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Avv.
Maria Grazia
Di Nella

Avv. Alice Di Lallo

Avv. Angela Brancati

Avv. Maria Zaccara

Avv. Cecilia Gaudenzi

Dott. ssa Elisa Cazzaniga

Chiara Massa

Da Instagram

Avv. Angela Brancati ✨ Specializzata in diritto delle successioni e donazioni, accompagna i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio familiare, collaborando con studi notarili per garantire soluzioni precisi attente e puntuali.

#avvdinella #studiolegale #dirittodifamiglia

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Avv. Angela Brancati ✨ Specializzata in diritto delle successioni e donazioni, accompagna i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio familiare, collaborando con studi notarili per garantire soluzioni precisi attente e puntuali.

#avvdinella #studiolegale #dirittodifamiglia

Un minore viene condannato per vari reati, tra cui sequestro di persona e vi0lenza se$$uale, poiché – con altri coimputati, prima e al fine di commettere vi0lenza se$$uale - intimava con violenza alla parte offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave; poco dopo la obbligava a m@sturb@rsi.

Presenta ricorso per cassazione, contestando la condanna per sequestro di persona, perché dovrebbe ritenersi assorbito nella vi0lenza se$$uale.

La Corte giudica il ricorso parzialmente fondato: il comportamento dell’imputato - per quanto astrattamente idoneo ad integrare il sequestro di persona per l’avvenuta privazione della libertà personale - è assorbito nella successiva condotta di vi0lenza se$$uale. Infatti, il sequestro di persona concorre con la vi0lenza se$$uale quando la privazione della libertà personale non si esaurisce nella costrizione - attuata per compiere gli atti se$$uali - ma si prolunga prima o dopo tale costrizione (sent. 21566/25).
Quindi, il sequestro di persona è assorbito nella vi0lenza se$$uale, quando la privazione della libertà personale si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abu$o se$$uale, come avvenuto nel caso di specie, per la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abu$o o la contestuale cessazione delle suddette condotte.
La Corte di Appello riconosce che l’imputato (con il suo pugno al volto parato a stento dalla persona offesa e con le esplicite minacce di ulteriori percosse) abbia costretto un ragazzo a chiudere a chiave il bagno e a m@sturb@rsi: egli ha potuto uscire dal bagno dopo che i coimputati hanno desistito dalle pretese di ulteriori atti se$$uali, andando via.
Non argomenta in ordine al trascorso tempo apprezzabile (anteriore e successivo) tra vi0lenza se$$uale e la privazione della libertà personale, affermando apoditticamente che “altro tempo è certamente trascorso tra l’intimazione … e l’abuso se$$uale”.
Risultato? Annullamento con rinvio.

Siete d’accordo con questo ragionamento?

Post scritto da @avvcrespi
#minori #cassazione

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Un minore viene condannato per vari reati, tra cui sequestro di persona e vi0lenza se$$uale, poiché – con altri coimputati, prima e al fine di commettere vi0lenza se$$uale - intimava con violenza alla parte offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave; poco dopo la obbligava a m@sturb@rsi.
 
Presenta ricorso per cassazione, contestando la condanna per sequestro di persona, perché dovrebbe ritenersi assorbito nella vi0lenza se$$uale.
 
La Corte giudica il ricorso parzialmente fondato: il comportamento dell’imputato - per quanto astrattamente idoneo ad integrare il sequestro di persona per l’avvenuta privazione della libertà personale - è assorbito nella successiva condotta di vi0lenza se$$uale. Infatti, il sequestro di persona concorre con la vi0lenza se$$uale quando la privazione della libertà personale non si esaurisce nella costrizione - attuata per compiere gli atti se$$uali - ma si prolunga prima o dopo tale costrizione (sent. 21566/25).
Quindi, il sequestro di persona è assorbito nella vi0lenza se$$uale, quando la privazione della libertà personale si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abu$o se$$uale, come avvenuto nel caso di specie, per la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abu$o o la contestuale cessazione delle suddette condotte.
La Corte di Appello riconosce che l’imputato (con il suo pugno al volto parato a stento dalla persona offesa e con le esplicite minacce di ulteriori percosse) abbia costretto un ragazzo a chiudere a chiave il bagno e a m@sturb@rsi: egli ha potuto uscire dal bagno dopo che i coimputati hanno desistito dalle pretese di ulteriori atti se$$uali, andando via.
Non argomenta in ordine al trascorso tempo apprezzabile (anteriore e successivo) tra vi0lenza se$$uale e la privazione della libertà personale, affermando apoditticamente che “altro tempo è certamente trascorso tra l’intimazione … e l’abuso se$$uale”.
Risultato? Annullamento con rinvio.
 
Siete d’accordo con questo ragionamento?
 
