logo dark logo light logo
  • STUDIO LEGALE DI NELLA
  • PROFESSIONISTI
    • AVV. MARIA GRAZIA DI NELLA
    • AVV. ALICE DI LALLO
    • AVV. ANGELA BRANCATI
    • AVV. MARIA ZACCARA
    • AVV. CECILIA GAUDENZI
    • DOTT. SSA ELISA CAZZANIGA
    • DOTT. SSA CHIARA MASSA
  • COLLABORATORI
    • AVVOCATI
    • MEDIATORI CULTURALI
  • COMPETENZE LEGALI
    • DIRITTO DI FAMIGLIA ITALIANO
    • DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE
    • DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
    • DIRITTO DEI MINORI
    • DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
    • DIRITTO DELLE PERSONE
    • DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE
  • BLOG
  • SOCIAL
  • SEDI E CONTATTI
  • ITALIANO
    • ENGLISH (INGLESE)
    • FRANÇAIS (FRANCESE)
Mobile Logo
  • INGLESE
  • FRANCESE
  • STUDIO LEGALE DI NELLA
  • PROFESSIONISTI
    • AVV. MARIA GRAZIA DI NELLA
    • AVV. ALICE DI LALLO
    • AVV. ANGELA BRANCATI
    • AVV. MARIA ZACCARA
    • AVV. CECILIA GAUDENZI
    • DOTT. SSA ELISA CAZZANIGA
    • DOTT. SSA CHIARA MASSA
  • COLLABORATORI
    • AVVOCATI
    • MEDIATORI CULTURALI
  • COMPETENZE LEGALI
    • DIRITTO DI FAMIGLIA ITALIANO
    • DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE
    • DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
    • DIRITTO DEI MINORI
    • DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
    • DIRITTO DELLE PERSONE
    • DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE
  • BLOG
  • SOCIAL
  • SEDI E CONTATTI
  • ITALIANO
    • ENGLISH (INGLESE)
    • FRANÇAIS (FRANCESE)

Diritto di Famiglia

Diritto di Famiglia internazionale

Diritto Patrimoniale di Famiglia

Diritti dei Minori

Diritto delle Successioni e Donazioni

Diritto delle Persone

Diritto dell’Immigrazione

Da Instagram

In casi particolari e a determinate condizioni, il Giudice può disporre l’assegnazione parziale, individuando come habitat domestico solo una porzione (o un piano) della casa familiare, se la casa è molto grande, se la conflittualità genitoriale è lieve, se tale soluzione agevola la condivisione della genitorialità e non incide sui titoli di proprietà.

Il caso di oggi: divenuta maggiorenne la terza figlia (le prime due avevano raggiunto l’autonomia economica e lasciato la casa familiare) un papà chiedeva la riduzione dell`assegno di mantenimento e la revoca dell’assegnazione della casa in comproprietà con la ex moglie, anche tenuto conto che la ex nel frattempo si era risposata.

Poiché il Tribunale di Reggio Calabria respingeva le sue domande, l’uomo faceva reclamo alla Corte d`Appello che accoglieva parzialmente le domande dell’uomo: il mantenimento veniva confermato ma - dopo avere appurato che l’abitazione familiare si sviluppava su due piani - confermava l’assegnazione solo in relazione al piano terra e assegnava il primo piano al padre!

A fronte di una tale decisione la madre adiva la Cassazione chiedendo di poter riavere il godimento dell’intera casa familiare e vinceva!

La Cassazione ha chiarito che in tema di assegnazione della casa familiare, anche qualora il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto di proprietà si esercita pur sempre nell’ambito dato dall`art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell`interesse di costoro.

Insomma, nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare può rendersi in favore del genitore non collocatario, restando estranea ogni valutazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori.

Nel caso di specie la casa non era del padre ma in comproprietà con la madre e il padre non era collocatario della figlia! Il giudice della separazione non può incidere sui diritti di proprietà.

18 0
Open
In casi particolari e a determinate condizioni, il Giudice può disporre l’assegnazione parziale, individuando come habitat domestico solo una porzione (o un piano) della casa familiare, se la casa è molto grande, se la conflittualità genitoriale è lieve, se tale soluzione agevola la condivisione della genitorialità e non incide sui titoli di proprietà. 

