Secondo recenti dati Istat, nel 2025, considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 6,6% quelle che hanno subìto violenza economica.
La Cassazione è intervenuta nuovamente sulla rilevanza della violenza economica, quale condotta maltrattante ai sensi dell’art. 572 c.p. (sent. 4817/26), confermando la sentenza di condanna nei confronti di un uomo che pretendeva che sua moglie, insegnante, non accettasse le supplenze di italiano e impartisse lezioni di pianoforte solo a casa, quando lui era presente.
Egli spesso si era allontanato da casa lasciando la moglie sola con la figlia, senza neanche i soldi per le medicine e la privava anche del denaro per la cura personale, tenendola completamente assoggettata dal punto di vista economico. La denigrava continuamente, le rivolgeva ingiurie, anche alla presenza della figlia minore e ne ostacolava la frequentazione con i genitori, ai quali era vietato entrare a casa, isolandola dagli effetti dalle amicizie.
Secondo la Suprema Corte, i Giudici d’appello hanno ampiamente argomentato come il ricorrente oltre alle continue aggressioni verbali, psicologiche e fisiche, realizzasse violenze economiche, avendola privata sistematicamente di risorse finanziarie, avendole impedito di svolgere attività lavorativa retribuita e avendo realizzato un controllo assoluto sulle disponibilità economiche familiari.
Questa pronuncia rappresenta un ulteriore passo per la tutela dell’autonomia, dell’integrità e della libertà individuale, in un’ottica di parità di genere.
Un applauso alla Cassazione!
Post scritto da @avvcrespi
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