Assegno divorzile: la Cassazione delinea in modo chiaro gli elementi di rilievo per la valutazione dei presupposti di legge.
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
Con l’ordinanza n. 1870/2026 del 27 gennaio 2026 la Corte di Cassazione affronta la complessa tematica del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile chiarendo alcuni degli argomenti di maggior rilievo, cassando con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva negato tale diritto ad una ex coniuge.
Il giudizio trae origine da una pronuncia del Tribunale di Bologna che, in sede di divorzio, aveva stabilito a carico di un ex marito l’obbligo di corrispondere all’ex moglie un assegno divorzile di € 1.800,00 mensili.
Contro tale decisione l’uomo ricorreva in appello e la Corte, riformando la decisione di primo grado, respingeva la domanda di assegno divorzile, ordinando alla donna la restituzione di tutte le somme percepite a tale titolo dalla data della domanda in primo grado.
Tre le principali argomentazioni alla base della decisione della Corte:
- Esclusione dell’assegno divorzile in funzione assistenziale: la ex moglie, infatti, disponeva di mezzi propri: in particolare, aveva ottenuto una somma di € 118.700,00 dallo scioglimento della comunione, era comproprietaria di un garage e proprietaria dell’immobile in cui viveva (ereditato), oltre ad altri denari. Inoltre, non era stata dimostrata una sua incapacità a svolgere un’attività lavorativa che poteva assicurargli un reddito.
- Esclusione dell’assegno divorzile in funzione perequativa/compensativa: la donna non aveva fornito prova che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa fosse frutto di una scelta condivisa con il marito. Ha rilevato che la donna aveva sempre regolarmente lavorato sia durante i primi anni del matrimonio e anche dopo la nascita della figlia e che il suo contributo alla vita familiare (assistenza ai suoceri, accompagnamento della figlia) rientrava nella “normale attività prestata nel corso di una vita matrimoniale”, attività che di per sé non impedisce in astratto lo svolgimento di un’attività lavorativa. Ha inoltre sottolineato che la cospicua somma ottenuta allo scioglimento della comunione era “verosimilmente solo del lavoro del marito”.
- Esclusione dell’assegno divorzile in funzione risarcitoria: al termine del procedimento di separazione non era stato pronunciato l’addebito al marito e non erano stati forniti elementi alcuni a sostegno di tale funzione.
Contro la decisione della Corte d’Appello di Bologna, la donna ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Legge Divorzio lamentando nello specifico che la Corte: a) non aveva fatto alcuna verifica della precondizione fattuale necessaria ed indispensabile consistente nella valutazione economica e patrimoniale di ciascun coniuge per verificare se vi fosse o meno uno squilibrio patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi; b) non aveva interpretato correttamente la nozione di “mezzi adeguati” da intendersi non solo come capacità a sostentarsi, ma come capacità di procurarsi mezzi adeguati a vivere nel contesto sociale di appartenersi; c) aveva escluso la componente compensativo-perequativa dell’assegno divorzile prescindendo del tutto dall’allegazione e dalla prova da parte della donna, di non avere concrete prospettive professionali essendo le potenzialità residuali frustrate dalla scelta di dedicarsi all’attività domestica.
Valutata la situazione, la Suprema Corte ha accolto quasi tutti i motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame basando il proprio ragionamento su di una precisa interpretazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza, partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Ribadendo che l’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, non ha una sola funzione, ma una natura composita che include una dimensione assistenziale, perequativa e riequilibrartice in attuazione del principio di solidarietà post-coniugale, la Corte ricorda le “tappe” del percorso valutativo che in questi casi è chiamato a fare il giudice:
- Accertamento dello squilibrio: in primo luogo, il giudice deve accertare se il divorzio abbia creato uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e se tale squilibrio è significativo. Per fare tale valutazione il giudice può avvalersi anche dei poteri ufficiosi a lui attribuiti. Questo squilibrio è la “precondizione fattuale” per poter procedere all’analisi successiva.
- Analisi delle cause e applicazione dei criteri: una volta accertata la sperequazione, il giudice deve valutarne le cause, verificando se tale rilevante disparità è riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali realistiche dei coniugi applicando in modo equiordinato tutti i criteri indicati dalla norma: le condizioni dei coniugi, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio, le ragioni della decisione di porre fine al matrimonio, il contributo personale ed economico di ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune anche sotto forma di risparmio avendo ben presente che la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio si fonda sul principio di autodeterminazione ma anche su quello di autoresponsabilità.
E proprio in tema del principio di autoresponsabilità la Cassazione ribadisce che « l’autoresponsabilità deve (…) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass. n. 35434/2023).
Sulla base di tali principio, gli Ermellini hanno rilevato un vizio fondamentale nel ragionamento della Corte d’Appello di Bologna: non si è espressa sulla sussistenza o meno della precondizione costituita dalla sperequazione patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi e, in conseguenza, il ragionamento decisorio risultava viziato perché non ha valutato le cause della stessa (ove ravvisabile) e non ha preso in esame tutti gli indici rivelatori, anche in via presuntiva, della ricorrenza o meno dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell’assegno divorzile nelle sue diverse funzioni.
In pratica, la Corte d’Appello ha saltato il primo e indispensabile passaggio, ovvero la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali per verificare l’esistenza di uno squilibrio. Senza questa premessa, l’analisi sulla funzione assistenziale e perequativa risulta logicamente e giuridicamente viziata.
In conclusionela Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, rinviando la causa affinché venga nuovamente decisa nel rispetto dei principi di diritto enunciati. Il giudice del rinvio dovrà, in primo luogo, effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi per accertare l’esistenza di un eventuale squilibrio. Solo in caso di esito positivo, potrà procedere a valutare, sulla base di tutti i criteri equiordinati previsti dalla legge, se tale squilibrio giustifichi il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale e/o perequativo-compensativa.
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