Il caso di oggi: divenuta maggiorenne la terza figlia (le prime due avevano raggiunto l’autonomia economica e lasciato la casa familiare) un papà chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento e la revoca dell’assegnazione della casa in comproprietà con la ex moglie, anche tenuto conto che la ex nel frattempo si era risposata.

Poiché il Tribunale di Reggio Calabria respingeva le sue domande, l’uomo faceva reclamo alla Corte d'Appello che accoglieva parzialmente le domande dell’uomo: il  mantenimento veniva confermato ma - dopo avere appurato che l’abitazione familiare si sviluppava su due piani -  confermava l’assegnazione solo in relazione al piano terra e assegnava il primo piano al padre!

A fronte di una tale decisione la madre adiva la Cassazione chiedendo di poter riavere il godimento dell’intera casa familiare e vinceva! 

La Cassazione ha chiarito che in tema di assegnazione della casa familiare, anche qualora il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto di proprietà si esercita pur sempre nell’ambito dato dall'art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro. 

Insomma, nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare può rendersi in favore del genitore non collocatario, restando estranea ogni valutazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori.

Nel caso di specie la casa non era del padre ma in comproprietà con la madre e il padre non era collocatario della figlia!  Il giudice della separazione non può incidere sui diritti di proprietà.

I genitori hanno il dovere di sorveglianza in ambito digitale sul comportamento dei figli sui Social Network e tale sorveglianza deve essere concreta, costante e proporzionata alle fragilità del minore.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 4 marzo 2025, ha stabilito che, anche se un minore è incapace di intendere e di volere, i genitori possono essere condannati al risarcimento per i danni provocati dalle sue azioni.
Nel caso in questione, una ragazza con lieve ritardo intellettivo aveva creato falsi profili social per insultare e diffamare una compagna di classe, pubblicando anche contenuti sessualmente espliciti che avevano causato nella vittima un lungo periodo di ansia e profonda umiliazione.
L’autrice degli atti non veniva ritenuta penalmente imputabile stante la di lei situazione di fragilità, ma i di lei genitori venivano condannati a pagare 15.000 euro di risarcimento alla vittima.
Secondo il Tribunale, i genitori non erano riusciti a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.c.).
Vero che avevano attivato controlli, incaricato educatori, specialisti, e richiesto le credenziali dei profili social, ma non avevano impedito la creazione dei profili fake.
Questo è bastato per parlare di “deficit nella vigilanza”. La legge italiana impone un dovere di sorveglianza attiva, soprattutto in presenza di soggetti incapaci.
Non basta dimostrare impegno generico, bisogna provare che non c`erano strumenti ulteriori per evitare il danno. La sentenza richiama l’importanza di una vigilanza attenta e costante sui minori online, soprattutto quando vi siano fragilità cognitive.

E voi concordate con i Giudici di Brescia? Noi genitori siamo sempre responsabili per il comportamento dei nostri figli?

#ResponsabilitàGenitoriale #Cyberbullismo #TutelaMinori

464 10
Open
I genitori hanno il dovere di sorveglianza in ambito digitale sul comportamento dei figli sui Social Network e tale sorveglianza deve essere concreta, costante e proporzionata alle fragilità del minore.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 4 marzo 2025, ha stabilito che, anche se un minore è incapace di intendere e di volere, i genitori possono essere condannati al risarcimento per i danni provocati dalle sue azioni.
Nel caso in questione, una ragazza con lieve ritardo intellettivo aveva creato falsi profili social per insultare e diffamare una compagna di classe, pubblicando anche contenuti sessualmente espliciti che avevano causato nella vittima un lungo periodo di ansia e profonda umiliazione.
L’autrice degli atti non veniva ritenuta penalmente imputabile stante la di lei situazione di fragilità, ma i di lei genitori venivano condannati a pagare 15.000 euro di risarcimento alla vittima.
Secondo il Tribunale, i genitori non erano riusciti a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.c.).
Vero che avevano attivato controlli, incaricato educatori, specialisti, e richiesto le credenziali dei profili social, ma non avevano impedito la creazione dei profili fake.
Questo è bastato per parlare di “deficit nella vigilanza”. La legge italiana impone un dovere di sorveglianza attiva, soprattutto in presenza di soggetti incapaci.
Non basta dimostrare impegno generico, bisogna provare che non c'erano strumenti ulteriori per evitare il danno. La sentenza richiama l’importanza di una vigilanza attenta e costante sui minori online, soprattutto quando vi siano fragilità cognitive.