Post scritto da @avvcrespi
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Avv. Cecilia Gaudenzi ✨Esperta in diritto delle persone, offre un supporto legale su misura, pensato per minori e adulti che vivono momenti di fragilità o vulnerabilità. Il suo approccio unisce una solida preparazione giuridica a un`attenzione sincera per gli aspetti umani delle situazioni, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Avv. Cecilia Gaudenzi ✨Esperta in diritto delle persone, offre un supporto legale su misura, pensato per minori e adulti che vivono momenti di fragilità o vulnerabilità. Il suo approccio unisce una solida preparazione giuridica a un'attenzione sincera per gli aspetti umani delle situazioni, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

Ti stai separando e stai pensando di prelevare la metà delle somme presenti su di un conto cointestato. Prima di farlo poniti queste domande: Hai mai versato qualche importo su questo conto cointestato? Che spese devi affrontare? Familiari o spese personali?

Il Tribunale di Napoli ha appena ordinato ad un ex marito la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della moglie insegnante.

Il giudice ha ritenuto provata, tramite documentazione e lista movimenti, la provenienza esclusiva delle somme dal lavoro della ricorrente, respingendo le eccezioni sollevate dall’uomo, che non ha dimostrato alcuna contribuzione al conto, né che il denaro prelevato fosse stato usato per esigenze familiari. Il conto era stato qualificato dagli stessi coniugi come “conto di risparmio”, distinto da altro conto cointestato usato per le spese familiari.

Il prelievo era avvenuto quando la crisi coniugale era conclamata tanto che l’uomo era già uscito da casa e naturalmente in assenza del consenso della titolare effettiva, pertanto veniva ritenuto indebito.
Richiamando i principi di diritto - art. 1854 e 1298 c.c. - e la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 4066/2009, 26991/2013, 18540/2013), il Tribunale ha affermato che nei rapporti interni la cointestazione formale non implica comunione sostanziale, se viene dimostrata la provenienza esclusiva delle somme da uno dei contitolari.

Il Tribunale ha quindi condannato l’ex coniuge alla restituzione della somma prelevata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in €237,00 per spese vive e €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

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Ti stai separando e stai pensando di prelevare la metà delle somme presenti su di un conto cointestato. Prima di farlo poniti queste domande: Hai mai versato qualche importo su questo conto cointestato? Che spese devi affrontare? Familiari o spese personali? 

Il Tribunale di Napoli ha appena ordinato ad un ex marito la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della moglie insegnante. 

Il giudice ha ritenuto provata, tramite documentazione e lista movimenti, la provenienza esclusiva delle somme dal lavoro della ricorrente, respingendo le eccezioni sollevate dall’uomo, che non ha dimostrato alcuna contribuzione al conto, né che il denaro prelevato fosse stato usato per esigenze familiari. Il conto era stato qualificato dagli stessi coniugi come “conto di risparmio”, distinto da altro conto cointestato usato per le spese familiari.

Il prelievo era avvenuto quando la crisi coniugale era conclamata tanto che l’uomo era già uscito da casa e naturalmente in assenza del consenso della titolare effettiva, pertanto veniva ritenuto indebito. 
Richiamando i principi di diritto - art. 1854 e 1298 c.c. - e la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 4066/2009, 26991/2013, 18540/2013), il Tribunale ha affermato che nei rapporti interni la cointestazione formale non implica comunione sostanziale, se viene dimostrata la provenienza esclusiva delle somme da uno dei contitolari.

Il Tribunale ha quindi condannato l’ex coniuge alla restituzione della somma prelevata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in €237,00 per spese vive e €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Avv.Maria Zaccara ✨Da sempre appassionata di diritto della persona, dei minori e della famiglia, ha scelto di specializzarsi in questo ambito con competenza e sensibilità. Convinta che il diritto non sia solo tecnica, ma anche ascolto e comprensione, attribuisce grande valore all’empatia come strumento essenziale per accompagnare al meglio i clienti. Crede in un diritto in continua evoluzione e per questo continua a formarsi e aggiornarsi, con l’obiettivo di offrire un supporto competente, umano e sempre attento alle reali esigenze delle persone.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Avv.Maria Zaccara ✨Da sempre appassionata di diritto della persona, dei minori e della famiglia, ha scelto di specializzarsi in questo ambito con competenza e sensibilità. Convinta che il diritto non sia solo tecnica, ma anche ascolto e comprensione, attribuisce grande valore all’empatia come strumento essenziale per accompagnare al meglio i clienti. Crede in un diritto in continua evoluzione e per questo continua a formarsi e aggiornarsi, con l’obiettivo di offrire un supporto competente, umano e sempre attento alle reali esigenze delle persone.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

Non sempre trattenere è forza.
A volte è paura, altre volte è solo abitudine.
Lasciare andare, invece… richiede fiducia. In sé stessi, negli altri, nel tempo.. aprendosi a ciò che verrà.
E forse è proprio lì che si misura la vera forza: nella scelta di non aggrapparsi a ciò che non ha più spazio per crescere.

