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No, il mantenimento dei figli non è mai compensabile!

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Avvocato, il mio ex mi ha bonificato un importo inferiore a titolo di mantenimento per i nostri figli. Alla richiesta di spiegazioni, mi ha risposto dicendomi che avendo anticipato delle spese straordinarie, ha trattenuto dal versamento del mantenimento la mia quota. Può farlo?

La risposta è una, ed è assolutamente NO! Il mantenimento da versarsi in favore dei figli non è compensabile con alcuna spesa. Il genitore obbligato non può operare alcuna compensazione stante la natura alimentare dell’assegno, anche nell’ipotesi in cui abbia nel frattempo anticipato delle spese. È quindi possibile per il genitore ricevente, mettere in mora l’altro e procedere in caso di inadempimento alla notifica di un atto di precetto e successivamente avviare l’esecuzione forzata.

Il principio è stato ribadito da ultimo dal Tribunale di Napoli con la pronuncia del 21 marzo 2026, in composizione monocratica.

In particolare, la moglie in ragione di un titolo costituto da una sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del marito, notificava a quest’ultimo apposito atto di precetto, mediante il quale gli intimava il pagamento di € 3.242,02. Il marito si opponeva eccependo che il Giudice di Pace dovesse accertare e dichiarare l’estinzione del credito vantato dalla richiedente, dal momento che la stessa era a sua volta debitrice nei suoi confronti di €24.800,00 quale mantenimento non versato in virtù della statuizione assunta nell’ambito di un giudizio separativo prima e divorzile dopo.  

Costituitasi nel giudizio di opposizione a precetto, la donna eccepiva l’inoperatività della compensazione del mantenimento con qualsivoglia altra spesa, stante la natura alimentare dell’assegno da versarsi a favore della prole. Il Giudice di Pace di Napoli, era tuttavia dello stesso avviso dell’uomo accogliendo l’eccezione di compensazione e dichiarando la nullità del precetto azionato dalla donna. Il marito, pertanto, non avrebbe dovuto corrispondere alcunché, essendo stato legittimato a compensare il proprio debito, con il credito vantato nei confronti della moglie.

Ma la donna in disaccordo con la pronuncia del Giudice di Pace, proponeva appello dinanzi il Tribunale di Napoli, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 e ss. del codice civile in materia di compensazione e natura alimentare dell’assegno di mantenimento. L’uomo, nel costituirsi, deduceva la natura non alimentare dei crediti discendenti dal mantenimento e pertanto la piena legittimità dell’accertata e avvenuta compensazione.

Secondo il Tribunale di Napoli, l’appello risultava fondato e meritevole di accoglimento: i crediti alimentari per espressa previsione di cui agli art. 447 c.c. e 1246 n. 5, non possono formare oggetto di compensazione. L’assegno di mantenimento, in particolare, secondo l’ormai granitico orientamento della Corte di Cassazione, versato a favore dei figli ha natura strettamente alimentare a differenza dell’assegno a favore dell’altro coniuge. Rispetto la natura di tale ultimo assegno invece la giurisprudenza ha conosciuto nel tempo diversi contrasti. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 17/2000 aveva ritenuto che l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge dovesse assumere un contenuto più esteso di quello in senso stretto alimentare, trovando la sua ragion d’essere non nello stato di bisogno, ma nella necessità di assicurare al coniuge beneficiario adeguati redditi e un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. In generale sarà da escludersi la natura alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, essendo questo caratterizzato da ragioni solidaristiche differenti dalle esigenze primarie di sopravvivenza.

Nel caso di specie, trattandosi di un credito, quello eccepito in compensazione, avente natura alimentare derivante questo da una statuizione giudiziaria in forza della quale la madre era obbligata al versamento del contributo al mantenimento mensile per le figlie, collocate dal padre, e non anche del coniuge, il Tribunale di Napoli, condannava l’uomo a corrispondere alla ex moglie ciò che veniva previsto nella sentenza di condanna. L’ex marito avrebbe potuto suo canto azionare il proprio titolo, per ottenere tutti gli arretrati del mantenimento non versato dalla madre. 

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.