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Negato l’assegno divorzile alla giovane moglie  disoccupata che soffre di un disturbo bipolare

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Con la Sentenza n. 2462/2023 pubblicata in data 18 dicembre 2023 il Tribunale di Nocera inferiore non ha accolto la richiesta di assegno divorzile di una moglie, disoccupata e affetta da disturbo bipolare della personalità, ritenendo non sufficiente il certificato del medico curante attestante che tale patologia poteva incidere sulla sua capacità lavorativa. 

Il caso di specie trae origine dal ricorso di divorzio depositato dal marito con il quale lo stesso chiedeva al Tribunale che venisse disposto l’affidamento condiviso dei figli, il collocamento presso la madre con regolamentazione del diritto di visita, un contributo al mantenimento mensile per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e che nulla fosse riconosciuto per il mantenimento della moglie in quanto la stessa era in grado di provvedereautonomamente al suo mantenimento, oltre che di giovane età.

La moglie si costituiva in giudizio e chiedeva l’aumento del contributo al mantenimento per i figli rispetto a quanto previsto in sede di separazione oltre che un assegno divorzile per la stessa. 

Terminata l’istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso la Sentenza, oggi in commento, con la quale ha confermato il regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre e un calendario di visita per il padre. 

Circa le statuizioni economiche, il Tribunale ha rigettato la richiesta formulata dalla moglie di corresponsione di un assegno divorzile, in quanto la parte non aveva provato la mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. 

Il Tribunale ha ribadito che grava sul coniuge richiedente l’assegno divorzile l’onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia

sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.

Lo squilibrio economico tra le parti o l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazionedell’assegno (Cass. Sez. I 09.08.2019, n. 21234).

In particolare, i Giudici hanno precisato che nessun rilievo potevaessere ascritto al disturbo bipolare di cui soffriva la resistente quale causa idonea a determinare un impedimento lavorativo (secondo la ricostruzione fornita dalla moglie), in quanto – dal certificato medico depositato emergeva che la stessa soffriva ditale disturbo da circa vent’anni.

I Giudici hanno evidenziato che, seppur nel suddetto certificato il medico attestava che tale patologia poteva incidere sulla capacità lavorativa della signora, tale circostanza era stata rappresentata per la prima volta dalla moglie solo nel giudizio di divorzio, a mezzo di una difesa contraddittoria.

Infatti, mentre nella comparsa di costituzione e poi nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c la moglie sosteneva di non svolgere alcuna attività lavorativa adducendo quale motivazione che, vista l’età, era difficile inserirsi nel mondo lavorativo, solo successivamente, con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. aveva rappresentato di essere affetta da disturbo bipolare e che tale sintomatologia avrebbe inciso sulla capacità lavorativa.

Orbene, tale fatto era stato enunciato solo nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. mentre secondo i Giudici avrebbe dovuto essere proposto al più tardi con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., avendo la parte ricorrente contestato la sussistenza in capo alla resistente dei presupposti per poter beneficiare dell’assegno divorzile sin con il primo atto di costituzione in giudizio. 

Inoltre, i Giudici hanno evidenziato come la parte, sebbene affetta da disturbo bipolare da circa vent’anni, nulla aveva eccepito nel giudizio di separazione.

Infatti, dalla sentenza di separazione è emerso che era stato riconosciuto un assegno di mantenimento per la moglie “in considerazione del suo stato di disoccupazione e fermo restando l’onere della medesima di attivarsi alla ricerca di un’occupazionelavorativa, in ossequio a quel principio di auto responsabilità…”

Rispetto a ciò, la moglie non aveva neanche dedotto di aver subito un aggravamento della patologia rispetto al momento dellaseparazione.

Alla luce delle suddette motivazioni, pertanto, la richiesta della moglie in punto assegno divorzile è stata rigettata.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.