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Conoscere l’infedeltà e tollerarla non esclude l’addebito della separazione. 

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Con la pronuncia 1938/2026 pubblicata lo scorso 28 gennaio 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata su tre differenti temi: addebito della separazione a seguito della violazione del dovere di fedeltà, determinazione del contributo al mantenimento a favore della moglie e mantenimento della figlia, chiarendo con riferimento al primo argomento che anche in presenza della tolleranza del comportamento adultero da parte di un coniuge, all’altro potrebbe essere addebitata la separazione. 

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione incardinato dinanzi il Tribunale di Genova, nell’ambito del quale, il Collegio aveva: disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre, previsto un contributo al mantenimento sia nei confronti della figlia che della moglie pari ad €2.500,00 ciascuna,  accolto la domanda di addebito proposta dalla donna per avere il marito violato in più occasioni il divieto di fedeltà discendente dal matrimonio, coltivando una relazione extraconiugale. 

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in appello il marito, ma anche la Corte d’Appello di Genova confermava le statuizioni di primo grado, rideterminando in €1.000,00 esclusivamente il contributo da versarsi a favore della figlia, precedentemente stabilito in €2.500,00. 

L’uomo proponeva poi ricorso per Cassazione affidandosi a cinque differenti motivi.

Con i primi tre motivi riguardanti tutti l’addebito della separazione il ricorrente sollecitava il riesame del merito della questione con una differente valutazione delle risultanze istruttorie, avendo la Corte d’Appello erroneamente individuato un nesso di causalità tra la relazione extraconiugale dallo stesso portata avanti e scoperta già nel 2019 e la crisi matrimoniale, che lo stesso asseriva essere intervenuta prima ancora del tradimento.La tolleranza della infedeltà secondo il marito confermava che la crisi era già presente nella coppia e non aveva determinato la fine della relazione coniugale. 

La Corte di Cassazione rigettava tali motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati per aver chiesto il ricorrente una nuova valutazione nel merito della questione già precedentemente analizzata dalla Corte territoriale. I giudici, infatti, ritenevano come la Corte territoriale avesse accertato, con motivazione adeguata, che scoperti e perdonati tradimenti, l’affectio coniugalis per la moglie non era venuta meno. A conferma di tale circostanza, nella sentenza, la Corte aveva valorizzato la reazione della moglie che alla scoperta del tradimento dinanzi l’investigatore, chiamato a testimoniare, si era lasciata andare ad un pianto che dimostrava che la relazione fosse per la stessa ancora vitale. 

Gli Ermellini a proposito di ciò chiarivano che la conoscenza e latolleranza dell’infedeltà da parte del coniuge tradito non poteva costituire una esimente volta ad escludere l’illiceità del comportamento né una rinuncia tacita al dovere di fedeltà, avendo questo carattere indisponibile e non negoziabile. Pertanto, avendo il giudice di merito accertato la persistenza del vincolo affettivo, la violazione dell’obbligo di fedeltà era stata correttamente posta come causa della rottura del matrimonio. 

Il marito inoltre censurava la parte della sentenza di secondo grado in cui la Corte territoriale confermava nell’an e nel quantum dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, determinato attraverso l’applicabilità del criterio del “tenore di vita”.

Al pari dei primi tre anche il quarto motivo veniva considerato infondato. Secondo gli Ermellini, i giudici di secondo grado avevano correttamente applicato i principi vigenti in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento a favore di un coniuge, confermando che avrebbe dovuto guardarsi al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Opportunamente la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento basandosi non solo su di una disparità economica e sulle risultanze istruttorie, anche a seguito di espletata CTU contabile, ma valorizzando anche il tenore di vita.

Con riferimento ai motivi incidentali proposti dalla moglie, la Corte di Cassazione analizzandoli li riteneva ammissibili e fondati, fatta eccezione per l’ultimo dei cinque dichiarato inammissibile. 

In particolare, la donna denunciava il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui era stato rideterminato, riducendolo, il contributo al mantenimento per la figlia. A parere della ricorrente si trattava di una motivazione apparente. Gli Ermellini condividendo quanto asserito dalla donna, richiamavano ai fini della determinazione del contributo al mantenimento per i figli il criterio della “bidimensionalità”, che teneva conto da un lato del principio di uguaglianza secondo cui la prole ha uguale diritto di essere mantenuta, educata, istruita e assistita da entrambi i genitori nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e dall’altro del principio di proporzionalità. In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto i giudici confermavano che il contributo doveva determinarsi avuto riguardo ai redditi di ciascun genitore, alla situazione economico-patrimoniale del nucleo, al tenore di vita e al tempo di permanenza presso ciascun genitore. La motivazione della Corte d’Appello secondo la quale l’importo di €2.500,00 appariva “del tutto sproporzionato” era insufficiente e per tale motivo le doglianze della ricorrente andavano accolte e la sentenza cassata. 

Anche il motivo proposto dalla donna con riferimento alla suddivisione delle spese relative alla CTU contabile, che venivano liquidate al 50% delle parti sia in primo che in secondo grado. La Corte territoriale riteneva corretta la collocazione dei costi della consulenza tecnica a carico dei coniugi poiché espletata nell’interesse di entrambe le parti. La donna lamentava, invece, che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivamente della parte soccombente già in primo grado. Gli Ermellini erano dello stesso avviso della ricorrente: la statuizione della Corte d’Appello non appariva correttamente motivata, atteso che il principio ai fini della determinazione delle spese legali doveva essere quello della soccombenza valutata con riferimento al complesso dell’attività processuale. Le ragioni della compensazione delle spese di lite, aggiungeva la Corte di Cassazione non erano state messe in luce. 

Per tutti i motivi di cui sopra, la Corte di Cassazione accoglieva esclusivamente il ricorso incidentale, rigettando quello principale, rinviando alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per il riesame nel merito della controversia e la statuizione sulle spese di lite. 

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.