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La Cassazione chiarisce la natura dei contributi per i nipoti da parte degli zii. 

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)


Il padre è obbligato a corrispondere alla figlia il mantenimento a decorrere dalla domanda giudiziale anche se durante il procedimento la ragazza ha ricevuto degli aiuti in denaro da una zia materna.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5262/2024 si è trovata ad intervenire in una situazione che spesso si delinea durante la separazione quando il coniuge più forte si rifiuta di corrispondere all’altro un congruo importo di mantenimento. Quando questo accade, il coniuge debole è spesso costretto ad accettare aiuti da parenti che di fatto si sostituiscono al genitore obbligato al solo fine di continuare a vivere dignitosamente.

Nel caso di cui oggi trattiamo, per tutto il procedimento di separazione un padre si rifiutava di mantenere la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente costringendo la ragazza ad accettare aiuti in denaro da una zia.

Dopo cinque anni di procedimento, nel corso del quale la madre veniva meno, il Tribunale di Salerno riconosceva il diritto della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente a ricevere dal padre l’importo di €200,00 a titolo di mantenimento ordinario, con decorrenza dalla data della pronuncia, marzo 2018.

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto sussistente il diritto della ragazza a ricevere il mantenimento paterno che le avrebbe assicurato un’autosufficienza economica completa dal momento che il di lei reddito era costituto solo da introiti derivanti da un canone di locazione. Irrilevanti ai fini della decisione le dazioni in denaro da parte della zia materna fin dal 2013 quando era iniziato il procedimento di separazione.

Avverso la sentenza veniva proposto appello principale da parte del padre e incidentale da parte della figlia dinanzi la Corte d’Appello di Salerno che in parziale riforma della statuizione di primo grado decideva la decorrenza dell’assegno di mantenimento della ragazza dalla data dell’inizio del procedimento e non dalla data della pronuncia intervenuta diversi anni dopo (5 anni).

Inoltre, la Corte d’Appello condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, confermava che la zia, la quale di fatto si era nel tempo sostituita al padre assolvendo al di lui obbligo di mantenimento, vantasse un diritto iure proprio nei confronti dell’uomo, al quale avrebbe potuto domandare la restituzione di tutto quanto corrisposto fino alla sentenza di primo grado.

Avverso la pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il padre, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c. e 337 septies c.c. per aver la Corte di merito fatto decorrere l’obbligo del versamento a far data della domanda e non della sentenza di primo grado, nonostante il Tribunale prima e la medesima Corte dopo avessero statuito che la zia, in quanto titolare di un diritto proprio, avrebbe potuto domandare la restituzione di quanto versato a favore della nipote.

Di fatto il ricorrente riteneva che la sentenza di secondo grado retrodatando il mantenimento riconosceva una doppia legittimazione sia in capo alla zia che alla figlia a pretendere la medesima somma.

L’uomo inoltre prospettava la violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la Corte di merito compensato per metà le spese di lite e condannato il ricorrente al rimborso dell’altra metà a favore della figlia.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso e condannava alle spese l’uomo per oltre €6.000,00 ritenendo i motivi non fondati.

Gli Ermellini ritenevano in primo luogo che non poteva essere posta in dubbio la legittimazione della figlia a far data dalla domanda, dal momento che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli deve dirsi sussistente fin dalla loro nascita e non viene meno per il solo fatto che altri vi abbiano provveduto. Tuttavia, sempre a parere dei giudici di legittimità, la Corte distrettuale aveva riconosciuto anche una legittimazione attiva a favore della zia senza preventivamente accertare se le dazioni fossero state eseguite dalla stessa per conto e a vantaggio della nipote e quindi in luogo del padre ovvero per mero spirito di liberalità.

Pur ritenendo carente la verifica di tale elemento che avrebbe dovuto costituire oggetto di analisi da parte della Corte di merito, la Corte di Cassazione si soffermava unicamente sull’elemento della corretta individuazione decorrenza dell’obbligo di mantenimento riconosciuto a carico del padre.

Gli Ermellini, con la pronuncia in esame constatavano come la Corte di merito avesse correttamente fatto decorrere l’obbligo paterno dal momento della domanda giudiziale avanzata dalla madre e poi reiterata dalla figlia fin dall’originario giudizio separativo. Il Giudice avrebbe potuto stabilire una differenza decorrenza dell’obbligo laddove dall’istruttoria fossero emerse particolari circostanze che ne avrebbero giustificato la deroga al principio generale. 

Infine, in merito alle spese di lite la Corte riteneva le doglianze assolutamente generiche non avendo motivato il ricorrente la ragione per la quale la decisione assunta dalla Corte territoriale quanto alle spese di lite fosse erronea.

 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.