Nel giudizio di divisione dei beni in comunione ereditaria, qualora emerga l’esistenza di un testamento olografo che sostanzialmente cambi le quote ereditarie, le domande in funzione della successione testamentaria, possono essere modificate anche in sede di appello, senza che ciò integri domanda nuova.
Una volta ritualmente acquisito agli atti il testamento, la delazione testamentaria prevale su quella legale!
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 7679 del 30 marzo 2026 che cassa la decisione della Corte d’Appello di Salerno: tutto da rifare!
La controversia trae origine da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da un marito a seguito della morte della moglie defunta senza figli, nei confronti dei cognati di quest’ultima, sul presupposto della successione legittima. Nel corso del giudizio di primo grado, però, dopo la chiusura dell’istruttoria e il deposito del progetto di divisione, veniva rinvenuto e pubblicato un testamento olografo della de cuius, con il quale un immobile — oggetto di divisione — veniva attribuito a due sorelle.
Il Tribunale di Salerno, ritenendo ininfluente il testamento, disponeva la divisione secondo le regole della successione legittima ma la decisione veniva impugnata in appello dalle due sorelle beneficiarie del testamento che chiedevano che la divisione fosse effettuata alla luce del testamento!
Ma la Corte d’Appello rigettava il gravame, reputando tardiva la produzione del testamento e rilevando che la stessa era stata disconosciuta.
La Corte di Cassazione, però, con l’ordinanza in esame cassa la decisione impugnata, affermando che le disposizioni del testamento, anche se pubblicato in corso di causa, prevalgono e non costituiscono domanda nuova, poiché non mutano né il petitum (divisione dei beni ereditari) né la causa petendi (comunione ereditaria).
La Corte ribadisce inoltre che il mero disconoscimento del testamento non è sufficiente a privarlo di efficacia, in mancanza di un’azione di accertamento negativo della sua autenticitá.
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