Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  PMA: riconosciuta la genitorialità post mortem della madre intenzionale.

PMA: riconosciuta la genitorialità post mortem della madre intenzionale.

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

L’interessante caso sotteso alla sentenza n. 1025 emessa dal Tribunale di Trieste riguarda il diritto di due minori, nate in Italia a seguito della pratica di procreazione medicalmente assistita svoltasi all’estero su richiesta di due donne, a vedere riconosciuto il proprio status filiationis anche nel nostro ordinamento con entrambe le madri- quella biologica e quella intenzionale – anche una delle due è nel frattempo deceduta.

In particolare, la vicenda porta alla luce la problematica del diritto alla genitorialità delle coppie omoaffettive femminili attuato tramite PMA.

Si tratta, chiaramente, di un fenomeno diverso dalla maternità surrogata, posto che nel caso di PMA uno dei genitori che effettivamente esercita tale ruolo è madre biologica del nato.

In particolare, due donne, legate da una stabile relazione sentimentale, poi conviventi e poi unite civilmente, si recavano in Spagna intenzionate, entrambe, a diventare genitori. Con la prima figlia, solo la madre biologica sottoscriveva il consenso informato alla PMA, con la seconda figlia nata successivamente anche la madre intenzionale sottoscriveva il consenso.

In entrambi i casi, le minori nascevano in Italia e l’ufficiale dello Stato civile registrava sull’atto di nascita la sola madre biologica. Ciononostante, la madre intenzionale, che aveva attivamente partecipato al progetto genitoriale, si comportava a tutti gli effetti come madre, provvedendo a tutte le cure morali e materiali delle figlie e venendo anche riconosciuta come tale dai terzi.

Dopo qualche anno, tuttavia, la madre intenzionale decedeva lasciando anche testamento indicando la unita civilmente come erede universale.

La madre biologica, pertanto, ricorreva al Tribunale chiedendo la nomina di un curatore speciale per le sue figlie, visto il potenziale conflitto di interessi essendo lei l’altro genitore ed erede universale, al fine di dichiarare ed accertare che la madre intenzionale fosse genitore delle minori con conseguente annotazione sull’atto di nascita.

Anche il curatore faceva proprie le conclusioni della ricorrente.

Il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso, accertando e dichiarando che la madre intenzionale fosse genitrice delle due minorenni e ordinava all’ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l’annotazione della sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità disponendo che al cognome già esistente venisse aggiunto, per entrambe le figlie, anche il cognome della madre intenzionale.

Il Tribunale, in particolare, richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le coppie omoaffettive femminili possono realizzare il loro desiderio di filiazione ricorrendo alla PMA all’estero mediante fecondazione eterologa, ottenendo poi il riconoscimento in Italia dell’atto estero che le certifica entrambe come madri, in virtù del diritto alla continuità dello status filiationis acquisito all’estero.

Con riferimento alla PMA effettuata all’estero rispetto a bambini nati in Italia, determinante è la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025  secondo la quale il minore nato da PMA in una coppia di donne ha diritto ad avere entrambe le madri riconosciute, perché ciò tutela la sua identità, stabilità e continuità affettiva, essendo la volontà procreativa comune un elemento determinante del rapporto di filiazione. Ed infatti, il mancato riconoscimento al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate all’estero, costituisce violazione dell’art. 2, 3, 30 Cost. 

La Corte ha, quindi, dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 40/2004 nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso alla PMA all’estero ha lo stato di figlio riconosciuto anche dalla donna che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alla PMA con correlata assunzione di responsabilità.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.