
VALIDI GLI ACCORDI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE.
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
La Cassazione, venticinque anni dopo la prima storica sentenza n. 8109 del 2000 che riteneva per la prima volta valido un accordo che aveva la funzione di porre fine a controversie patrimoniali preesistenti tra i coniugi, afferma la liceità di un accordo tra i coniugi volto a regolare i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio.
Con l’ordinanza n. 20415/2025 del 21.07.2025 – da molti ritenuta rivoluzionaria – la Cassazione ha chiarito che un accordo di tal genere è valido poiché la separazione non è la “causa genetica” del patto ma una condizione sospensiva, un evento futuro e incerto che ne condiziona l’efficacia. Di fatto l’accordo viene inquadrato come un contratto atipico sospensivamente condizionato, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
Nello specifico, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la validità di una scrittura – che in un sistema di common law, si qualificherebbe come un “Postnuptial agreement in contemplation of divorce” (un accordo in considerazione dell’eventuale separazione/divorzio, ndr) – con la quale un marito, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente cointestato proveniva dall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma pari a euro 146.400,00 mentre quest’ultima rinunciava in suo favore ad alcuni beni mobili come l’imbarcazione, l’arredo dell’appartamento e ad alcune somme depositate nel conto corrente.
La Suprema Corte quindi ha confermato quanto stabilito dai giudici d’Appello di Brescia, e prima ancora il Tribunale di Mantova, in merito alla validità di una scrittura privata sottoscritta dalla coppia, qualche anno prima della separazione.
A rivolgersi al Tribunale era stato proprio l’uomo, chiedendo di dichiarare nulla quella scrittura privata “per contrarietà all’ordine pubblico e agli articoli 143 e 160 del codice civile, relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi”. Alla richiesta si era opposta la moglie, alla quale, invece, i giudici e la Cassazione hanno dato ragione: “Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvivere una crisi matrimoniale. E’ stata via via valorizzata l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi”.
Secondo gli ermellini, la scrittura privata in questione “risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato, l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale”.
Nel motivare tale decisione la Cassazione richiama due sentenze, di senso conforme: la n. 23713/2012 e la n. 19304/ 2013.
Nella prima sentenza gli Ermellini avevano dichiarato lecito un accordo stipulato il giorno prima delle nozze, quindi un accordo prematrimoniale, ai sensi del quale, in caso di futura crisi della coppia, il marito avrebbe lasciato la casa coniugale (di proprietà esclusiva della moglie) alla stessa e quest’ultima avrebbe trasferito la proprietà di un piccolo appartamento al marito il cui valore corrispondeva a quanto messo a disposizione da parte dell’uomo per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà della donna
Nella sentenza del 2013 la Cassazione aveva già ritenuto lecito un accordo nel quale un marito, a fronte di un prestito ricevuto dalla moglie, si impegnava, in caso di futura separazione, a restituire gli importi ricevuti. Anche in questo caso, la Cassazione riprendeva il ragionamento della decisione del 2012 affermando che “è valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla conduzione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354 c.c., primo comma, cod.civ.”.
Il richiamo a tali due sentenza fa quindi comprendere che per la Cassazione non è rilevante che l’accordo sia stato stipulato prima del matrimonio o dopo il matrimonio ma che sia stato stipulato prendendo in considerazione l’evento separazione o divorzio: in qualunque momento tale patto venga sottoscritto, l’importante è che la causa sia lecita e meritevole di tutela.
Perché questo accada gli accordi devono essere proporzionati nel contenuto economico, non devono ledere diritti ritenuti indisponibili, vale a dire non deve toccare l’assegno di mantenimento e la somma pattuita non deve rappresentare una somma una tantum tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile; non deve derogare ai doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia stabiliti dall’art. 143 c.c.; non deve derogare ai doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi; non deve prevedere in alcun modo questioni riguardanti la responsabilità genitoriale
Nel caso di specie, la finalità era riconoscere e restituire alla moglie il contributo economico dato alla famiglia durante il matrimonio, finalità ritenuta del tutto legittima e non privarla di un assegno di mantenimento che infatti le veniva riconosciuto vista l’assenza di redditi propri.
Vero che ancora una volta la Cassazione ribadisce l’illiceità della rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile ma tale decisione è comunque un grande passo in avanti verso la possibilità di rendere validi anche accordi preventivi in vista della crisi della coppia sempre che siano tutelanti per il coniuge debole e si concretizzino in obbligazioni economiche eque e bilanciate senza imporre un sacrificio economico eccessivo all’altro.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).