E voi concordate con i Giudici di Brescia? Noi genitori siamo sempre responsabili per il comportamento dei nostri figli?

#ResponsabilitàGenitoriale #Cyberbullismo #TutelaMinori

Dalle domande ricevute oggi è emerso come spesso quando i genitori si separano ai ragazzi sembra che questi subiscano ogni decisone e non abbiano voce in capitolo.

I genitori decidono dove vivrai, con chi starai, con chi starà il tuo cane cosa cambierà...E tu? Rimani li, in mezzo, magari con mille domande e poche risposte.

Ma la verità è che anche tu hai voce. Hai il diritto di sapere, di capire e - sì - anche di dire come ti senti e cosa vorresti.
Non è solo una cosa da grandi. È la tua vita, ed è giusto che tu possa partecipare alle decisioni che ti riguardano.
Informarsi è il primo passo. Sapere quali sono i tuoi diritti durante una separazione ti dà la possibilità di affrontare tutto con più forza, più consapevolezza, più libertà.

Parlare di questi argomenti è certamente difficile ma cercare risposte, farsi domande, confrontarsi con genitori o professionisti è già un modo per iniziare a prenderti cura di te.
I ragazzi hanno diritto di esprimere i loro desideri e di essere ascoltati e meritano delle spiegazioni.

#separazione#genz#domande#diritti

37 0
Open
Dalle domande ricevute oggi è emerso come spesso quando i genitori si separano ai ragazzi sembra che questi subiscano ogni decisone e non abbiano voce in capitolo.

I genitori decidono dove vivrai, con chi starai, con chi starà il tuo cane cosa cambierà...E tu? Rimani li, in mezzo, magari con mille domande e poche risposte.

Ma la verità è che anche tu hai voce. Hai il diritto di sapere, di capire e - sì - anche di dire come ti senti e cosa vorresti.
Non è solo una cosa da grandi. È la tua vita, ed è giusto che tu possa partecipare alle decisioni che ti riguardano.
Informarsi è il primo passo. Sapere quali sono i tuoi diritti durante una separazione ti dà la possibilità di affrontare tutto con più forza, più consapevolezza, più libertà.

Parlare di questi argomenti è certamente difficile ma cercare risposte, farsi domande, confrontarsi con genitori o professionisti è già un modo per iniziare a prenderti cura di te.
I ragazzi hanno diritto di esprimere i loro desideri e di essere ascoltati e meritano delle spiegazioni.

#separazione#genz#domande#diritti

Il partner violento contro l’altro non è un buon genitore e quindi perde l’affido dei figli anche se in sede penale il procedimento è stato archiviato.

Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 7409 pubblicata il 20 marzo 2025, in assoluta conformità della Convenzione di Istanbul e della Riforma Cartabia con la quale viene confermato l’affido super-esclusivo dei figli alla madre disposto dal Tribunale di Castrovillari e confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

➡️ Il Tribunale in primo grado, infatti, aveva affidato in via super-esclusiva i tre figli minori alla madre, a seguito di accertamento tramite Servizi Sociali delle condizioni di vita dei minori, CTU sulle capacità genitoriali e ascolto dei minori.

➡️ A tale decisione si era pervenuti poiché erano stati accertati plurimi comportamenti violenti dell’uomo nei confronti della moglie ai quali avevano assistito i figli.

➡️ Anche la Corte d’Appello aveva confermato l’affido super-esclusivo ritenendo irrilevante la circostanza che il procedimento penale a carico dell’uomo fosse stato archiviato.

➡️ La Cassazione adita dal padre, rigettava il di lui ricorso chiarendo che il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull`altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato.

➡️ Nel caso di specie, l’ affidamento super-esclusivo dei figli è stata ritenuta una modalità di tutela dei minori vittime di violenza assistita.

