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AFFIDAMENTO CONGIUNTO ANCHE SE IL PADRE IMPONE ALLE FIGLIE LA NUOVA COMPAGNA

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

L’affidamento delle minori resta congiunto anche se il padre, subito dopo la separazione, va a vivere con la nuova compagna nello stesso palazzo dove si trova la casa familiare – con ciò determinando il necessario trasferimento della madre e delle minori in un differente immobile – nonché si presenta al primo incontro di supporto con le figlie presso il consultorio, accompagnato dalla nuova compagna.

Questo il principio espresso Suprema Ordinanza di Cassazione nella recente ordinanza n.12474/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024. 

Il caso di specie trae origine dal Decreto emesso dalla Corte d’Appello di Lecce che, a conclusione del procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio proposto dalla madre delle minori, aveva riformato il decreto reso dal Tribunale di Brindisi disponendo l’affidamento esclusivo delle minori alla madre, un diritto di visita paterno secondo un calendario redatto dal consultorio familiare, previa attività di sostegno  e supporto alla genitorialità e alle minori con monitoraggio dei Servizi Sociali della situazione esistenziale delle figlie.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il padre delle minori.

Con il primo motivo il padre lamentava che il Decreto aveva disposto l’affidamento esclusivo delle figlie alla madre pur in assenza dei presupposti per l’affidamento esclusivo e di episodi di trascuratezza o incuria del padre nei confronti delle stesse.

Gli Ermellini ritengono il suddetto motivo fondato.

Gli Ermellini ritengono che in ordine all’affido esclusivo alla madre, la Corte di Appello di Lecce aveva ritenuto di”penalizzare” il padre a causa della sua condotta ritenuta censurabile; la Corte, tuttavia, non aveva motivato adeguatamente in ordine all’affido esclusivo delle minori alla madre nell’ottica dell’interesse delle minori e di un equilibrato rapporto tra i due genitori, cui è stata anteposta una valutazione in chiave sanzionatoria per comportamenti del padre, ritenuti inadeguati: per la scelta del padre di andare a vivere con la propria nuovacompagna, subito dopo la separazione, nello stesso stabile dovevivevano anche le minori, determinando la conseguente necessità del trasferimento delle bambine con la madre in altro edificiononchè per la decisione di presentarsi al primo incontro con le figlie, presso il consultorio familiare, accompagnato dalla nuova moglie.

A parere della Suprema Corte, però, tali comportamenti non appaiono motivati dal giudice a quo con riferimento a quella gravità necessaria per giustificare l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori (e la penalizzazione dell’altro nella dialettica educativa delle minori): misura che può essere adottata, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di quelle concrete ragioni contrarie all’interesse del minore, tali da giustificare una tale misura rigorosa, quali ad esempio la obiettiva lontananza del genitore o il suo disinteresse rispetto all’affettività delle figlie e agli accordi in ordine alle stesse, espliciti o taciti, in tal senso raggiunti dalle parti.

La regola dell’affidamento condiviso costituisce la sceltatendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l’affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.

Tanto più che, come diversamente ritenuto dal Tribunale di Brindisi in prima istanza, nel caso di specie, non erano stati ritenuti sussistenti gli estremi per disporre in conformità della proposta domanda di affido esclusivo in quanto non era stata provata la completa assenza del resistente nella vita delle minori, sia sotto l’aspetto psichico ed educativo, sia sotto l’aspetto dei doveri economici.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.