MANTENIMENTO FIGLI: LA REVOCA NON È RETROATTIVA E LA TEMPESTIVITÀ FONDAMENTALE.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
L’approfondimento odierno in tema di contributo al mantenimento dei figli trae origine dall’Ordinanza n. 298 pubblicata in data 7 gennaio 2026 con cui la Corte di Cassazione ha precisato che la revoca dell’assegno per il figlio divenuto economicamente autosufficiente decorre dal momento della domanda giudiziale e non viene retrodata al momento in cui il figlio si è concretamente reso indipendente.
La vicenda nasce dal ricorso proposto da un padre nel mese di aprile 2023 per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca del proprio obbligo di versare il contributo indiretto al mantenimento del figlio primogenito, ormai indipendente e non più convivente con la madre, e la riduzione del contributo al secondogenito. Nel successivo mese di luglio 2023, il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso revocando il contributo al figlio maggiore a decorrere dalla domanda, mentre rigettava la domanda di riduzione.
L’uomo proponeva reclamo avanti la Corte di appello palermitana che confermava la revoca del mantenimento a decorrere dalla domanda e riformava, invece, la pronuncia di primo grado riducendo ad € 600,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio minore.
La Corte di Appello confermava la decisione del Giudice di prime cure e l’uomo, insoddisfatto anche di tale decisione e nonostante la doppia conformità delle pronunce in punto decorrenza della revoca del mantenimento, proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione.
In primo luogo, l’uomo contestava la discrepanza tra la data in cui si erano verificati i mutamenti di fatto e il momento in cui tali mutamenti avevano acquisito rilievo giuridico per l’ordinamento: anche i giudici di secondo grado avevano fatto decorrere gli effetti della revoca dell’assegno al figlio primogenito dalla domanda e non dalla cessazione della convivenza di quest’ultimo con la madre. Il ragazzo, infatti, da mesi non abitava più insieme alla madre poiché per ben due volte si era trasferito altrove per lavoro.
In secondo luogo, l’uomo denunciava la falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. sostenendo che la madre avesse percepito indebitamente le somme a partire dal momento storico della cessazione della convivenza, avvenuta ben prima del ricorso in tribunale, configurando così un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso, confermava la conformità della decisione all’orientamento consolidato della Suprema Corte. I Giudici di legittimità ribadivano un principio cardine: il diritto del genitore collocatario a ricevere il mantenimento (e il correlato dovere dell’altro di versarlo) conserva piena efficacia fino a un nuovo provvedimento di modifica.
Di conseguenza, il momento in cui maturano i presupposti di fatto per la revoca resta giuridicamente irrilevante: gli effetti della decisione decorrono esclusivamente dalla data della domanda giudiziale. Ciò comporta l’irripetibilità delle somme versate precedentemente, anche se percepite in un periodo in cui il figlio aveva già raggiunto l’indipendenza economica.
Tale decisione segue il seguente ragionamento giuridico: la decisione del giudice in tema di mantenimento ha solo effetti dichiarativi e non costituitivi. L’obbligo del genitore è direttamente connesso al suo status genitoriale, non viene creato dal giudice, che solamente dichiara a decorrere da quale momento l’obbligo deve essere adempiuto. Di conseguenza finché non interviene un provvedimento giudiziale di modifica, il diritto alla corresponsione del mantenimento persiste sino alla proposizione della domanda anche se, naturalmente, il figlio ha raggiunto in precedenza l’indipendenza economica.
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che l’inerzia del genitore obbligato nel richiedere la modifica delle condizioni di divorzio non può essere sanata ex post. L’ordinamento, infatti, tutela la stabilità dei contributi destinati ai figli fino al formale accertamento giudiziale, rendendo la tempestività della domanda l’unico strumento efficace per evitare il versamento di somme non più dovute ma, per legge, non ripetibili.
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