116 5
Open
Il partner violento contro l’altro non è un buon genitore e quindi perde l’affido dei figli anche se in sede penale il procedimento è stato archiviato. 

Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 7409 pubblicata il 20 marzo 2025, in assoluta conformità della Convenzione di Istanbul e della Riforma Cartabia con la quale viene confermato l’affido super-esclusivo dei figli alla madre disposto dal Tribunale di Castrovillari e confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro. 

➡️ Il Tribunale in primo grado, infatti, aveva affidato in via super-esclusiva i tre figli minori alla madre, a seguito di accertamento tramite Servizi Sociali delle condizioni di vita dei minori, CTU sulle capacità genitoriali e ascolto dei minori.

➡️ A tale decisione si era pervenuti poiché erano stati accertati plurimi comportamenti violenti dell’uomo nei confronti della moglie ai quali avevano assistito i figli.

➡️ Anche la Corte d’Appello aveva confermato l’affido super-esclusivo ritenendo irrilevante la circostanza che il procedimento penale a carico dell’uomo fosse stato archiviato.

➡️ La Cassazione adita dal padre, rigettava il di lui ricorso chiarendo che il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato.

➡️ Nel caso di specie, l’ affidamento super-esclusivo dei figli è stata ritenuta una modalità di tutela dei minori vittime di violenza assistita.

Un uomo agiva contro la ex compagna al fine di vederla condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 20.000,00 riferendo di averla di fatto mantenuta per tutti i tre anni della convivenza: avrebbe pagato la spesa, le bollette, il mutuo della casa, dei mobili per la casa ed anche versato 10.000,00 per l`acquisto della di lei auto nuova.

Lui, infatti, aveva un lavoro mentre la compagna era tirocinante psicologa in ospedale e non percepiva alcuno stipendio.

Finita la relazione, l’uomo tornava dalla propria madre non avendo altra abitazione e pretendeva la restituzione di almeno €20.000,00 per quanto versato con bonifici alla donna e da lei utilizzati per il mutuo e l’anticipo auto.

La donna non compariva in causa e il Tribunale di Brescia la condannava a pagare la somma di euro 12.000 oltre interessi legali.

Contro tale decisione la donna, però, faceva appello affermando che tutti i versamenti di danaro eseguiti durante la convivenza fossero irripetibili in quanto eseguiti in adempimento di un`obbligazione naturale: lui guadagnava €1700 e di media contribuiva a €650,00 al mese! Non avrebbe contribuito uguale se fossero stati in locazione?

La Corte d`appello di Brescia, pertanto, riformava la sentenza e rigettava la domanda di rimborso dell’uomo.
Adita la Cassazione, l’uomo lamentava che i suoi versamenti avevano arricchito la ex e impoverito lui. La Cassazione però ribadiva li principio per cui l`attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l`adempimento di un`obbligazione naturale e quindi è irripetibile; a meno che li giudice di merito, ad esito di un giudizio ritenga che l`attribuzione medesima non sia adeguata alle circostanze e sproporzionata all`entita del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

Nel caso di specie il versamento dei €650,00 mensili non potevano ritenersi eccessivi e sproporzionali!
Nessun obbligo di restituzione a suo favore ma anzi la condanna alle spese di lite!

113 9
Open
Un uomo agiva contro la ex compagna al fine di vederla condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 20.000,00 riferendo di averla di fatto mantenuta per tutti i tre anni della convivenza: avrebbe pagato  la spesa, le bollette, il mutuo della casa, dei mobili per la casa ed anche versato 10.000,00 per l'acquisto della di lei auto nuova.

Lui, infatti, aveva un lavoro mentre la compagna era tirocinante psicologa in ospedale e non percepiva alcuno stipendio.

Finita la relazione, l’uomo tornava dalla propria madre non avendo altra abitazione e pretendeva la restituzione di almeno €20.000,00 per quanto versato con bonifici alla donna e da lei utilizzati per il mutuo e l’anticipo auto.

La donna non compariva in causa e il Tribunale di Brescia la condannava a pagare la somma di euro 12.000 oltre interessi legali.

