Avv. Maria Grazia Di Nella ✨Da anni al servizio delle famiglie e dei minori.
Fondatrice dello Studio Di Nella, da oltre 20 anni Maria Grazia si dedica con passione a supportare chi affronta momenti difficili: crisi familiari, tutela dei minori, delle persone fragili e violenza domestica.
Una costanza che nasce dall’esperienza, una preparazione che nasce dal continuo aggiornamento e un’impegno che arriva dal cuore.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
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Accompagnamo da oltre 20 anni chi affronta momenti di fragilità.
Ci occupiamo di diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica, successioni e molto altro.. dietro ad ogni caso c’è una storia vera, fatta di emozioni, paure, rinascite. E noi ci siamo.
I nostri valori sono: equilibrio, ambizione, empatia e determinazione.
Con competenza, passione e un team unito, tutto al femminile.
Perché il diritto non è solo legge: accogliere, ascoltare, rispettare, supportare e studiare.
Questi sono solo alcuni dei verbi che raccontano il nostro modo di lavorare.

#avvdinella #studiolegale
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Cosa succede all’assegno di mantenimento dopo la separazione, quando si inizia una nuova relazione?

Con la recente ordinanza la Cassazione chiarisce che la nuova convivenza PUO’ incidere concretamente sul diritto all’assegno divorzile!

Se stabile e caratterizzata da una vera condivisione economica, va considerata nella valutazione complessiva delle condizioni delle parti.

➡ Nel caso arrivato in Cassazione, la Corte di Appello di Venezia poneva a carico del marito l’onere di corrispondere € 700,00 mensili per ciascuna delle due figlie ed € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. L’uomo impugnava la decisione, affermando che non solo il matrimonio era durato meno di un anno; la moglie aveva redditi propri, una casa di proprietà e l’aiuto della famiglia d’origine ma la donna aveva iniziato una nuova convivenza stabile con un uomo economicamente benestante, con cui condivideva spese e stile di vita!

⚖️ La Cassazione non la pensa come Venezia: occorre rivalutare ma anche controllare i calcoli dell’assegno per le figlie minori : l’importo era ridotto in modo immotivato, basandosi solo sull’età e senza tenere conto delle reali esigenze e del contributo di ciascun genitore.

🔁 Il procedimento dovrà quindi tornare alla Corte d’Appello di Venezia , che dovrà valutare di nuovo tutti gli elementi: i redditi reali, la convivenza more uxorio e, soprattutto, l’interesse primario delle figlie.
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Vi auguriamo buone vacanze! 🏖️Lo studio sarà chiuso dall’1 al 31 agosto! ☀️
Se volete prenotare il vostro primo appuntanto con noi a settembre scriveteci alla mail studio@dinellalex.it anche se siamo in vacanza vi risponderemo 🥰

#studiolegale #dinellalex #avvdinella
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📜 Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aggiornato: ora è 13.659,64 euro annui. In ambito penale, il limite sale ulteriormente di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

⚖️ Il patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto con il D.P.R. 115/2002 e garantisce la possibilità di affrontare una causa, sia civile che penale, a coloro che si trovano in difficoltà economiche. Questo istituto permette di poter essere assistiti da un legale senza dover sostenere le spese legali.

📈 L’aumento, pari al 6,4%, riflette la variazione dell’indice ISTAT così da garantire un accesso effettivo alla giustizia!

👨‍👩‍👧‍👦 Nella maggior parte dei casi, per valutare il diritto al beneficio si considera il reddito complessivo del nucleo familiare convivente. Tuttavia, se ci sono conflitti d’interesse o la causa riguarda diritti strettamente personali, quali ad esempio le cause di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, viene considerato solo il reddito personale del richiedente.

🚨 In alcuni procedimenti penali, riconosciuti dall’ordinamento giuridico come particolarmente gravi e pregiudizievoli, come quelli per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, la vittima ha sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito e patrimonio.

