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DIRITTO A RICEVERE L’ASSEGNO DIVORZILE SE SI RINUNCIA A LAVORI PRESTIGIOSI

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’ex coniuge che prima del matrimonio ha ricoperto incarichi lavorativi di prestigio a cui però ha rinunciato nel corso della vita matrimoniale per dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, ha diritto a ricevere l’assegno divorzile.

In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile infatti, il giudizio circa la sussistenza o meno del diritto a riceverlo deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo- compensativa dell’assegno divorzile, discende poi, direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non tanto il conseguimento dell’indipendenza economica quanto il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo in debito conto le aspettative professionali rinunciate. 

Questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 23323/2024 del 29 agosto 2024.

La vicenda oggi oggetto del nostro commento ha avuto inizio avanti il Tribunale di Roma che al termine di un procedimento di divorzio, tra le altre cose, disponeva in capo all’ex marito l’onere di contribuire al mantenimento dei figli collocati in via prevalente dalla madre e rigettava la domanda della ex moglie di ricevere un assegno divorzile.

La donna, ricorreva pertanto avanti alla Corte d’Appello di Roma al fine di ottenere l’attribuzione di un assegno divorzile a suo favore nonché chiedendo un maggior contributo al mantenimento dei figli. Il giudice di secondo grado, lette le argomentazioni della donna e svolta l’istruttoria necessaria, accoglieva il motivo di gravame e disponeva in capo all’uomo l’onere di versare alla ex moglie un assegno divorzile ed aumentava l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli.

La Corte territoriale in punto domanda di assegno divorzile, evidenziava come la ex moglie aveva tempestivamente richiesto il riconoscimento e la valorizzazione dell’apporto da lei fornito alla vita familiare nel corso del matrimonio, anche con la propria ed esclusiva cura dei figli con accrescimento delle capacità reddituali e di lavoro del marito. La conferma che la signora avesse nel corso della vita matrimoniale rinunciato ad incarichi prestigiosi arrivava inoltre dallo stesso ex marito che nel corso del procedimento aveva affermato che la moglie, prima del matrimonio, aveva lavorato con impieghi di prestigio e che a seguito del matrimonio aveva interrotto tale attività. La Corte pertanto, ritenendo provato che l’allontanamento del mondo del lavoro della signora era stato determinato unicamente dalla scelta di dedicarsi alla famiglia rinunciando alla propria realizzazione professionale e perdendo concrete occasioni di lavoro, accoglieva l’appello della ex moglie e disponeva un assegno divorzile in suo favore.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’ex marito ricorreva in Cassazione. Secondo l’uomo infatti la pronuncia della Corte d’Appello in punto assegno divorzile a favore della ex era infondata in quanto il matrimonio aveva avuto vita molto breve, la donna aveva i mezzi adeguati al raggiungimento di una indipendenza economica dignitosa e soprattutto la ex moglie non aveva fornito alcun contributo alla vita famigliare, non avendo mai sacrificato le proprie aspettative lavorative per la cura dei figli e della famiglia ma al contrario aveva assunto scelte personali allo scopo di soddisfare proprie esigenze e non quelle della coppia o della famiglia senza tra l’altro contribuire all’accrescimento del patrimonio comune.

Gli Ermellini, lette le argomentazioni del ricorrente dichiaravano il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.

Ripercorrendo infatti, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte evidenziava come la natura perequativo-compensativa dell’assegno implica che questo debba essere adeguato sia a compensare il coniuge più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni lavorative per contribuire ai bisogni dell’altro e della famiglia sia ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla  conduzione della vita familiare e di conseguenza alla formazione del patrimonio sia famigliare che dell’altro coniuge.

Alla luce di quanto sopra gli Ermellini affermavano che la Corte territoriale aveva dato corretta applicazione dei principi avendo accertato che i redditi dell’ex marito erano di gran lunga superiori a quelli della donna, che quest’ultima aveva svolto lavori di prestigio prima del matrimonio che erano poi cessati a causa della nascita dei figli e che a seguito della separazione la signora aveva trovato un nuovo lavoro part time che le permetteva di continuare a dedicarsi alla famiglia. A fronte di ciò la Corte d’Appello aveva, correttamente, ritenuto provato sia la rinuncia alla carriera professionale da parte della donna sia la di lei dedizione esclusiva alla casa e ai figli durante il matrimonio.

Viste quindi le corrette motivazioni e la corretta applicazione dei principi da parte del giudice di secondo grado la Corte di Cassazione respingeva il ricorso dell’ex marito.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.