Lo stato di disoccupazione determinato dalla scelta volontaria di abbandonare un rapporto di lavoro non integra una situazione di oggettiva impossibilitĂ di fare fronte al dovere di mantenimento dei figli.
Salvo prova contraria, si presume che colui che da le dimissioni lo faccia nella concreta prospettiva di svolgere un’attività lavorativa differente che gli assicuri però un reddito uguale o maggiore, atto a consentirgli di mantenere inalterato il proprio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento incombenti sull’adulto genitore.
Lo chiarisce la Cassazione con la recentissima ordinanza che rigetta il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello di Palermo che - nonostante l’uomo avesse rassegnato le dimissioni dal lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione - aveva confermato a suo carico un contributo al mantenimento della figlia di €300,00 e il 70% delle spese straordinarie, come deciso dal Tribunale.
La Corte d’Appello, infatti, proprio tenendo conto del profilo professionale altamente specializzato dell’uomo che aveva dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la P.A. per dedicarsi allo svolgimento della professione forense, rigettava la richiesta di riduzione del contributo, tenendo conto delle complessive capacità reddituali delle parti e delle esigenze legate all’età della minore.
L’uomo, d’altra parte non aveva in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato le ragioni poste a fondamento delle dimissioni e pertanto anche la Cassazione confermava il ragionamento della Corte d’Appello di Palermo: la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente svolto risultava il frutto di una libera determinazione che si presumeva essere stato ragionato e non irrazionale. E in ogni caso.. gli Ermellini ricordano che anche l’eventuale stato di disoccupazione (incolpevole) del genitore non fa comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, deve quantificarsi sulla scorta della capacità lavorativa generica.
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