E voi? State approfittando della pausa estiva per lasciare andare? Cosa state imparando?

#avvdinellas #forza

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Non sempre trattenere è forza.
A volte è paura, altre volte è solo abitudine.
Lasciare andare, invece… richiede fiducia. In sé stessi, negli altri,  nel tempo.. aprendosi a ciò che verrà.
E forse è proprio lì che si misura la vera forza: nella scelta di non aggrapparsi a ciò che non ha più spazio per crescere.

E voi? State approfittando della pausa estiva per lasciare andare? Cosa state imparando? 

#avvdinellas #forza

Avvocato Alice Di Lallo con esperienza nel diritto di famiglia e dei minori, con particolare attenzione ai casi internazionali, componente della Commissione Codice Rosso dell`Ordine degli avvocati di Milano, si dedica con passione alla tutela delle persone e dei legami familiari.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Avvocato Alice Di Lallo con esperienza nel diritto di famiglia e dei minori, con particolare attenzione ai casi internazionali, componente della Commissione Codice Rosso dell'Ordine degli avvocati di Milano, si dedica con passione alla tutela delle persone e dei legami familiari.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

➡ Il genitore separato che versa al figlio maggiorenne non autonomo economicamente un assegno di mantenimento ha diritto di sapere se sta proseguendo negli studi e se il figlio nega tale informazione ha diritto di saperlo dall’Universitá.

🙅‍♀️ Il caso: una figlia di 31 anni ancora mantenuta dai genitori divorziati, negava al padre ogni informazione in merito al proprio percorso di studi arrivando anche rifiutare di comunicare se si fosse o meno laureata.

➡ Il padre quindi faceva richiesta di accesso agli atti all’Università di Pisa chiedendo di avere la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e gli votazioni; c) l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.

L’uomo riferiva di essere divorziato e di non avere modo di aver notizie dalla figlia che però continuava a mantenere.

➡ L`Università rifiutava la richiesta dell’uomo riferendo che le informazioni erano condivisibili solo previo consenso della studente che si era, però, opposta. L’Università, infatti, riteneva preminente nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza dello studente.

➡ L’uomo allora ricorreva al TAR contro tale diniego e si vedeva riconosciuto il suo diritto! Anche in assenza della pendenza di un giudizio il suo diritto all’accesso agli è giustificato dal fatto che versa ancora il mantenimento alla figlia trentunenne e ha interesse a comprendere se sta davvero frequentando l`università.

L’uomo quindi potrà sapere se la figlia è iscritta, se e quando ha sostenuto esami e se è laureata.

Non avrà invece diritto a conoscere il voto degli esami o della laurea, dato irrilevante ai fini di un giudizio di revoca del mantenimento del figlio maggiorenne.

Sentenza che farà discutere ma riporta l’attenzione ad un argomento importante: il principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni.

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➡ Il genitore separato che versa al figlio maggiorenne non autonomo economicamente un assegno di mantenimento ha diritto di sapere se sta proseguendo negli studi e se il figlio nega tale informazione ha diritto di saperlo dall’Universitá. 

🙅‍♀️ Il caso: una figlia di 31 anni ancora mantenuta dai genitori divorziati, negava al padre ogni informazione in merito al proprio percorso di studi arrivando anche rifiutare di comunicare se si fosse o meno laureata.

➡ Il padre quindi faceva richiesta di accesso agli atti all’Università di Pisa chiedendo di avere la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e gli votazioni; c) l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.

L’uomo riferiva di essere divorziato e di non avere modo di aver notizie dalla figlia che però continuava a mantenere.

➡ L'Università rifiutava la richiesta dell’uomo riferendo che le informazioni erano condivisibili solo previo consenso della studente che si era, però, opposta. L’Università, infatti, riteneva preminente nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza dello studente.

➡ L’uomo allora ricorreva al TAR contro tale diniego e si vedeva riconosciuto il suo diritto! Anche in assenza della pendenza di un giudizio il suo diritto all’accesso agli è giustificato dal fatto che versa ancora il mantenimento alla figlia trentunenne e ha interesse a comprendere se sta davvero frequentando l'università.

L’uomo quindi potrà sapere se la figlia è iscritta, se e quando ha sostenuto esami e se è laureata.

Non avrà invece diritto a conoscere il voto degli esami o della laurea, dato irrilevante ai fini di un giudizio di revoca del mantenimento del figlio maggiorenne.

Sentenza che farà discutere ma riporta l’attenzione ad un argomento importante: il principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni.
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