
Mutuo cointestato e separazione: chi paga dopo la separazione?
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, uno dei problemi più frequenti è come regolare il pagamento del mutuo cointestato contratto sulla casa familiare.
Sopratutto quando per consuetudine coniugale, la rata del mutuo cointestato è stata pagata da uno solo, nasce la necessità di regolare tale obbligazione per il futuro.
Ma cosa succede se uno dei coniugi pretende all’altro la restituzione della metà delle rate pagate? Può farlo?
Cosa succede del mutuo cointestato se i coniugi non trovano un accordo su tale punto?
Il Tribunale di Latina con la recente Sentenza del n. 106 del 17 gennaio 2025 ha ribadito che se dopo la separazione uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, spetta solo al Giudice determinarne l’accollo ad un solo coniuge quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ma in assenza di ciò ovvero di accordo tra le parti, ognuno dovrà farsi carico della metà del mutuo e se non lo avesse fatto, la ripetibilità potrà essere fatta valere dalla data della separazione.
Il caso trae origine dall’atto di citazione di una donna che conveniva in giudizio il marito affinché venisse accertato e dichiarato dal Tribunale il di lei diritto alla ripetizione delle somme pagate in eccedenza rispetto alla propria quota di debito derivante dal contratto di mutuo cointestato. A sostegno della domanda veniva dedotto che le parti avevano acceso un mutuo fondiario cointestato per l’acquisto della casa coniugale, anch’essa intestata in comproprietà; che l’attrice aveva sempredestinato la quasi totalità del proprio stipendio e dei propri redditi al pagamento delle rate del suddetto mutuo e che aveva provveduto fino a quella data al pagamento di una somma eccedente la sua quota di debito.
Pertanto, la signora agiva in regresso ai sensi dell’art. 1299 cc al fine di ottenere la condanna del marito alla restituzione della somma pagata in eccedenza rispetto a quanto dalla stessa dovuto pro-quota.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In primo luogo, eccepiva la prescrizione per le somme versate prima del 2012, argomentando che i pagamenti periodici fossero soggetti alla prescrizione quinquennale. Nel merito deduceva di aver sempre pagato la sua quota di mutuo versando alla moglie la relativa provvista, sia per il mutuo sia per altre spese familiari. Veniva inoltre eccepita l’irripetibilità delle somme richieste delle spese effettuate ex art. 143 c.c. durante la vita coniugale per le esigenze della famiglia.
Il Tribunale, dopo aver espletato l’istruttoria, riteneva fondata la domanda di parte attrice nei termini che seguono.
In primo luogo, il Tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, applicando il principio della sospensione del decorso della prescrizione tra coniugi in costanza di matrimonio, ai sensi dell’art. 2941 c.c. In particolare, è stata richiamata la giurisprudenza consolidata, secondo cui la sospensione della prescrizione si applica anche nel caso di separazione personale, essendo venuto meno il vincolo di comunione di vita, ma non la necessità di tutelare le posizioni individuali dei coniugi e di valorizzare il principio di solidarietà familiare. Di conseguenza, la causa non è stata dichiarata prescritta, in quanto il termine per chiedere la restituzione delle somme non era ancora scaduto al momento della notifica dell’atto di citazione (avvenuta nel 2017), dato che la separazione era stata formalizzata nel 2016.
Quanto al merito, il Tribunale richiama i principi in tema di ripetibilità delle somme pagate da un solo coniuge per mutuo cointestato.
È stato chiarito che i pagamenti effettuati da un solo coniuge durante il matrimonio sono in genere considerati adempimenti degli obblighi di contribuzione familiare e quindi irripetibili, salvo diversa prova di un accordo tra le parti.
L’applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle “restituzioni”.
Come principio generale si afferma in giurisprudenza che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.
Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità,salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato – non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).
In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate, la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non siaprevisto negli accordi delle parti.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati e delle risultanze documentali, devono conseguentemente ritenersi irripetibili le somme versate dalla moglie per rate del mutuo fino a giugno 2016 in quanto effettuate in adempimento del dovere di contribuzione familiare ex art. 143 cc. e del progetto di vita comune venuto a cessare con la fine della convivenza.
Di converso, sulla base dei medesimi principi deve ritenersi ripetibile il 50% delle rate di mutuo versate dall’attrice a far data dal luglio 2016, quando la convivenza era cessata e venne depositato il ricorso per separazione giudiziale, fino alla estinzione del mutuo del 30 giugno 2020.
Alla luce delle suddette motivazioni, pertanto, il Tribunale ha condannato il convenuto a rimborsare la metà delle somme versate dall’attrice dal 2016 in poi.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.