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Avv.
Maria Grazia
Di Nella

Avv. Alice Di Lallo

Avv. Angela Brancati

Avv. Maria Zaccara

Avv. Cecilia Gaudenzi

Dott. ssa Elisa Cazzaniga

Dott. ssa Chiara Massa

Da Instagram

Con la sentenza n. 19715/2025, la Cassazione chiarisce che il mancato versamento delle spese straordinarie previste in sede di separazione o divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 bis c.p..

Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile e il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche e sanitarie. La difesa contestava che il mancato pagamento delle spese straordinarie potesse assumere rilievo penale, ritenendo che tale inadempimento avesse natura meramente civilistica.

La Cassazione respinge tale tesi, affermando che il reato può essere integrato non solo dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma anche dall’omesso versamento delle spese straordinarie, qualora siano previste in un titolo giudiziale o in un accordo omologato e siano riconducibili a esigenze fondamentali dei figli.

Secondo la Corte, la fattispecie penale di cui all’art. 570-bis c.p. va ricondotta alla violazione di obblighi economici che discendono dalla solidarietà familiare residuale, anche dopo la cessazione del matrimonio. Le spese straordinarie, quando relative a bisogni certi o imprevedibili, ma rilevanti e indispensabili (come cure mediche, istruzione, spese scolastiche), costituiscono parte integrante dell’obbligo di mantenimento.
Il mancato adempimento assume rilevanza penale se grave e protratto nel tempo, tale da incidere concretamente sull’equilibrio economico della famiglia e sul livello di vita dei figli.

Quindi il reato ex art. 570-bis c.p. può essere integrato anche dall’omesso pagamento delle spese straordinarie, in quanto parte essenziale degli obblighi di assistenza familiare in senso lato.

Secondo te è corretto punire penalmente il mancato pagamento delle spese straordinarie?

Post scritto da @avvcrespi
Per leggere l’articolo completo un click in bio e poi su blog penale
#spese #mantenimento #cassazione

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Con la sentenza n. 19715/2025, la Cassazione chiarisce che il mancato versamento delle spese straordinarie previste in sede di separazione o divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 bis c.p..
 
Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile e il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche e sanitarie. La difesa contestava che il mancato pagamento delle spese straordinarie potesse assumere rilievo penale, ritenendo che tale inadempimento avesse natura meramente civilistica.
 
La Cassazione respinge tale tesi, affermando che il reato può essere integrato non solo dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma anche dall’omesso versamento delle spese straordinarie, qualora siano previste in un titolo giudiziale o in un accordo omologato e siano riconducibili a esigenze fondamentali dei figli.
 
Secondo la Corte, la fattispecie penale di cui all’art. 570-bis c.p. va ricondotta alla violazione di obblighi economici che discendono dalla solidarietà familiare residuale, anche dopo la cessazione del matrimonio. Le spese straordinarie, quando relative a bisogni certi o imprevedibili, ma rilevanti e indispensabili (come cure mediche, istruzione, spese scolastiche), costituiscono parte integrante dell’obbligo di mantenimento.
Il mancato adempimento assume rilevanza penale se grave e protratto nel tempo, tale da incidere concretamente sull’equilibrio economico della famiglia e sul livello di vita dei figli.
 
Quindi il reato ex art. 570-bis c.p. può essere integrato anche dall’omesso pagamento delle spese straordinarie, in quanto parte essenziale degli obblighi di assistenza familiare in senso lato.
 
Secondo te è corretto punire penalmente il mancato pagamento delle spese straordinarie?
 
Post scritto da @avvcrespi
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#spese #mantenimento #cassazione

Ma siete una forza della natura!! Ho aperto il box domande anonime per consentire anche di essere più liberi nei pensieri ma .. nessun ha condiviso un pensiero sulle vacanze appena trascorse 😂
Siete veramente già tutti belli pronti per ricominciare?!😳
Sembra proprio di si!

C’è chi vuole riprendere gli studi scegliendo un Master, chi vuole approfondire la Riforma Cartabia, chi modificare un accordo raggiunto…chi ancora organizzare una festa di compleanno!!

Ci date una carica incredibile! Grazie per la vostra presenza attenta.

