ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE QUANDO È “PIÙ PROBABILE CHE NON” CHE IL CONIUGE ABBIA TRADITO
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 272/2023 si è pronunciata sulla domanda di addebito della separazione formulata da una moglie nei confronti del marito, sancendo che l’addebito va disposto quando è “più probabile che non” che sia stato il coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione del matrimonio.
Come più volte ribadito dalla Cassazione, nei giudizi di separazione le parti possono chiedere al Giudice di dichiarare l’addebito della fine del matrimonio in capo ad uno dei due coniugi. Al fine di veder imputata la separazione all’altro, la parte che formula la domanda di addebito deve provare il nesso causale tra i comportamenti addebitati al coniuge, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ed il determinarsi dell’intollerabilità dellaconvivenza.
Il coniuge che chiede al giudice l’addebito della separazione pertanto, dovrà provare che la condotta posta in essere dall’altro è stata la causa dell’impossibile prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, dare prova dell’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l’accertata violazione dei doveri matrimoniali.
Ma vediamo più nello specifico cosa è accaduto nel caso oggi in esame.
Nel 2017 una moglie si costituiva nel procedimento di separazione instaurato dal marito e tra le altre domande, chiedeva l’addebito a quest’ultimo. A sostegno della domanda, la signora asseriva che la crisi coniugale aveva avuto origine nella relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con un’altra donna e scoperta dalla moglie nel 2009.
A seguito di una approfondita istruttoria, sia documentale che per testi, il Tribunale emetteva sentenza con la quale, in accoglimento della domanda della moglie, pronunciava l’addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà. Il Tribunale motivava la propria decisione richiamando la giurisprudenza in materia e affermando che fosse stata provata la relazione intrattenuta dal marito ed il nesso causale di tale comportamento con la crisi coniugale.
Avverso la sentenza di primo grado l’uomo proponeva immediatamente appello avanti la Corte di Cagliari chiedendo, in parziale modifica della decisione del Tribunale, il rigetto della domanda di addebito. In particolare, il marito affermava che era rimasta indimostrata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali e l’efficacia causale sull’intollerabilità della convivenza.
La Corte d’Appello, dichiarava che il motivo di appello del marito era infondato in quanto sussistevano i presupposti per l’addebito al marito dello stato di separazione. A fondamento della propria decisione veniva richiamata la giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Veniva poi evidenziato il principio secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Nel caso in esame, secondo la Corte d’Appello il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda di addebito in quanto era stataaccertata la violazione del dovere di fedeltà, sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni dei testi e secondo il regime probatorio del “più probabile che non”, era stato provato il fatto che il marito avesse intrattenuto una relazione extraconiugale e che, soprattutto, essa fosse stata la causa della crisi del matrimonio.
Inoltre, spiegava la Corte, il fatto controverso e decisivo, costituito nell’aver scambiato messaggi dal contenuto erotico e nell’aver frequentato un’altra donna in luoghi pubblici, costituiva espressione di un comportamento fedifrago, integrato dal compimento di una pluralità di atti esteriori idonei a coltivare un rapporto con una donna diversa dal coniuge e la scoperta di detto rapporto, in assenza di altre ragioni, permetteva senz’altro di ricondurre l’intollerabilità della convivenza in via esclusiva o almeno prevalente al marito.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.