Corte Costituzionale: sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Quanto sopra non solo è il titolo del nuovo articolo del Blog dello Studio Legale Di Nella, ma soprattutto è quanto la Corte Costituzionale ha sancito e comunicato questo pomeriggio.
Facciamo però un po’ di ordine al fine di meglio comprendere il comunicato pubblicato della Corte Costituzionale.
Il nostro ordinamento all’articolo 262, primo comma, cc dispone che “se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”, facendo quasi sembrare che la legge italiana preferisce il cognome del padre a quello della madre. Infatti, anche quando i genitori attribuiscono al figlio entrambi i cognomi, quello paterno è anteposto a quello materno.
Vista l’evoluzione non solo societaria ma anche giurisprudenziale, il 14 gennaio scorso, attraverso un ulteriore comunicato, la Corte Costituzionale ha informato che il Tribunale di Bolzano aveva sollevato una questione di costituzionalità in relazione alla formulazione delle norme che disciplinano l’attribuzione del cognome.
La Corte Costituzionale, oggi riunita in Camera di Consiglio, ha quindi vagliato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di merito. In particolare, la norma sottoposta all’esame della Corte è stata quella che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in assenza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Nelle more quindi, della pubblicazione della Sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha informato che le norme sopra citate sono state dichiarate illegittime in quanto in netto contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU.
Le regole adottate sino ad oggi pertanto cadono per tutti i figli, siano essi nati all’interno o meno del matrimonio, ovvero adottivi.
Secondo la Corte Costituzionale infatti le norme che attribuiscono automaticamente il cognome paterno sono non solo discriminatorie ma anche lesive dell’identità del figlio. Inoltre, nel rispetto del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome del figlio, elemento sostanziale dell’identità personale di ogni individuo.
Alla luce quindi di quanto sopra, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, la regola sancita dalla Corte Costituzionale diventa quella che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, salvo che essi di comune accordo decidano di attribuire solo il cognome di uno dei genitori.
Non ci resta quindi, che attendere l’emissione della Sentenza e il conseguente intervento del legislatore incaricato a regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione della Corte Costituzionale.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.