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La violazione degli obblighi di assistenza familiare si integra anche se si cede un credito verso terzi o si consegnano beni o regali?

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Cassazione è recentemente intervenuta in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, con specifico riguardo alla condotta. In particolare, ha valutato la sussistenza di tale delitto, quando il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi sostituisce, di sua iniziativa, la somma di danaro stabilita dal Giudice Civile, con “regalie”, beni o cessione di crediti vantati verso terzi (sentenza n. 14025/2024)

Un uomo veniva accusato e, successivamente, condannato dal Tribunale di Verbania alla pena di mesi due di reclusione (pena sospesa) per violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio, reato commesso dal mese di luglio 2015 al 7 settembre 2016.  

La Corte di Appello confermava la condanna e l’imputato presentava ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza della datrice di lavoro, a cui egli aveva chiesto di cedere il proprio credito di 3.000 € alla compagna.

Deduce, poi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., poiché nel dicembre del 2015 aveva disposto due bonifici di 100 € ciascuno nei confronti del figlio e aveva consegnato del denaro e generi di prima necessità alla madre, a titolo di mantenimento del figlio. L’inadempimento si sarebbe protratto, quindi, solo per 11 mensilità e mancherebbe il carattere dell’abitualità. Inoltre, dopo questo lasso di tempo l’imputato avrebbe integralmente versato l’assegno di mantenimento, nonché l’importo omesso nei periodi contestati.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento alla mancata assunzione della prova decisiva (testimonianza della datrice di lavoro a cui lo stesso avrebbe chiesto di pagare gli straordinari direttamente alla madre del figlio), la Cassazione rileva come non sia decisiva.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto contestato, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire di sua iniziativa la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento con regalie o con cose o beni, che secondo l’imputato corrispondono alle esigenze del minore.

Integra, dunque, il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato con provvedimento del giudice civile a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisce altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale.

Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale ha motivato coerentemente e logicamente, ritenendo la prova testimoniale richiesta non decisiva: l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo di cessione di un credito verso un terzo (tra l’altro di complessa riscossione e incerta realizzazione).

Anche se fosse avvenuta la cessione del credito, il reato si sarebbe consumato per effetto dell’inottemperanza all’obbligo di provvedere direttamente e personalmente a garantire i mezzi di sussistenza al proprio figlio.

Per quanto concerne la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto, la Cassazione dichiara il motivo manifestamente infondato.

Infatti, l’esclusione della punibilità non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsti dall’art. 570 c.p., essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare continuità di ogni singolo inadempimento.

E’ ben vero che la giurisprudenza prevalente ritiene che la causa di non punibilità sia applicabile al reato in esame a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. Ma la Corte d’Appello ha escluso la mera occasionalità della condotta, dal momento che ha sottolineato come la stessa si sia protratta per oltre un anno: l’imputato ha omesso integralmente il versamento dell’assegno di mantenimento disposto in favore del figlio dal mese di luglio 2015, al 10 marzo 2016 e da questa data in poi fino al 7 settembre 2016 ha effettuato soltanto versamenti parziali.

La Cassazione, con la rilevante sentenza in esame, ha pertanto definitivamente chiarito, da un lato, come il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non possa sostituire di sua iniziativa, la somma di danaro stabilita dal Giudice Civile, con regali, beni o cessioni di crediti vantati verso terzi; dall’altro, come non possa essere ritenuto non punibile per tenuità del fatto, quando l’omissione non sia occasionale, ma protratta nel tempo.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.