Contro tale decisione la donna, però, faceva appello affermando che tutti i versamenti di danaro eseguiti durante la convivenza fossero irripetibili in quanto eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale: lui guadagnava €1700 e di media contribuiva a €650,00 al mese! Non avrebbe contribuito uguale se fossero stati in locazione? 

La Corte d'appello di Brescia, pertanto, riformava la sentenza e rigettava la domanda di rimborso dell’uomo.
Adita la Cassazione, l’uomo lamentava che i suoi versamenti avevano arricchito la ex e impoverito lui. La Cassazione però ribadiva li principio per cui l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale e quindi è irripetibile; a meno che li giudice di merito, ad esito di un giudizio ritenga che l'attribuzione medesima non sia adeguata alle circostanze e sproporzionata all'entita del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

Nel caso di specie il versamento dei €650,00 mensili non potevano ritenersi eccessivi e sproporzionali!
Nessun obbligo di restituzione a suo favore ma anzi la condanna alle spese di lite!

Anche le minorenni possono ricorrere alla crioconservazione degli ovuli (se il medico dà l’ok)

La legge lo consente e lo conferma: in Italia anche le ragazze minorenni possono preservare la propria fertilità attraverso la crioconservazione, purché vi sia la prescrizione ovvero il consenso medico e, nei casi previsti, anche quello dei genitori.

Ecco alcuni dettagli legali di una pratica ancora poco conosciuta: la crioconservazione degli ovuli.
Per motivi oncologici ovvero anche solo per programmare posticipando la propria gravidanza (cd. social freezing), tale pratica è sempre più richiesta.

Una tutela della libertà riproduttiva che riguarda anche le donne single e che, sebbene a pagamento fuori dai casi sanitari, rappresenta un’opportunità concreta per molte.

Informarsi è potere.

#Fertilità #Crioconservazione #Minorenni #Donne #Diritti #SocialFreezing #PMA #avvdinella

57 3
Open
Anche le minorenni possono ricorrere alla crioconservazione degli ovuli (se il medico dà l’ok)

La legge lo consente e lo conferma: in Italia anche le ragazze minorenni possono preservare la propria fertilità attraverso la crioconservazione, purché vi sia la prescrizione ovvero il consenso medico e, nei casi previsti, anche quello dei genitori.

Ecco alcuni dettagli legali di una pratica ancora poco conosciuta: la crioconservazione degli ovuli.
Per motivi oncologici ovvero anche solo per programmare posticipando la propria gravidanza (cd. social freezing), tale pratica è sempre più richiesta.

Una tutela della libertà riproduttiva che riguarda anche le donne single e che, sebbene a pagamento fuori dai casi sanitari, rappresenta un’opportunità concreta per molte.

Informarsi è potere.

#Fertilità #Crioconservazione #Minorenni #Donne #Diritti #SocialFreezing #PMA #avvdinella

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sulla violenza economica rilevante per il reato di maltrattamenti (sent. n. 12444/25).

Ha annullato l’assoluzione disposta dalla Corte d’appello di Potenza per un caso di presunti maltrattamenti in famiglia. E decisiva è stata la mancata considerazione della violenza economica esercitata dall’imputato sulla moglie: controllo delle spese, chiusura dei conti, divieto di lavorare, minacce per impedirle l’indipendenza, la pretesa di fare acquisti solo in sua presenza.

L’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente (quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica) e l’imporre unilateralmente le scelte economiche e organizzative della famiglia, costituiscono atti di violenza o di prevaricazione psicologica e integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Finalmente la Cassazione dice a chiare lettere che anche la vessazione economica, se reiterata e accompagnata da umiliazioni, può integrare il reato di cui all’art. 572 c.p..

Un altro passo importante compiuto nella lunga lotta contro la violenza domestica.

Un applauso alla Cassazione.

Post scritto da @avvcrespi

Se vuoi leggere l’articolo completo, fai un click sul link in bio e poi su blog penale

#maltrattamenti #violenzaeconomica

199 53
Open
La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sulla violenza economica rilevante per il reato di maltrattamenti (sent. n. 12444/25).
 
