilmente, non permetterebbe al minore di svincolarsi ed emanciparsi dalla sua attuale posizione di profonda rabbia nei confronti del padre in considerazione della latente conflittualità tra i genitori, che proprio nelle decisioni di minor rilievo potrebbe trovare maggiore sfogo.

Stante quanto sopra, in tema calendario di visita, il Tribunale nulla prevedeva lasciando al ragazzo ogni decisione in merito.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).