PAGARE LA BABY SITTER NON SOSTITUISCE IL MANTENIMENTO.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
“Pagare una baby sitter, anche a tempo pieno, non fa venir meno il debito per il mancato pagamento del mantenimento ai figli. Si tratta, infatti, di una obbligazione alimentare che non è soggetta a compensazione”. L’approfondimento odierno trae origine dalla sentenza n. 13023/2025 del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata il 23 settembre 2025 a definizione di una controversia che nasceva dall’opposizione ad un atto di precetto notificato da una madre ad un padre per il parziale pagamento di alcune mensilità di mantenimento (da maggio 2019 a gennaio 2020), per un importo totale di € 3.120,53.
Il titolo esecutivo allegato al precetto era un decreto definitivo con il quale il Tribunale di Roma, in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale, nel 2020 aveva posto a carico del padre l’obbligo di corrispondere € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sul provvedimento romano era espressamente chiarito che tale assegno era comprensivo delle spese di vitto, abbigliamento, contributo spese per l’abitazione e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare.
Notificato l’atto di precetto, il padre tempestivamente proponeva opposizione al Giudice di Pace di Roma che accoglieva l’opposizione ritenendo che l’uomo avesse adempiuto all’obbligo di mantenimento, anche versando il dovuto direttamente alla baby sitterper complessivi € 5.500,00 (somma comprensiva anche della tredicesima). Secondo il Giudice di Pace, dunque, l’importo oggetto del precetto era stato debitamente corrisposto in quanto comunque la retribuzione della baby sitter era inclusa nelle spese di mantenimento.
La madre, sostenendo l’erroneità della decisione, impugnava la sentenza affermando che il giudice aveva ritenuto legittima la compensabilità dell’obbligo di mantenimento con le spese sostenute per la retribuzione della baby sitter e che tale compensabilità era in contrasto con la natura dell’assegno di mantenimento e con gli artt. 447 e 1246, n. 5 del codice civile, inerenti il primo ai crediti alimentari e il secondo ai casi in cui non è possibile procedere con la compensazione.
Ai sensi dell’art. 447 c.c., infatti, il credito alimentare non può essere ceduto e l’obbligato non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Ai sensi, invece, dell’art. 1246 n.5 c.c. viene espressamente ribadito che la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito eccettuati i casi, tra gli altri, in cui il divieto è stabilito dalla legge.
Il Tribunale di Roma, competente quale giudice di appello, per tali ragioni riteneva l’impugnazione fondata e meritevole di accoglimento.
Il Giudice di secondo grado, infatti, conformemente al dettato normativo e al costante orientamento giurisprudenziale, ribadiva che l’assegno di mantenimento ha natura sostanzialmente alimentare.
Da ciò discende quindi la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.
Il Tribunale di Roma precisava altresì che il genitore obbligato al mantenimento, oltretutto, non può variare le modalità di corresponsione e l’importo da versare in assenza di una pronuncia giudiziale di modifica delle condizioni. A mero titolo esemplificativo veniva spiegato che, senza un provvedimento del Giudice, il genitore tenuto alla corresponsione del mantenimento non può neppure decidere di iniziare a pagare in modo diretto al figlio divenuto maggiorenne.
I giudici di secondo grado, conformemente ai principi di legge e all’orientamento giurisprudenziale, hanno riformato la decisione impugnata poiché il pagamento paterno effettuato direttamente alla baby sitter non è stato ritenuto liberatorio dell’obbligazione verso la madre.
Il Tribunale di Roma precisava, infatti, che l’eventuale credito maturato dall’uomo avrebbe dovuto essere accertato in altro e separato giudizio senza possibilità di decurtarlo immediatamente da quanto dovuto per il mantenimento ordinario. Il padre, anzi, ben avrebbe potuto portare tale importo in compensazione con altre spese straordinarie eventualmente sostenute dalla madre.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.




