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Niente incontri coi nonni se manca un legame affettivo con i nipoti.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

I nonni che non hanno coltivato un rapporto con i nipoti non hanno diritto ad incontrarli.

È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12317/2025 pubblicata in data 9 maggio 2025.

Il caso di specie trae origine da un’azione promossa dai nonni paterni, i quali avevano adito il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria per rivendicare il diritto di frequentare il nipote. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la richiesta dei nonni, disciplinando le modalità degli incontri prevedendoli inizialmente in Spazio Neutro.

La madre del minore aveva reclamato il suddetto provvedimento. Le doglianze si incentravano principalmente su due aspetti: da un lato, le gravi condotte pregresse ascrivibili ai nonni paterni, che a suo dire non erano state adeguatamente considerate; dall’altro, l’assenza di un reale legame affettivo tra i nonni e il nipote, circostanza che, a suo avviso, rendeva inopportuna e potenzialmente dannosa la ripresa delle frequentazioni.

La Corte d’Appello, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, aveva confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, ritenendo che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dovesse prevalere quello del minore a mantenere un rapporto con i nonni paterni, figure comunque significative nel suo contesto familiare.

La madre del minore proponeva quindi ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo la madre lamentava la violazione dell’art. 317 bis c.c. e dei principi sanciti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza. La ricorrente contestava che la Corte d’Appello avesse disposto la ripresa degli incontri tra nonni e nipote senza un’adeguata verifica del concreto beneficio che il minore avrebbe tratto da tali frequentazioni, dell’effettiva sussistenza di un bisogno affettivo e della ricorrenza di un interesse superiore a mantenere vivo tale legame. Con il secondo motivo lamentava che la Corte di merito non avesse adeguatamente valutato la decisione di non ammettere CTU, limitandosi ad affermare che non vi era necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori.

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi.

Nel rigettare il ricorso la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio di diritto fondamentale in materia di relazioni familiari e tutela dei minori: il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, se pur riconosciuto dall’art. 317 bis c.c., non è un diritto assoluto e incondizionato. Il suo esercizio è, infatti, subordinato a un’attenta e prudente valutazione da parte del giudice, il quale deve costantemente orientare la propria decisione verso l’esclusivo e preminente interesse del minore.

La Suprema Corte ha precisato che il Giudice non può limitarsi a una mera constatazione dell’assenza di un “pregiudizio” per il minore derivante dalla frequentazione con i nonni. È invece necessario un accertamento positivo e concreto del beneficio che il minore può effettivamente trarre da tale relazione. Ciò implica una valutazione approfondita di diversi elementi, tra cui la verifica dell’esistenza di un reale bisogno affettivo da parte del minore, ovvero se egli manifesti un’autentica esigenza di contatto con i nonni e se tale legame risponda a un suo bisogno emotivo ed affettivo. È inoltre necessario considerare la qualità della relazione pregressa (o potenziale): se esiste già un legame affettivo significativo tra nonni e nipote, la sua preservazione è generalmente considerata positiva. In caso di assenza di legame, il Giudice deve valutare la potenzialità di instaurarne uno positivo. Un altro elemento rilevante riguarda l’eventuale conflittualità familiare: la presenza di forti conflitti tra le figure adulte (genitori e nonni) può rappresentare un fattore di rischio per il minore, che potrebbe trovarsi al centro di dinamiche relazionali dannose. Il Giudice deve valutare se la frequentazione con i nonni, se pur auspicabile in astratto, possa in concreto esporre il minore a tensioni e disagi.

Infine, il Giudice deve accertare se i nonni siano in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del minore, valutando la loro capacità relazionale ed emotiva e la possibilità di instaurare un rapporto positivo in linea con le specifiche esigenze evolutive del nipote.

Alla luce delle suddette motivazioni, pertanto, il ricorso è stato accolto, la Sentenza impugnata cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.