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Genitori separati: da che età i bambini possono pernottare dal padre?

(a cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Spesso, in caso di crisi tra genitori di bambini neonati o di età inferiore ai tre anni, le madri si rivolgono agli avvocati chiedendo rassicurazioni in ordine al tempo che i figli così piccoli possono (o devono) trascorrere con l’altro genitore.

Questa domanda sottende tutte le preoccupazioni tipiche delle madri di bambini di così tenera età legate soprattutto al momento del pernottamento quando, magari, tale fase, prima della separazione, era gestita e organizzata dalla madre pressoché in modo esclusivo: dall’addormentamento ai risvegli notturni che, si sa in un primo periodo, più o meno lungo, sono fisiologici, all’allattamento che, soprattutto se è stato esclusivo sin dalla nascita, è difficile da portare a termine anche dopo il sesto mese, termine raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dall’altra parte, invece, ci sono i padri i quali – alcuni più, altri meno – sono consci dell’importanza della figura materna nei primi anni di vita del bambino e dell’attaccamento che questi ha in primo luogo con la madre e, poi, a seguire con il padre e con le altre figure di riferimento, se presenti. Padri che, però, hanno tutto il diritto (ed il dovere) di fare i padri e di imparare ad accudire i figli, a gestire la loro frustrazione, a contenerli, soprattutto durante la sera e la notte, momenti che mettono davvero alla prova la tenuta di ogni genitore.

Ed ecco che, in assenza di situazioni patologiche o pregiudizievoli per i minori, tramite legali, in caso di accordo, ovvero con ricorso al Giudice, in caso di contenzioso, è necessario regolamentare i diritti e doveri del genitore non collocatario e il tempo che quest’ultimo possa e debba trascorrere con il figlio.

Dalle recenti sentenze di merito e legittimità, vi è un appello a che i padri debbano imparare a fare i padri e le madri, evidentemente, a contribuire, con il loro atteggiamento, a che si instauri quel legame padre e figlio ritenuto, alla stregua di quello materno, fondamentale per lo sviluppo psicofisico del minore benché nella prima infanzia il rapporto diretto tra padre e bambino tenda ad essere secondario rispetto a quello con la madre.

A differenza delle madri, i padri hanno un inizio nella genitorialità diverso e quindi l’attaccamento al bambino si sviluppa in altri modi: solo con il tempo, col contatto, con la risposta dei padri ai bisogni dei figli, si istaura una relazione tra padre e bambini piccoli che, diversamente, non avrebbe proprio modo di nascere.

Non c’è un’età minima che possa consentire o meno il pernottamento di neonati o bambini piccoli presso il padre separato.

È prassi, nei tribunali italiani, prevedere differenti modalità di visita in considerazione del fatto che il minore sia completamente svezzato, con introduzione graduale dei pernotti presso il padre, il tutto per creare, sviluppare e favorire la relazione padre-figli.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con riferimento ad un bambino di due anni, ha ritenuto scorretto escludere il pernottamento presso il padre esclusivamente sulla base della tenera età del minore senza considerare, in concreto, la presenza di pregiudizi specifici correlati ai pernottamenti: la regolazione dei pernottamenti presso il padre è da considerarsi “consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire la sua esplicazione rispetto a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”. In tale caso, la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte d’Appello che, contrariamente al provvedimento del Tribunale che aveva escluso ogni possibilità di pernottamento presso il padre, aveva previsto un pernotto a settimana del bambino presso il padre, ribadendo il principio coerente anche con la normativa internazionale (art. 8 CEDU) per cui i provvedimenti in materia di affidamento dei figli minori consentono limitazioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore stesso. In assenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlato al pernottamento, i giudici hanno, quindi, introdotto il pernotto per preservare la relazione genitoriale (Corte di Cassazione 16125/2020).

In assenza, dunque, di pregiudizi al minore, va sempre garantito il diritto del medesimo alla bigenitorialità, inteso come diritto ad avere un accesso paritetico ad entrambi i genitori e nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse senza, però, che ciò comporti «l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore» (Cass. 31902/2018).

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.