Ha annullato l’assoluzione disposta dalla Corte d’appello di Potenza per un caso di presunti maltrattamenti in famiglia. E decisiva è stata la mancata considerazione della violenza economica esercitata dall’imputato sulla moglie: controllo delle spese, chiusura dei conti, divieto di lavorare, minacce per impedirle l’indipendenza, la pretesa di fare acquisti solo in sua presenza.
 
L’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente (quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica) e l’imporre unilateralmente le scelte economiche e organizzative della famiglia, costituiscono atti di violenza o di prevaricazione psicologica e integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia.
 
Finalmente la Cassazione dice a chiare lettere che anche la vessazione economica, se reiterata e accompagnata da umiliazioni, può integrare il reato di cui all’art. 572 c.p..
 
Un altro passo importante compiuto nella lunga lotta contro la violenza domestica.
 
Un applauso alla Cassazione.
 
Post scritto da @avvcrespi
 
Se vuoi leggere l’articolo completo, fai un click sul link in bio e poi su blog penale
 
#maltrattamenti #violenzaeconomica

I genitori che anche per finalità educative, pongono in essere in modo abituale condotte violente ed aggressive nei confronti dei loro figli minori compiono il reato di maltrattamenti su minori, ma il Giudice può anche decidere di non sospenderli dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Lo ha chiarito la Corte costituzionale dichiando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede che il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta in automatico la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

Il caso: il Tribunale di Siena aveva sollevato la questione alla Corte allorquando si era trovato a giudicare della responsabilità penale di due genitori che avevano utilizzato metodi educativi connotati dall’uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali dei figli.
Durante il processo, infatti, era emerso che tutto il nucleo era stato preso in carico dai Servizi Sociali ed i genitori avevano portato avanti un percorso psicologo con impegno tale che il nucleo si era ricomposto e il
Tribunale si era convinto che non sarebbero più avvenuti episodi di maltrattamento.

In questa situazione di rinnovata armonia, la automatica applicazione della pena accessoria di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con la conseguente necessità di nominare un tutore ai figli, appariva suscettibile di produrre effetti negativi sui minori.

Posto che l’interesse del minore deve essere sempre perseguito, il Tribunale di Siena sollevava la questione alla Corte che ne accoglieva i profili di illegittimità riconoscendo ai Giudici la possibilità di decidere sulla opportunità o meno di adottare la sospensione dalla responsabilità genitoriale valutando caso per caso.

E voi cosa ne pensate? Credete sia possibile imparare ad essere dei genitori diversi? Quanto di impariamo dagli errori?

46 30
Open
I genitori che anche per finalità educative, pongono in essere in modo abituale condotte violente ed aggressive nei confronti dei loro figli minori compiono il reato di maltrattamenti su minori, ma il Giudice può anche decidere di non sospenderli dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Lo ha chiarito la Corte costituzionale dichiando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede che il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta in automatico la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

Il caso: il Tribunale di Siena aveva sollevato la questione alla Corte allorquando si era trovato a giudicare della responsabilità penale di due genitori che avevano utilizzato metodi educativi connotati dall’uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali dei figli. 
Durante il processo, infatti, era emerso che tutto il nucleo era stato preso in carico dai Servizi Sociali ed i genitori avevano portato avanti un percorso psicologo con impegno tale che il nucleo si era ricomposto e il
Tribunale si era convinto che non sarebbero più avvenuti episodi di maltrattamento.

In questa situazione di rinnovata armonia, la automatica applicazione della pena accessoria di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con la conseguente necessità di nominare un tutore ai figli, appariva suscettibile di produrre effetti negativi sui minori. 

Posto che l’interesse del minore deve essere sempre perseguito, il Tribunale di Siena sollevava la questione alla Corte che ne accoglieva i profili di illegittimità riconoscendo ai Giudici la possibilità di decidere sulla opportunità o meno di adottare la sospensione dalla responsabilità genitoriale valutando caso per caso. 

E voi cosa ne pensate? Credete sia possibile imparare ad essere dei genitori diversi? Quanto di impariamo dagli errori?
Load More Follow on Instagram

Contattaci

Caricamento
Questo sito utilizza i cookie per le finalità indicate nella Privacy & Cookie Policy. Proseguendo, ne acconsenti l'utilizzo.OkPrivacy & Cookie Policy