📄 Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un’autocertificazione con i dati reddituali del richiedente e se richiesto, dei conviventi! Attenzione: le dichiarazioni devono essere veritiere! E il legale incaricato deve essere aggiornato in caso di variazioni di reddito, da comunicarsi nel termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla domanda o dall’ultima variazione comunicata.

👩‍⚖️ Infine, l’avvocato cui viene conferito il mandato deve essere scelto tra coloro che sono iscritti nell’albo per il patrocinio a spese dello Stato.

✅ Questo aggiornamento è un piccolo ma importante passo per rendere la giustizia davvero accessibile a tutte e tutti!
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➡ Cosa accade se la moglie che riceve in comodato dal marito un immobile per abitarlo e per utilizzarlo durante le visite al figlio lo affitta a terzi?
➡ il Tribunale di Grosseto con la sentenza 606/2025 conferma l’orientamento costante per cui il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all`art. 1804 c.c., può senz`altro recedere dal contratto, causandone l`estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l`obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno;
➡ in particolare, l’affitto a terzi costituisce un abuso dell’immobile oggetto del comodato dovendo la moglie servirsi della cosa per la specifica esigenza di abitarla per esercitare il diritto di visita.
➡ Pertanto, il Tribunale di Grosseto afferma che iI trasferimento della donna in altra abitazione e la di lei intenzione di affittare a terzi l`immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale fiduciario con il comodante sono condotte idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l`immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.
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Un padre era stato accusato di non aver mai versato il mantenimento in favore del figlio minore (300 euro mensili), previsto da un provvedimento del giudice civile.
In primo grado, il Tribunale lo aveva ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto, rilevando, da un lato, che il minore aveva comunque ricevuto regali, dall’altro, che le spese erano state in parte sostenute da altri familiari dell’uomo.

Proponeva ricorso il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod, pen. e illogicità della motivazione, poiché mancavano gli indici dimostrativi della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento dell’imputato.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (sent. n. 15785/25).

Sostiene, in primo luogo, che l’omesso pagamento dell’assegno protratto nel tempo non può considerarsi tenue: se la condotta è abituale e reiterata (“prolungata”) non vi può essere tenuità del fatto (art. 131-bis, comma 3 c.p.).

Inoltre, secondo la Suprema Corte, i regali non equivalgono al mantenimento: donare oggetti, fare acquisti per il figlio o contribuire informalmente al suo sostentamento non sono sufficienti per ritenere adempiuto l’obbligo di mantenimento.

Anche il pagamento da parte di terzi non libera l’obbligato: se i nonni o altri parenti intervengono per garantire il mantenimento del minore, questo non esonera il genitore obbligato dalla responsabilità penale prevista dall’art. 570-bis c.p.. In buona sostanza l’obbligo di mantenimento ha natura personale e inderogabile, e con qualsiasi forma di elusione, si commette reato.

Del pari inconferente, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento effettuato nella sentenza impugnata al forte legame affettivo esistente tra padre e figlio: tale elemento non è previsto per l’integrazione del delitto contestato.

Secondo voi è giusto ritenere il genitore responsabile, anche se il figlio ha ricevuto supporto dai parenti dell’obbligato?