Buon rientro a tutti 🩷

#studiolegale

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Ma siete una forza della natura!! Ho aperto il box domande anonime per consentire anche di essere più liberi nei pensieri ma .. nessun ha condiviso un pensiero sulle vacanze appena trascorse 😂
Siete veramente già tutti belli pronti per ricominciare?!😳 
Sembra proprio di si!

C’è chi vuole riprendere gli studi scegliendo un Master, chi vuole approfondire la Riforma Cartabia, chi modificare un accordo raggiunto…chi ancora organizzare una festa di compleanno!!

Ci date una carica incredibile! Grazie per la vostra presenza attenta.

Buon rientro a tutti 🩷

#studiolegale

Dott.ssa Elisa Cazzaniga ✨Abilitata all`esercizio della professione forense nel mese di giugno 2025, si dedica alla protezione dei diritti dei minori, collaborando con lo studio in maniera professionale e attenta per assicurare il benessere e la tutela dei più fragili.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Dott.ssa Elisa Cazzaniga ✨Abilitata all'esercizio della professione forense nel mese di giugno 2025, si dedica alla protezione dei diritti dei minori, collaborando con lo studio in maniera professionale e attenta per assicurare il benessere e la tutela dei più fragili. 

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

Il 24enne che ha concluso il ciclo di studi e ha anche svolto - seppur per un periodo - un’attività lavorativa ha dimostrato di essere un grado di mantenersi e quindi non ha più diritto all’assegnazione della casa familiare.

Lo ha chiarito il Tribunale di Asti accogliendo la domanda di un padre proprietario di un immobile che era stato assegnato alla moglie in sede di separazione in quanto collocataria del figlio minore. Con il passare degli anni, infatti, il figlio aveva ampiamente superato la maggiore età e finiti gli studi aveva anche trovato un’occupazione, anche se temporanea, acquisendo una certa autonomia economica.

Nonostante la madre avesse sostenuto che il ragazzo avesse perso il lavoro e quindi fosse in quel momento dipendente da lei, richiamando la giurisprudenza più recente che ha evidenziato che non sia possibile prolungare indefinitamente tale diritto come forma di sostegno economico, il Tribunale di Asti ha ordinato alla donna la restituzione dell’abitazione all’ex marito proprietario.

L’istituto dell’assegnazione serve esclusivamente a tutelare la stabilità abitativa del figlio fino a quando questo è minorenne o non autosufficiente; venuto meno il motivo che giustificava l’assegnazione, il diritto di godimento dell’immobile da parte del genitore collocatario cessa, rendendo l’occupazione dell’appartamento senza titolo.

Il diritto di assegnazione della casa coniugale, infatti, non è un sostegno economico a tempo indeterminato per il figlio ormai adulto.

Negata invece la domanda di condanna all’indennitá di occupazione richiesta dal padre a carico dell’ex moglie perché non ha provato che il ritardo nel rilascio dell’immobile gli ha fatto perdere occasioni di locazione o vendita a terzi.

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Il 24enne che ha concluso il ciclo di studi e ha anche svolto - seppur per un periodo - un’attività lavorativa ha dimostrato di essere un grado di mantenersi e quindi non ha più diritto all’assegnazione della casa familiare.

Lo ha chiarito il Tribunale di Asti accogliendo la domanda di un padre proprietario di un immobile che era stato assegnato alla moglie in sede di separazione in quanto collocataria del figlio minore. Con il passare degli anni, infatti, il figlio aveva ampiamente superato la maggiore età e finiti gli studi aveva anche trovato un’occupazione, anche se temporanea, acquisendo una certa autonomia economica. 

Nonostante la madre avesse sostenuto che il ragazzo avesse perso il lavoro e quindi fosse in quel momento dipendente da lei, richiamando la giurisprudenza più recente che ha evidenziato che non sia possibile prolungare indefinitamente tale diritto come forma di sostegno economico, il Tribunale di Asti ha ordinato alla donna la restituzione dell’abitazione all’ex marito proprietario. 

L’istituto dell’assegnazione serve esclusivamente a tutelare la stabilità abitativa del figlio fino a quando questo è minorenne o non autosufficiente; venuto meno il motivo che giustificava l’assegnazione, il diritto di godimento dell’immobile da parte del genitore collocatario cessa, rendendo l’occupazione dell’appartamento senza titolo. 

