Condanna alla restituzione delle somme anticipate dal coniuge per l’acquisto di immobili intestati all’altro in regime di separazione dei beni.
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
La sentenza n. 4512/2019, pronunciata dal Tribunale di Bari il 19 dicembre 2025, affronta un caso di arricchimento senza causa tra ex coniugi in regime di separazione dei beni.
La vicenda nasce a seguito della fine del matrimonio tra l’attrice e il convenuto, sposatisi nel 2008 in regime di separazione dei beni. Con l’avvio della separazione personale nel 2018, sono emersi gravi contrasti sulla gestione del patrimonio immobiliare accumulato durante l’unione.
Durante il matrimonio, infatti, erano state compiute diverse operazioni finanziarie e immobiliari ufficialmente tese a un “comune progetto di famiglia”, ma che di fatto avevano arricchito solo il patrimonio del marito a spese della moglie.
In particolare, l’attenzione del Tribunale si è concentrata su due immobili: il primo immobile è stato acquistato nel 2008, era intestato per 2/3 al marito e per 1/3 alla moglie. Tuttavia, la moglie aveva contribuito in prevalenza al pagamento, versando €30.000,00 di risparmi personali e coprendo, dal 2011, le rate del mutuo (intestato al marito) poiché quest’ultimo era privo di disponibilità economica. Quando l’immobile è stato venduto nel 2014 per €190.000,00, il marito ha incassato l’intero prezzo, senza restituire alla moglie la sua quota.
Il secondo immobile, divenuto casa coniugale, è stato acquistato nel 2012 e intestato esclusivamente al marito, nonostante l’intero prezzo di €235.000,00 fosse stato pagato interamente con denaro della moglie.
Parte attrice ha chiesto la condanna dell’ex marito alla restituzione di circa €328.568,00, sostenendo che tali somme fossero state acquisite dal coniuge senza alcuna giustificazione legale, configurando un arricchimento indebito.
Il convenuto si è difeso sostenendo che quegli spostamenti di denaro e le intestazioni immobiliari fossero delle donazioni indirette. Secondo la sua tesi, la moglie avrebbe voluto regalargli quelle somme per spirito di liberalità, tipico dei rapporti familiari.
Il Giudice ha ritenuto la domanda della moglie fondata, basandosi su principi giuridici consolidati riguardanti i rapporti patrimoniali tra coniugi.
Innanzitutto, il Tribunale ha chiarito che l’azione di arricchimento (art. 2041 c.c.) è applicabile anche tra coniugi quando il vantaggio economico ottenuto da uno di essi esorbiti dai limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia. In questo caso, il fatto che la moglie avesse trasferito la totalità delle proprie sostanze al marito, rimanendo senza alcun diritto reale sulla casa coniugale, non può essere considerato un normale adempimento dei doveri di collaborazione familiare.
Inoltre, perché si possa parlare di donazione, deve esserci l’animus donandi (la volontà chiara di regalare). Il Giudice ha stabilito che la mera dazione di denaro per l’acquisto di un immobile non prova automaticamente l’intenzione di fare un regalo. Al contrario, è apparso evidente che tali operazioni fossero state compiute per un “progetto di vita comune”, venuto meno il quale lo spostamento di ricchezza non è più giustificato.
Il Tribunale ha quindi condannato il marito a restituire un totale di € 305.833,33, così ripartiti:
– € 235.000,00 come prezzo della casa coniugale interamente pagata dalla moglie;
– €63.333,33 per la quota (1/3) spettante alla moglie dalla vendita del primo immobile e trattenuta indebitamente dal marito;
– € 7.500,00 come somma documentata tramite bonifici con cui la moglie ha pagato le rate del mutuo del marito;
Sono stati esclusi €30.000,00 inizialmente versati per l’acquisto della prima casa, poiché tale somma era già stata considerata nel calcolo della quota di comproprietà acquisita dalla donna.
Oltre alla restituzione della somma capitale, il Giudice ha stabilito che sull’importo gravano interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valore), calcolati dal momento dei singoli esborsi fino al pagamento effettivo. Viene confermato il sequestro conservativo sui beni del marito a garanzia del credito della moglie.
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