
SPESE STRAORDINARIE: IL GENITORE DEVE SEMPRE RIMBORSARE SE LA SPESA E’ NELL’INTERESSE DEL MINORE
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (es. spese scolastiche, spese mediche ordinarie…), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia anche per queste ultime, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venire meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita famigliare.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 9392/2025 emessa il 10 aprile 2025.
Il caso trae origine da un ricorso presentato al Tribunale di Napoli da una madre che chiedeva il rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli minori a seguito della separazione dal marito. In sede infatti, di separazione il padre era stato onerato di contribuire al mantenimento dei figli tramite versamento di € 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La donna adendo il Tribunale per il recupero delle somme anticipate nell’interesse dei figli, dichiarava che il padre non aveva rispettato gli accordi di separazione limitandosi infatti a versare la somma di € 800,00 mensili e senza mai farsi carico delle spese straordinarie per i minori.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale delle domanda della ricorrente, condannava l’uomo al pagamento di oltre 20.000,00 € a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dalla ex nell’interesse dei figli minori.
L’uomo ricorreva in appello avanti la Corte d’Appello di Napoli la quale, evidenziando da un lato che la gran parte delle spese di cui la signora chiedeva il rimborso era supportata da idonea documentazione ed era riconducibile a spese effettuate nell’interesse dei figli e dall’altro che alcune ulteriori spese non fossero riconducibili ai minori, in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva l’importo riconosciuto alla signora a titolo di rimborso.
Non soddisfatto di quanto deciso dalla Corte Territoriale, l’uomo ricorreva avanti la Corte di Cassazione lamentando che la documentazione prodotta dalla signora non era riconducibile a spese sostenute per i figli e che in ogni caso queste erano state sostenute dalla madre senza il preventivo consenso paterno.
Letto il ricorso del padre, la Cassazione lo dichiarava infondatoconfermando la sostanza della decisione della Corte d’Appello.
In tema di preventivo accordo con l’altro genitore la Cassazione chiarisce che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ogni singola spesa straordinaria con l’altro genitore. Tale principio vale soprattutto per le spese sostanzialmente certe e destinate a ripetersi con regolarità, come le spese scolastiche o mediche ordinarie. In caso di mancato accordo tra i genitori, spetta al giudice valutare la rispondenza all’interesse preminente del minore e la sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Il giudice deve quindi operare un bilanciamento tra le esigenze dei figli e le capacità finanziarie dei genitori.
Gli Ermellini inoltre, sottolineano l’importanza della documentazione delle spese. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva verificato l’effettività delle spese attraverso gli strumenti di pagamento utilizzati (bancomat, bonifico, ecc.) e aveva escluso il rimborso di quelle non adeguatamente documentate o non riconducibili ai figli. Le doglianze paterne sul punto, prive in ogni caso di adeguata argomentazione, non potevano pertanto trovar alcun fondamento.
In conclusione quindi, la Corte di Cassazione con l’ordinanza oggi oggetto di commento conferma che il principio del rimborso delle spese straordinarie non è subordinato all’esistenza di un accordo preventivo, ma è condizionato alla verifica, da parte del giudice, dell’effettivo interesse del minore e della sostenibilità economica della spesa. Il mancato preventivo interpello dell’altro genitore pertanto, può essere sanzionato nei rapporti tra coniugi, ma non comporta automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro. La sentenza promuove un approccio equilibrato, che responsabilizza i genitori nella gestione delle spese e tutela il diritto dei figli a ricevere un adeguato mantenimento.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.