Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  NESSUN OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER CHI RICEVE IL MANTENIMENTO.

NESSUN OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER CHI RICEVE IL MANTENIMENTO.

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)

Tema particolarmente caldo quello della gestione delle somme corrisposte da un genitore all’altro per il mantenimento dei figli, affrontato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37354/2025 del 17 novembre 2025.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che “non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall’articolo 570, comma secondo, numero 1), Cp, con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest’ultimo un diritto iure proprio su tali somme, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore, dovendosi sottolineare che il reato postula che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare: ciò che, nel caso di specie, non è ravvisabile”.

Doveroso premettere che l’art. 570 c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno o la multa da 103,00 Euro a 1032,00 euro

Stessa pena si applica anche a chi: malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, o al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione.

La vicenda trae origine dalla condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Livorno e confermata dalla Corte di Appello di Firenze nei confronti di una madre accusata dall’ex di utilizzare il contributo al mantenimento che riceveva per il figlio per alimentare un piano di investimento invece di destinarle al soddisfacimento delle esigenze del minore. Per tali ragioni, anche in secondo grado, alla donna veniva contestato il reato di malversazione dei beni del figlio minore.

Ma la Corte di Cassazione, adita dalla donna condannata, ha ribaltato la decisione tornando a ribadire che non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore perché il genitore collocatario vanta un diritto proprio sulle somme del mantenimento dei figli: non amministra e gestisce denaro del minore, bensì denaro divenuto proprio con la conseguenza che non possono configurarsi né una titolarità del bene in capo al minore né un obbligo di rendicontazione.

La Corte di Cassazione ha precisato che solo nel caso in cui la condotta del genitore collocatario risulti inadeguata rispetto alla tutela del figlio potrebbe configurarsi il delitto di violazione dell’obbligo di assistenza ovvero potrebbero prospettarsi incuria e negligenza tali da tradursi in una condotta pregiudizievole cui potrebbero seguire provvedimenti in punto limitazione della responsabilità genitoriale in sede civile.

Gli Ermellini dunque hanno cassato senza rinvio con riferimento all’imputazione per il reato di cui all’art. 570 c.2 n.1 c.p. poiché hanno ritenuto che la fattispecie di reato della malversazione e dilapidazione non sussiste; rispetto invece all’imputazione di cui all’art. 570 c.1 c.p. relativa alla violazione degli obblighi educativi e di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità genitoriale hanno cassato con rinvio al fine di verificare la sussistenza o meno di tutti gli elementi del reato nel caso concreto.

L’assenza di qualsivoglia obbligo di rendicontazione del denaro ricevuto per il mantenimento del figlio è stata chiarita anche dalle Sezioni Civili con una risalente sentenza già nel 2015. Con la decisione n. 12645/2015, infatti, gli Ermellini avevano già richiamato il consolidato principio secondo cui l’importo del mantenimento per i figli viene stabilito in modo forfettario tenendo conto della capacità patrimoniale dei due genitori con la conseguenza che il genitore onerato non ha diritto a richiedere un rendiconto delle spese sostenute per i figli. Il contributo al mantenimento dei figli serve, infatti, per provvedere a molteplici e varie esigenze che spaziano dalla contribuzione alle spese abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali fino a tutte quelle spese, non dettagliatamente individuabili e quantificabili, che riguardano in generale gli obblighi di assistenza materiale e morale che consistono nell’obbligo per entrambi i genitori di garantire una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.