Post scritto da @avvcrespi

#minori #genitori #mantenimento
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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1928/2025) ha stabilito che, in rispetto del principio di proporzionalità, se l’assegno di mantenimento per i figli è pari a circa la metà dello stipendio del genitore, va ridotto.
➡️ Nel caso specifico, un padre divorziato era stato obbligato a versare €600 al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonostante percepisse uno stipendio di €1.300,00. La madre, invece, aveva un reddito doppio rispetto al suo. L’uomo aveva modificato il proprio ruolo da socio a dipendente per ottenere una retribuzione fissa, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto “irrilevante” questo cambiamento, confermando l’assegno già stabilito anni prima in sede di separazione.
➡️ Secondo la Cassazione, però, il principio di proporzionalità (art. 337-ter c.c.) non può essere ignorato: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in base alle rispettive possibilità economiche.
➡️ La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di secondo grado, evidenziando che un assegno che incide per quasi metà dello stipendio del genitore non è sostenibile né equo, soprattutto in presenza di forti disparità economiche tra i genitori.
🔗 Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Cecilia Gaudenzi: un click sul link in bio ed uno su Blog.
❓E poi se volete tornate qui e ditemi: siete d’accordo?
#DirittoDiFamiglia #AssegnoDiMantenimento #Cassazione #Proporzionalità #Separazione #Divorzio #Genitori #Figli #Giustizia #StudioLegale #Legge #CorteDiCassazione
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Il figlio 27 enne, laureato e con partita IVA, non ha più diritto al mantenimento anche se i redditi che dichiara sono molto bassi!

Il ragazzo pluri maggiorenne che ha concluso la sua formazione si presume infatti autonomo dal punto di vista economico e la partita IVA è segno di un potenziale professionale.

Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Torino con l’ordinanza notificata in data 16 luglio 2025 adita da un padre contro un provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Verbania in sede di divorzio che aveva confermato il mantenimento del figlio di 26 anni e l’assegnazione della casa familiare alla madre.

La madre, infatti, si era opposta alla richiesta di revoca del padre, dicendo che il figlio si dava da fare ma era difficile farsi strada. Il Tribunale le da ragione e in via temporanea confermava il mantenimento al ragazzo ma ne disponeva la testimonianza, ritenendo che la sua allegata indipendenza economica dovesse essere indagata.

Il padre reclamava il provvedimento provvisorio riferendo che il ragazzo si era laureato nel 2021, aveva quasi 27 anni, era titolare di partita IVA da tempo, aveva una stanza che usava come ufficio ed era in fase di consolidamento della clientela.
Inoltre nelle more della decisione del reclamo il ragazzo per ben tre volte non si presentava a rendere testimonianza adducendo “impegni professionali”.

La Corte d’Appello non ha dubbi! Richiamando la Cassazione, revoca il mantenimento al ragazzo con decorrenza dalla domanda nonchè l’assegnazione della casa ribadendo che in presenza di un figlio in età adulta, in possesso di adeguata formazione e inserito nel mondo del lavoro, si presume il raggiungimento dell`autosufficienza economica in assenza di qualsiasi disabilità, impedimento o percorso di studi incompleto.

Il maggiorenne, una volta completato il percorso formativo scelto, deve dimostrare di aver intrapreso azioni concrete per raggiungere l`autonomia economica, inclusa l`attiva ricerca di opportunità lavorative offerte dal mercato, anche ridimensionando le proprie aspirazioni se necessario.
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➡️ Con l’Ordinanza del 6 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha riaffermato un principio fondamentale in tema di possesso familiare: anche in caso di crisi coniugale, l’allontanamento volontario da casa non equivale a rinuncia al possesso, né legittima lo spoglio da parte dell’altro coniuge.

➡️Il Giudice ha accolto la richiesta di un marito, ordinando la reintegrazione nel possesso dell`immobile dopo che la moglie aveva interrotto le trattative, depositato ricorso per separazione e cambiato la serratura, impedendo l`ingresso del coniuge.

➡️Il Giudice valorizza alcuni elementi fattuali decisivi, il ricorrente, infatti:

– non aveva mai formalmente rinunciato alla detenzione dell’immobile;

– era in possesso delle chiavi dell’abitazione fino al momento dello spoglio;

– aveva comunicato tramite i propri legali che l’allontanamento era solo temporaneo e finalizzato ad agevolare il percorso separativo, non costituendo un “rilascio” della casa familiare. Inoltre, la promessa di non entrare senza preavviso di 24 ore configurava una modalità convenzionale e rispettosa della convivenza familiare, non una rinuncia al potere di fatto sull’immobile.

