
Il credito per il mantenimento dei figli non è compensabile con altri crediti!
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il Tribunale di Foggia, nella sentenza qui in commento depositata il 5 aprile 2025, afferma un principio molto chiaro e costante nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità ma molto spesso ignorato o mal interpretato nelle vicende conflittuali che riguardano gli ex coniugi in materia di compensazione di debiti e crediti.
Ma che cos’è la compensazione? Ai sensi dell’art. 1241 del c.c. la compensazione è il modo di estinzione dell’obbligazione, diverso dall’adempimento a carattere satisfattorio, che si verifica quando i debiti di due soggetti, obbligati l’uno verso l’altro, si estinguono per le quantità corrispondenti.
Nel caso di specie, il decreto di omologa della separazione consensuale prevedeva l’onere del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento della somma mensile di €150,00 e del figlio minore mediante il versamento dell’importo mensile di €300,00. Inoltre, entrambi i coniugi si impegnavano a pagare il 50% del mutuo gravante sulla casa famigliare.
A fronte del mancato pagamento da parte dell’uomo delle somme stabilite a titolo di mantenimento di moglie e figlio, la donna notificava atto di precetto intimante il pagamento. Il marito si opponeva affermando di non aver corrisposto il mantenimento perché con la moglie era intervenuto un accordo secondo cui a fronte dell’obbligazione a pagare per intero il mutuo, lui avrebbe compensato l’importo di €300,00 che invece avrebbe dovuto versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
La moglie si costituiva nel procedimento di opposizione a precetto escludendo l’operatività della compensazione tra il credito proprio derivante dall’assegno di mantenimento al figlio con altri crediti, di diversa natura.
Il Tribunale di Foggia istruita la causa, esclude la compensazione tra credito alimentare costituito dal mantenimento del figlio e altri crediti: il credito relativo al mantenimento dei figli è alimentare e non può formare oggetto di compensazione (Cass. 13609/16; n. 25166/2017). Tale credito infatti presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti che non hanno un’autonomia economica ed è indisponibile, impignorabile e non compensabile.
Diversa, invece, la disciplina relativa al credito derivante dall’assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge che non ha natura strettamente alimentare, derivando dal vincolo di coniugio.
Pertanto, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione limitatamente all’importo dovuto alla coniuge a titolo di assegno per il di lei mantenimento, con conseguente riduzione del precetto, escludendo l’ operatività della compensazione con l’assegno di mantenimento dei figli.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.