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Nulla la Sentenza di adozione se non vengono ascoltati i genitori affidatari

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La mancata convocazione dei genitori affidatari in un procedimento per la dichiarazione di adattabilità di un minore provoca la nullità della Sentenza in quanto la loro audizione risulta rilevante per garantire una valutazione completa dell’interesse del minore.

Questo il principio espresso dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 26392/2024 pubblicata in data 10 ottobre 2024.

Il caso di specie trae origine dalla una Sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale Per i Minorenni di Roma che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore e collocamento dello stesso presso una famiglia affidataria con possibilità di mantenere i rapporti con i genitori.

Il padre promuoveva ricorso per Cassazione e con il primo motivo lamentava la mancata  convocazione e audizione della coppia di affidatari.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, nell’accogliere la domanda, ha richiamato la differenza esistente tra gli istituti dell’affidamento del minore, dell’affidamento preadottivo e di quello, che è stato denominato «affido a/rischio giuridico» o «adozione a rischio giuridico» o «collocazione (o collocamento) a rischio giuridico».

La prima tipologia prevede l’inserimento del minore in un diverso nucleo familiare, temporaneamente, in caso di difficoltà della famiglia d’origine. È previsto che l’affidatario provveda al mantenimento, educazione e istruzione del minore, rispettando le indicazioni dei genitori.

L’affidamento preadottivo interviene dopo la dichiarazione di adottabilità e prima della sentenza di adozione. Il minore viene affidato a una coppia di coniugi per un periodo di prova, finalizzato a valutare la positività del rapporto. Durante questo periodo, la coppia ha gli stessi diritti e doveri degli affidatari.

Il terzo istituto, originariamente di matrice giurisprudenziale, è l’affido «a rischio giuridico» o adozione «a rischio giuridico» o collocazione (o collocamento) «a rischio giuridico» e si presenta  (nella peculiare ipotesi in cui il minore sia collocato presso una famiglia, piuttosto che, inserito per in una comunità familiare) «come una sorta di anticipazione dell’affidamento preadottivo seppure nell’incertezza dell’esito del procedimento di adozione», intervenendo prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva.

Gli Ermellini rilevano che risulta dagli atti che il minore era stato collocato in affido «a rischio giurdico» a partire da giugno 2023, dopo la dichiarazione di adottabilità avvenuta nel dicembre 2022.

Durante il giudizio di Appello, la Corte aveva ricevuto relazioni aggiornate dai Servizi Sociali che evidenziavano un inserimento positivo del minore in tale famiglia e anche il Curatore aveva confermato in udienza il buon andamento dell’affidamento ma ciò nonostante, la coppia affidataria non era mai stata convocata nel corso del giudizio di Appello né dal ricorrente né dal curatore speciale.

La Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha specificato che l’articolo 5, comma 1, della Legge n. 184 del 1983, modificato dalla Legge n. 173 del 2015, richiede la convocazione dell’affidatario o della famiglia collocataria nei procedimenti civili riguardanti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e l’adottabilità. Questa disposizione è specificamente riferita all’affidamento extrafamiliare e non all’affidamento preadottivo. La ratio di tale previsione è costituita dall’esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell’affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore medesimo, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 5 all’affido a rischio giuridico, la Suprema Corte ha risposto positivamente, evidenziando che entrambe le forme di affidamento hanno una finalità simile: proteggere i minori che, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, necessitano di essere collocati in contesti alternativi per un periodo significativo.

L’intervento modificativo del 2015 ha inteso inserire nei testi degli artt. 4 e 5 L. 183/184 la disciplina completa della tutela della continuità degli affetti del minore, anche, dunque, rispetto a positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento, così giustificandosi l’avvenuta valorizzazione del ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore. La Corte riconosce l’ampiezza di applicazione dell’articolo 5, affermando che la mancata convocazione comporta nullità, sottolineando la rilevanza dell’apporto della famiglia affidataria nella valutazione dell’interesse del minore.

La mancata previsione di un’analoga specifica sanzione di nullità nell’art. 15, comma 2, della L. 184 del 1983, per l’ipotesi in cui non sia sentita la persona cui è affidato il minore della cui dichiarazione dello stato di adottabilità deve decidersi, non può che ricondursi, ragionevolmente, ad una mera mancanza di coordinamento tra le due disposizioni successivamente al descritto intervento modificativo del 2015 che aveva interessato l’art. 5 suddetto.

Si è tuttavia rilevato che «la norma va intesa nel senso di lasciare margine al giudice dei gradi successivi di verificare se l’incombente debba essere rinnovato ovvero se le dichiarazioni già rese, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti».

Nella specie è stata dichiarata la nullità, stante la mancata audizione d’ufficio della coppia di affidatari, «a rischio giuridico», da parte della Corte d’appello, non ostandovi le esigenze di riservatezza che sarebbero venute meno qualora gli affidatari medesimi fossero stati sentiti o avessero presentato memorie, in quanto non possono nemmeno invocarsi sanzioni processuali per la mancata osservanza del profilo della riservatezza degli affidatari stessi e l’audizione degli affidatari ben può essere effettuata garantendo la loro riservatezza, evitando di indicarne generalità o altri dati identificativi e, se del caso, predisponendo modalità con le quali gli affidatari potessero essere sentiti senza essere visti.

Alla luce dei suddetti motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.