Il diritto di assegnazione della casa coniugale, infatti, non è un sostegno economico a tempo indeterminato per il figlio ormai adulto.

Negata invece la domanda di condanna all’indennitá di occupazione richiesta dal padre a carico dell’ex moglie perché non ha provato che il ritardo nel rilascio dell’immobile gli ha fatto perdere occasioni di locazione o vendita a terzi.

Avv. Angela Brancati ✨ Specializzata in diritto delle successioni e donazioni, accompagna i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio familiare, collaborando con studi notarili per garantire soluzioni precisi attente e puntuali.

#avvdinella #studiolegale #dirittodifamiglia

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Avv. Angela Brancati ✨ Specializzata in diritto delle successioni e donazioni, accompagna i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio familiare, collaborando con studi notarili per garantire soluzioni precisi attente e puntuali.

#avvdinella #studiolegale #dirittodifamiglia

Un minore viene condannato per vari reati, tra cui sequestro di persona e vi0lenza se$$uale, poiché – con altri coimputati, prima e al fine di commettere vi0lenza se$$uale - intimava con violenza alla parte offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave; poco dopo la obbligava a m@sturb@rsi.

Presenta ricorso per cassazione, contestando la condanna per sequestro di persona, perché dovrebbe ritenersi assorbito nella vi0lenza se$$uale.

La Corte giudica il ricorso parzialmente fondato: il comportamento dell’imputato - per quanto astrattamente idoneo ad integrare il sequestro di persona per l’avvenuta privazione della libertà personale - è assorbito nella successiva condotta di vi0lenza se$$uale. Infatti, il sequestro di persona concorre con la vi0lenza se$$uale quando la privazione della libertà personale non si esaurisce nella costrizione - attuata per compiere gli atti se$$uali - ma si prolunga prima o dopo tale costrizione (sent. 21566/25).
Quindi, il sequestro di persona è assorbito nella vi0lenza se$$uale, quando la privazione della libertà personale si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abu$o se$$uale, come avvenuto nel caso di specie, per la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abu$o o la contestuale cessazione delle suddette condotte.
La Corte di Appello riconosce che l’imputato (con il suo pugno al volto parato a stento dalla persona offesa e con le esplicite minacce di ulteriori percosse) abbia costretto un ragazzo a chiudere a chiave il bagno e a m@sturb@rsi: egli ha potuto uscire dal bagno dopo che i coimputati hanno desistito dalle pretese di ulteriori atti se$$uali, andando via.
Non argomenta in ordine al trascorso tempo apprezzabile (anteriore e successivo) tra vi0lenza se$$uale e la privazione della libertà personale, affermando apoditticamente che “altro tempo è certamente trascorso tra l’intimazione … e l’abuso se$$uale”.
Risultato? Annullamento con rinvio.

Siete d’accordo con questo ragionamento?

Post scritto da @avvcrespi
#minori #cassazione

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Un minore viene condannato per vari reati, tra cui sequestro di persona e vi0lenza se$$uale, poiché – con altri coimputati, prima e al fine di commettere vi0lenza se$$uale - intimava con violenza alla parte offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave; poco dopo la obbligava a m@sturb@rsi.
 
Presenta ricorso per cassazione, contestando la condanna per sequestro di persona, perché dovrebbe ritenersi assorbito nella vi0lenza se$$uale.
 
La Corte giudica il ricorso parzialmente fondato: il comportamento dell’imputato - per quanto astrattamente idoneo ad integrare il sequestro di persona per l’avvenuta privazione della libertà personale - è assorbito nella successiva condotta di vi0lenza se$$uale. Infatti, il sequestro di persona concorre con la vi0lenza se$$uale quando la privazione della libertà personale non si esaurisce nella costrizione - attuata per compiere gli atti se$$uali - ma si prolunga prima o dopo tale costrizione (sent. 21566/25).
Quindi, il sequestro di persona è assorbito nella vi0lenza se$$uale, quando la privazione della libertà personale si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abu$o se$$uale, come avvenuto nel caso di specie, per la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abu$o o la contestuale cessazione delle suddette condotte.
La Corte di Appello riconosce che l’imputato (con il suo pugno al volto parato a stento dalla persona offesa e con le esplicite minacce di ulteriori percosse) abbia costretto un ragazzo a chiudere a chiave il bagno e a m@sturb@rsi: egli ha potuto uscire dal bagno dopo che i coimputati hanno desistito dalle pretese di ulteriori atti se$$uali, andando via.
Non argomenta in ordine al trascorso tempo apprezzabile (anteriore e successivo) tra vi0lenza se$$uale e la privazione della libertà personale, affermando apoditticamente che “altro tempo è certamente trascorso tra l’intimazione … e l’abuso se$$uale”.
Risultato? Annullamento con rinvio.
 
