Addebito della separazione a chi ostenta il tradimento sui social
(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Nel nostro ordinamento è possibile che un coniuge chieda al Giudice la pronuncia della separazione con addebito all’altro coniuge per la violazione dei doveri coniugali.
L’articolo 151 c.c. comma 2, infatti, prevede che: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che venga accertata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.
Rispetto a quali siano i doveri che derivano dal matrimonio, questi possono essere ricavati dal secondo comma dell’art 143 che sancisce che: “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione”.
Tra tali doveri, peraltro, quello che maggiormente viene ritenuto causa della separazione e portato all’attenzione dei Giudici è la violazione dell’obbligo di fedeltà e, sempre più spesso, nei giudizi di separazione le prove che vengono prodotte sono ricavate dai vari profili dei social network.
Proprio di recente, al Tribunale di Rimini è stato portato all’attenzione un caso nel quale una moglie aveva chiesto che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del marito, in quanto lo stesso aveva improvvisamente e inaspettatamente posto fine alla vita matrimoniale, per trasferirsi a vivere presso l’abitazione della nuova compagna con la quale, da tempo, aveva intrecciato una relazione extraconiugale.
La moglie, infatti, a sostegno delle proprie ragioni aveva prodotto una serie di foto che il marito aveva postato sul proprio profilo Facebook, che lo ritraevano in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna nonché dei biglietti aerei intestati alla nuova coppia.
Non solo, ma al commento della moglie lasciato sotto la foto dei suddetti biglietti, dove la stessa invitava il marito a provvedere al mantenimento dei propri figli piuttosto che spendere denaro per le vacanze con la nuova compagna, lo stesso, di fatto, confermava l’addebito dichiarando che fino ad allora li aveva mantenuti tutti.
Nelle motivazioni della Sentenza, il profilo di maggior interesse, tra quelli affrontati, è certamente quello della rilevanza dei comportamenti tenuti dal marito sul proprio profilo Facebook rispetto alla pronuncia di addebito.
I giudici, infatti, dopo aver ritenuto valide le prove fornite dalla moglie, avevano ritenuto legittima la pretesa della stessa in quanto il marito, non solo aveva intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio ma aveva, altresì, utilizzato il social network Facebook per pubblicare foto in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna e i biglietti aerei per un viaggio insieme.
Nella Sentenza, infatti, si legge: “La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, essendo stato dimostrato che il …. ha intrecciato in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, per trasferirsi poi a vivere presso la nuova compagna. La circostanza risulta in modo inequivoco dai messaggi e dalle foto pubblicati su Facebook dal marito; in particolare, le foto ritraggono il … in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, vi è poi la scansione di due biglietti aerei (per agosto 2017) a nome … e … (appunto la nuova compagna); quanto ai messaggi, pubblicati a commento della scansione dei biglietti aerei, alle rimostranze della moglie che invitava il marito a mantenere i suoi figli, anziché spendere soldi per le vacanze con l’amante, l’uomo rispondeva, in sostanza ammettendo gli addebiti, “fino ad oggi vi ho campato tutti”. (Tribunale di Rimini Sent. n. 82/2021 pubblicata 1.2.2021)
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.