La violenza economica alla luce di una recente sentenza della Cassazione.
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
La Cassazione è intervenuta nuovamente sulla rilevanza della violenza economica, quale condotta maltrattante ai sensi dell’art. 572 c.p. (sent. n. 4817/26).
Occorre ricordare come secondo l’European Institute for Gender Equality (Eige) costituisce violenza economica “qualsiasi atto o comportamento che causi un danno economico a un individuo”.
La violenza economica sussiste quando chi si trova in una posizione di “superiorità economica”, nega costantemente le risorse oppure scoraggia o impedisce tutto ciò che potrebbe portare ad un’autonomia.
Le vittime di questo tipo di maltrattamento generalmente non hanno proprie fonti di guadagno, un conto corrente o carte di credito e, pertanto, devono utilizzare i beni del coniuge economicamente più forte, chiedendo apposite autorizzazioni, solitamente negate. Il permesso viene chiesto anche per sostenere le spese quotidiane, necessarie per il menage familiare.
Qualora venga concesso, viene esercitato un puntuale controllo su ogni spesa effettuata.
Rappresenta, pertanto, uno strumento di manipolazione, che generalmente viene realizzato unitamente ad altre forme di controllo.
Secondo i recenti dati Istat, nel 2025, considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 6,6% quelle che hanno subìto violenza economica.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un uomo veniva assolto in primo grado dal delitto di maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie, alla presenza e ai danni della figlia minorenne, nonché del delitto di lesioni personali nei confronti della moglie.
Il Pubblico Ministero presentava appello deducendo che alla base della decisione non vi fossero le prove emerse in dibattimento e che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio assunta nel procedimento civile di separazione erano riprese nell’ambito della sentenza di primo grado. L’articolo 220 c.p.p. vieta l’utilizzo delle perizie relative al carattere e alla personalità dell’imputato.
I Giudici non avevano considerato le testimonianze a sostegno dell’attendibilità della persona offesa; infine, la portata offensiva della condotta non avrebbe potuto essere ridimensionata dal richiamo alla conflittualità reciproca tra le parti.
La Corte d’Appello disponeva la rinnovazione dibattimentale, motivandola alla luce della necessità di valutare le prove dichiarative richiamate dall’appellante; ascoltava quindi la persona offesa e i genitori della stessa.
L’imputato veniva condannato a un anno e sei mesi di reclusione.
La difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Il primo era attinente all’errata applicazione dell’articolo 220 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale nell’assolvere l’imputato aveva ritenuto fondamentale la consulenza tecnica d’ufficio e la consulente era stata sentita nel giudizio. La Corte d’Appello avrebbe escluso il valore probatorio di tale consulenza. Non essendo la consulenza vincolante, il Giudice d’appello avrebbe potuto disattenderla attraverso una valutazione critica, ancorata a risultanze processuali e ciò non è stato fatto nel caso concreto.
Il secondo motivo concerne la violazione di legge e vizio di motivazione quanto la rinnovazione probatoria d’ufficio; il terzo concerne il vizio di motivazione nella valutazione delle prove dichiarative, poiché, essendo un ribaltamento della sentenza di assoluzione, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata, quando invece la Corte d’Appello ha soltanto provveduto ad una diversa valutazione delle prove.
L’ultimo motivo concerne il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione delle prove dichiarative, avendo omesso la Corte, una motivazione rinforzata relativa alla contestazione delle lesioni.
La Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi di ricorso infondati. Ed invero, non ritiene corretta l’affermazione della difesa in base al quale la consulenza tecnica emessa nel procedimento civile sarebbe stata pretermessa nella valutazione che ha portato al ribaltamento della soluzione.
La consulenza tecnica risulta invece menzionata e valutata nell’ambito del provvedimento impugnato, sebbene in modo non esclusivo. Infatti, come è giusto che debba accadere, è stata valutata insieme ad altri elementi probatori e in particolare la deposizione della persona offesa e quella della madre e del padre di lei, acquisite a seguito di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Proprio sulla scorta di tali dichiarazioni i Giudici di Secondo Grado hanno ravvisato la responsabilità dell’imputato per maltrattamenti in famiglia e hanno rigorosamente argomentato.
La Cassazione richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale il delitto di maltrattamenti in famiglia si caratterizza per la commissione di abituali di comportamenti di natura vessatoria, dei quali è solo richiesto che producano nella persona offesa uno stato di prostrazione e che la rilevanza penale della condotta non viene meno per effetto di una maggiore capacità di resistenza di questa.
La Corte d’Appello ha giudicato non convincente la versione dell’imputato, che aveva tentato di ridimensionare la portata delle proprie condotte, adducendo altresì il comportamento fedifrago della moglie.
Inoltre – ed è ciò che qui maggiormente rileva – ha argomentato con riguardo alla violenza economica, sottolineando come il ricorrente pretendesse che la donna, insegnante, non accettasse le supplenze di italiano e impartisse lezioni di pianoforte solo a casa, quando lui era presente. Inoltre, in varie occasioni si era allontanato da casa lasciando la persona offesa sola con la figlia, senza neanche i soldi per le medicine. Privava, poi, la persona offesa anche del denaro per la cura personale, tenendola completamente assoggettata dal punto di vista economico.
La denigrava continuamente, le rivolgeva ingiurie, anche alla presenza della figlia minore e ne ostacolava la frequentazione con i genitori, ai quali era vietato entrare a casa, isolandola dagli effetti dalle amicizie.
I Giudici d’Appello hanno quindi ampiamente argomentato come il ricorrente, oltre alle continue aggressioni verbali, psicologiche e fisiche, realizzasse violenze economiche (la cui penale rilevanza è riconosciuta anche in sede internazionale dalla Convenzione di Istanbul del 2011), avendola privata sistematicamente di risorse finanziarie, avendole impedito di svolgere attività lavorativa retribuita e avendo realizzato un controllo assoluto sulle disponibilità economiche familiari.
La motivazione dei Giudici d’Appello appare puntuale e adeguata secondo gli Ermellini, avendo fornito una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata dai Giudici di Primo Grado nella sentenza assolutoria.
Anche il quarto motivo viene giudicato infondato, ma risalendo il reato di lesioni al maggio 2017, viene dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena a un anno e quattro mesi di reclusione.
Questa pronuncia, dopo quelle pronunciate nel 2025 (in particolare sent. n. 12444/25 e n. 1268/25), rappresenta un ulteriore passo per la tutela dell’autonomia, dell’integrità e della libertà individuale, in un’ottica di parità di genere.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.








