Quando il lavoro c’è (e si vede): revocato il mantenimento alla moglie grazie alle foto dell’investigatore.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La relazione investigativa, corredata da fotografie e confermata dall’investigatore su fatti direttamente percepiti, costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. È legittima, sulla base di tale accertamento, la revoca dell’assegno di mantenimento al coniuge che risulti svolgere attività lavorativa.
Quanto sopra è stato affermato dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 617 pubblicata il 12 gennaio 2026.
La vicenda nasce da una separazione giudiziale con addebito, ove la donna sosteneva di non avere redditi, mentre il marito contestava e produceva in appello una relazione investigativa per dimostrare che la moglie, in realtà, lavorasse. La Corte d’appello, ritenendo la relazione utilizzabile, e sentito l’investigatore quale testimone, riduceva sia l’assegno per la moglie (sia quello per il figlio, ritenuto ormai economicamente autonomo grazie all’attività di B&B iniziata).
Con riferimento alla situazione patrimoniale della moglie, la Corte osservava come fosse stato documentato lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte della stessa mediante produzione in appello di una relazione investigativa, deposito a supporto di un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio del quale si doveva tenere conto senza incorrere in una violazione del contraddittorio.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, la relazione investigativa, previa conferma dei contenuti della stessa da parte dello stesso investigatore sentito come teste, poteva considerarsi documento idoneo a sovvertire la decisione di primo grado fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale. In primo grado, infatti, il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda di separazione con addebito al marito, aveva stabilito l’onere per l’uomo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di €400,00 mensili e del figlio attraverso la dazione di €700,00 mensili.
Secondo la Corte d’appello, la relazione investigativa era sufficiente per dimostrare l’attività lavorativa svolta dalla donna.
Sulla base di tale relazione che aveva provato il fatto cointestato relativamente all’attività lavorativa svolta dalla moglie, la Corte di appello riduceva drasticamente il contributo economico dovuto alla moglie dopo aver accertato– che la donna svolgeva attività lavorativa stabile presso un’agenzia immobiliare ove si recava ogni giorno. In particolare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Napoli determinava in €150,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie.
Del pari, la Corte riduceva il contributo paterno al mantenimento del figlio essendo provato che lo stesso avesse iniziato un’attività commerciale interrompendo gli studi universitari, riducendo così l’importo a 200,00 mensili.
La Corte di Cassazione, adita dalla donna, respingeva il ricorso: la Corte d’Appello, nella propria decisione, aveva correttamente considerato sia la relazione dell’investigatore sia le dichiarazioni rese dallo stesso quale testimone oculare, considerando quindi raggiunta la prova che la donna, dopo la separazione, recandosi ogni giorno presso la società immobiliare indicata dal teste, si fosse proficuamente attivata per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale relazione veniva qualificata, in particolare, come prova atipica, equiparabile agli scritti del terzo. Inoltre, tale documento era stato asseverato dal suo autore che nel corso della testimonianza aveva reso le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati ed univoci che aveva appreso con la sua percezione diretta.
La Corte ribadisce chiaramente, quindi, che le relazioni investigative hanno valore indiziario e possono essere pienamente utilizzate se corroborate da altri elementi, come la testimonianza dell’investigatore stesso. La relazione, pertanto, è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
Qui, infatti, l’investigatore è stato sentito come teste e ha riferito fatti percepiti direttamente. Non c’è stata alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice non ha fondato la decisione su prove “inventate”, ma su materiale ritualmente acquisito.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.









