Le RSA, con contratto atipico di spedalità, hanno obblighi non solo di cura sanitaria ma anche di salvaguardia dell’assistito senza che l`eventuale stato d`incapacità d`intendere e volere possa incidere su tali obblighi.
Il malato di Alzheimer quindi deve essere salvaguardato tenendo conto delle caratteristiche di tale malattia a nulla valendo eventuali clausole che cercano di limitare la responsabilità della RSA, tanto più quando il paziente è da oltre un anno ricoverato e quindi ben conosciuto dal corpo medico.
Il caso: una nonnina invalida al 100%, perché affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo, era stata ricoverata dalla figlia in una RSA, a fronte del pagamento di una retta mensile; durante la permanenza presso la suddetta Casa di riposo, la madre era scomparsa e, dopo ricerche, era stata trovata, il pomeriggio del giorno successivo, a 600 metri di distanza dalla struttura, morta per assideramento.
La figlia disperata per la perdita domandava, quindi, la condanna della RSA per omissione della vigilanza e custodia, al risarcimento dei danni biologico e per perdita del rapporto parentale, iure proprio, nonché patrimoniale per spese funerarie e perdita del contributo materiale familiare.
Inutile la difesa della clinica: il Tribunale di Palermo prima e la Corte di appello dopo condannavano la RSA! La struttura era venuta meno agli obblighi di cura e salvaguardia nei confronti di una persona malata di Alzheimer la cui condotta prevedibile aveva portato alla scomparsa e poi la morte.
La figlia quindi si vedeva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale e sofferenza morale liquidato unitariamente al danno biologico nell`ambito del danno non patrimoniale non ostandovi le inefficaci previsioni regolamentari interne né le dichiarazioni della figlia all`ingresso della madre, indicata come parzialmente autosufficiente e non pericolosa per gli altri.
Occhio al contratto di spedalità!
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