Disconoscimento di paternità tra favor veritatis e tutela dell’identità personale.
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Con l’ordinanza n. 1596/2026, pubblicata il 24 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del rapporto tra verità biologica e stabilità degli status familiari, soffermandosi in particolare sul diritto all’identità personale e sulla sua concreta declinazione nell’ambito delle relazioni familiari. La Suprema Corte ha ribadito che l’identità della persona non si esaurisce nel dato genetico, ma si costruisce anche attraverso i legami affettivi maturati nel contesto familiare, con la conseguenza che l’interesse del figlio deve essere valutato mediante un bilanciamento effettivo e non automatico tra verità biologica e realtà relazionale vissuta.
La vicenda trae origine da un’azione di disconoscimento di paternità promossa da un uomo che fondava la propria domanda sulla prova scientifica della propria impotenza a generare.
Il procedimento si è sviluppato attraverso un articolato iter processuale, arrivato già in Cassazione e culminato in un precedente annullamento con rinvio all’esito del quale la Corte d’Appello di Salerno dichiarava che il ragazzo non era figlio biologico del ricorrente.
Il nodo centrale della controversia non era tuttavia l’accertamento del dato biologico, ormai pacifico, bensì le ricadute esistenziali di tale accertamento sul figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne.
Nel giudizio di rinvio alla Corte assumeva particolare rilievo l’ascolto del figlio, dal quale emergeva un quadro di marcata frattura relazionale.
Il giovane riferiva di non conservare ricordi significativi del presunto padre e descriveva un contesto familiare caratterizzato da gravi tensioni, richiamando episodi di particolare allarme, nei quali l’uomo avrebbe minacciato con un’arma lui e la madre al fine di costringerli ad abbandonare l’abitazione.
A tali episodi si affiancava la totale assenza di rapporti significativi con la famiglia paterna, a conferma di una sostanziale estraneità della figura del ricorrente rispetto al percorso di crescita e alla quotidianità affettiva del figlio.
Nonostante tale distanza emotiva, la difesa del figlio e della madre insisteva per il rigetto della domanda di disconoscimento, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio di natura psicologica espletata nel secondo giudizio avanti alla Corte d’Appello.
Il consulente aveva evidenziato nel giovane un forte timore di perdere il senso di appartenenza sociale e il cognome che lo aveva accompagnato fino all’età adulta, arrivando a ipotizzare che la perdita dello status giuridico potesse determinare un disturbo psicotico o comunque produrre effetti gravemente destabilizzanti sul piano psichico. Secondo tale prospettazione, l’interesse del figlio alla conservazione dell’identità legale avrebbe dovuto prevalere sulla verità biologica, a prescindere dalla qualità del rapporto con il padre.
La Corte d’Appello si discostava tuttavia dalle conclusioni del consulente, ritenendo che nel caso concreto non fosse ravvisabile una base affettiva effettiva meritevole di tutela, e accoglieva la domanda proposta dal presunto padre.
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il quadro normativo delineato dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare dall’art. 8 CEDU, non attribuisce una prevalenza automatica alla verità biologica rispetto all’interesse del figlio. L’identità personale, infatti, si forma all’interno della dimensione familiare intesa come luogo di solidarietà e di sviluppo della personalità.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il bilanciamento tra tali valori non può fondarsi su valutazioni astratte, ma deve essere ancorato alla concreta esperienza di vita del soggetto interessato. La tutela della stabilità dello status di figlio può prevalere sulla verità biologica solo in presenza di un legame affettivo realmente vissuto e consolidato, tale da giustificare il sacrificio del dato genetico.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla madre e dal figlio, confermando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale.
I giudici di merito avevano infatti valorizzato le dichiarazioni rese dal giovane in sede di ascolto, dalle quali emergeva la presenza di soli ricordi negativi legati alla figura paterna.
Particolarmente significativo risulta, inoltre, il passaggio dell’ordinanza relativo al rapporto tra giudice e consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di Cassazione ha escluso che la Corte d’Appello sia incorsa in un vizio di motivazione per essersi discostata dalle conclusioni del consulente. Il rischio di uno scompenso psicotico segnalato in sede peritale non è stato infatti ricollegato in modo diretto e necessario alla perdita dello status giuridico, bensì ricondotto a un’esistenza complessivamente segnata da una relazione conflittuale, discontinua e mai realmente instaurata.
Secondo la Suprema Corte, le aspirazioni o le aspettative soggettive di appartenenza a un determinato contesto familiare non sono di per sé sufficienti a integrare il diritto all’identità personale, ove non trovino riscontro in una rete di relazioni affettive effettivamente vissute e riconosciute nella socialità di riferimento. In mancanza di tale vissuto, la verità biologica riacquista rilievo, non essendovi un’identità sociale consolidata meritevole di protezione.
Gli Ermellini confermano dunque che il disconoscimento di paternità non costituisce un esito automatico conseguente all’accertamento scientifico, ma richiede un’analisi approfondita delle vicende personali e relazionali dei soggetti coinvolti. Il diritto non può imporre una paternità meramente formale in assenza di un legame affettivo effettivo, soprattutto quando tale legame sia stato sostituito da dinamiche di trauma o di sostanziale indifferenza.
La decisione ribadisce, infine, che nelle controversie di status la prova scientifica non esaurisce l’accertamento giudiziale, dovendo essere affiancata da una valutazione della qualità delle relazioni umane. Solo una relazione familiare effettivamente vissuta e riconosciuta nella dimensione sociale può giustificare la conservazione dello status anche in contrasto con la verità biologica.
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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.









