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CONTINUA A RICEVERE L’ASSEGNO DIVORZILE LA EX MOGLIE CHE HA UNA NUOVA SABILE RELAZIONE

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

La ex moglie ha diritto a continuare a percepire l’assegno divorzile anche se ha una nuova e stabile relazione sentimentale. La presenza infatti, di una relazione non esclude il diritto a percepire il contributo mensile dall’ex marito, in quanto permane invariata la funzione compensativa dell’assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto nel corso della vita matrimoniale. 

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 16051/2024 emessa il 10 giugno 2024.

Abbiamo già avuto modo di analizzare nello specifico la natura dell’assegno divorzile che altro non è che quel contributo economico che l’ex coniuge è obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge quando questo non dispone dei mezzi adeguati ovvero si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.  Al fine di quantificare il quantum del contributo il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi. La funzione dell’assegno divorzile è anche quella di riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Ma vediamo nel particolare da dove trae origine la decisione oggi in esame.

Un uomo depositava avanti il Tribunale di Lecce ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo, tra le altre cose, la revoca dell’assegno divorzile già disposto in favore della sua ex moglie. Al termine del procedimento però, il Tribunale rigettava integralmente le richieste di modifica formulate dal ricorrente il quale pertanto reclamava il provvedimento avanti la Corte d’Appello di Lecce.

Anche la Corte territoriale però, respingeva il reclamo proposto dall’uomo rilevando che seppur il ricorrente aveva dato prova che la ex moglie frequentava stabilmente un altro uomo, la frequentazione non aveva caratteristiche di convivenza familiare connotata da un comune progetto di vita e dalla assunzione di obblighi economici ed assistenziali che potessero far venire meno l’obbligo dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito la cui natura compensativa, tenuto conto dell’impegno profuso per oltre vent’anni dalla moglie nei confronti del marito e dei figli, permaneva invariata. La Corte evidenziava poi, come non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e che pertanto alcuna richiesta poteva essere accolta.

L’ex marito, non soddisfatto di quanto sancito dal giudice primo e dal giudice di secondo grado, ricorreva avanti la Corte di Cassazione ove, tra i vari motivi di ricorso, lamentava che la Corte d’Appello, nonostante l’evidenza delle risultanze istruttorie, non aveva ravvisato una relazione more uxorio tra la ex moglie ed il compagno. Il ricorrente infatti, affermava di aver offerto tutte le prove della stabile convivenza della donna con un altro uomo il quale trascorreva molti giorni e notti della settimana presso l’abitazione della signora, aveva le chiavi del suddetto immobile, consumava i pasti con la famiglia e teneva i vestiti nell’armadio della donna. L’uomo evidenziava inoltre come la figlia della coppia avesse confermato la stabile convivenza della madre.

La Suprema Corte, nonostante le argomentazioni dell’ex marito, dichiarava il ricorso inammissibile.

In punto revoca dell’assegno divorzile e convivenza della signora, gli Ermellini confermavano la correttezza della decisione di secondo grado.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la convivenza tra la ex moglie ed un altro uomo sulla base delle prove esaminate seppur riconoscendo la stabilità della frequentazione, che tuttavia è cosa ben diversa dal vivere insieme stabilmente. Solo in presenza di una coabitazione stabile può presumersi l’esistenza effettiva di una convivenza senza bisogno di ulteriori prove, mentre in assenza di coabitazione deve essere rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. Tale onere probatorio ricade in ogni caso sulla parte processuale che vuole revocare il contribuito mensile. Aggiunge infine, la Corte di Cassazione che in virtù della funzione compensativa dell’assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso dell’unione matrimoniale, anche fosse stata provata la coabitazione ed il progetto comune di vita tra la ex moglie ed il compagno, non vi sarebbero stati in ogni caso i presupposti per la revoca dell’assegno

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.