Siete d’accordo con questo ragionamento?
 
Post scritto da @avvcrespi
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Avv. Cecilia Gaudenzi ✨Esperta in diritto delle persone, offre un supporto legale su misura, pensato per minori e adulti che vivono momenti di fragilità o vulnerabilità. Il suo approccio unisce una solida preparazione giuridica a un`attenzione sincera per gli aspetti umani delle situazioni, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Avv. Cecilia Gaudenzi ✨Esperta in diritto delle persone, offre un supporto legale su misura, pensato per minori e adulti che vivono momenti di fragilità o vulnerabilità. Il suo approccio unisce una solida preparazione giuridica a un'attenzione sincera per gli aspetti umani delle situazioni, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

Ti stai separando e stai pensando di prelevare la metà delle somme presenti su di un conto cointestato. Prima di farlo poniti queste domande: Hai mai versato qualche importo su questo conto cointestato? Che spese devi affrontare? Familiari o spese personali?

Il Tribunale di Napoli ha appena ordinato ad un ex marito la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della moglie insegnante.

Il giudice ha ritenuto provata, tramite documentazione e lista movimenti, la provenienza esclusiva delle somme dal lavoro della ricorrente, respingendo le eccezioni sollevate dall’uomo, che non ha dimostrato alcuna contribuzione al conto, né che il denaro prelevato fosse stato usato per esigenze familiari. Il conto era stato qualificato dagli stessi coniugi come “conto di risparmio”, distinto da altro conto cointestato usato per le spese familiari.

Il prelievo era avvenuto quando la crisi coniugale era conclamata tanto che l’uomo era già uscito da casa e naturalmente in assenza del consenso della titolare effettiva, pertanto veniva ritenuto indebito.
Richiamando i principi di diritto - art. 1854 e 1298 c.c. - e la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 4066/2009, 26991/2013, 18540/2013), il Tribunale ha affermato che nei rapporti interni la cointestazione formale non implica comunione sostanziale, se viene dimostrata la provenienza esclusiva delle somme da uno dei contitolari.

Il Tribunale ha quindi condannato l’ex coniuge alla restituzione della somma prelevata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in €237,00 per spese vive e €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

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Ti stai separando e stai pensando di prelevare la metà delle somme presenti su di un conto cointestato. Prima di farlo poniti queste domande: Hai mai versato qualche importo su questo conto cointestato? Che spese devi affrontare? Familiari o spese personali? 

Il Tribunale di Napoli ha appena ordinato ad un ex marito la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della moglie insegnante. 

Il giudice ha ritenuto provata, tramite documentazione e lista movimenti, la provenienza esclusiva delle somme dal lavoro della ricorrente, respingendo le eccezioni sollevate dall’uomo, che non ha dimostrato alcuna contribuzione al conto, né che il denaro prelevato fosse stato usato per esigenze familiari. Il conto era stato qualificato dagli stessi coniugi come “conto di risparmio”, distinto da altro conto cointestato usato per le spese familiari.

Il prelievo era avvenuto quando la crisi coniugale era conclamata tanto che l’uomo era già uscito da casa e naturalmente in assenza del consenso della titolare effettiva, pertanto veniva ritenuto indebito. 
Richiamando i principi di diritto - art. 1854 e 1298 c.c. - e la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 4066/2009, 26991/2013, 18540/2013), il Tribunale ha affermato che nei rapporti interni la cointestazione formale non implica comunione sostanziale, se viene dimostrata la provenienza esclusiva delle somme da uno dei contitolari.

Il Tribunale ha quindi condannato l’ex coniuge alla restituzione della somma prelevata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in €237,00 per spese vive e €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
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