➡️Tutti questi elementi, hanno portato il Giudice a riconoscere la persistenza di una situazione possessoria tutelabile, la cui interruzione unilaterale, mediante il cambio della serratura da parte della moglie, ha integrato uno spoglio vietato.

➡️ Alla luce di quanto sopra il Giudice ha condannato la resistente alla reintegrazione del ricorrente nella codetenzione qualificata dell’immobile nonché alla rifusione delle spese di lite.

🔗 Vuoi leggere l’approfondimento dell`Avv. Maria Zaccara? un click sul link in bio ed uno su Blog.
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Affidamento super-esclusivo al padre perché la persistente ed elevata conflittualità coniugale è tale da pregiudicare l`interesse dei minori e rendere impraticabile l’affido condiviso e la madre ha agito con comportamento altamente pregiudizievole.

Così si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 16274 del 17 giugno 2025 che ha respinto il ricorso di una madre che in forte conflitto con l’ex marito, in sede di divorzio vedeva stravolto l’assetto genitoriale disposto in separazione.

Durante il procedimento di divorzio, infatti, il padre preoccupato per i figli, chiedeva di avere il collocamento dei figli e stante l’impossibilità di gestirli insieme alla madre, il cambio di affidamento.

Disposta CTU genitoriale e l’audizioni dei minori, emergeva che la donna non riusciva a tutelare i figli dal conflitto coniugale, li faceva partecipi della lotta, non gestiva il figlio che accumulava tantissime assenze da scuola, rifiutava di iscrivere la figlia alla scuola media da sempre frequentata con il solo motivo di andare contro al padre, non accoglieva la richiesta di far seguire i figli da uno psicologo.

Il Tribunale quindi disponeva l’affidamento super-esclusivo dei minori al padre, che appariva più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità ma lasciava l’assegnazione della casa familiare alla donna e le riconosceva anche un assegno divorzile di €1.000, più un contributo di mantenimento per i figli di €600 ciascuno.

Ma la sentenza non piaceva all’uomo che adiva la Corte d’Appello che concludeva confermandogli l’affidamento super/esclusivo ma manteneva l’assegnazione della casa alla madre pur revocando alla donna l’assegno divorzile.

Impugnata dalla donna la decisione, la Cassazione riteneva legittime perchè ben motivate le decisioni in merito ai minori ma invece cassava con rinvio le questioni sull’assegno divorzile: la situazione lavorativa della donna era precaria e il reddito molto basso. Milano dovrà rivalutare la situazione della donna!

#DirittoDiFamiglia #AffidamentoMinori #AssegnoDivorzile #ConflittoGenitoriale #CasaFamiliare #MantenimentoFigli #TutelaMinori
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Risarcita con € 10.000,00 la moglie tradita pubblicamente proprio quando la coppia stava cercando un bambino.

Dopo anni di relazione, una coppia di ballerini professionisti nel 2000 apriva una scuola di ballo e contemporaneamente continuava a partecipare a gare di ballo nazionali ed internazionali.

Nel 2007 la coppia si sposava e poco dopo- in prospettiva di avere un bambino - l’uomo chiedeva alla moglie di rinunciare alla carriera agonistica e di iniziare una serie di accertamenti per una eventuale PMA.

Nell’autunno 2011 la donna però scopriva dal cellulare una relazione extraconiugale del marito con una allieva della scuola di ballo, e successivamente trovava tra la biancheria un biglietto d’amore dell’amante.

L’uomo si scusava ma la donna ben presto si rendeva conto che l’uomo continuava la relazione con la giovane allieva e che il tradimento era oggetto di pettegolezzi e maldicenze, visto che l’uomo e l’allieva si scambiavano abbracci, baci coccole, ecc anche durante le gare di ballo a cui partecipavano.

Alla donna non rimaneva di andarsene da casa ed intraprendere un giudizio di separazione che si concludeva con l’addebito a carico del marito.

Forte dell’addebito, la donna chiedeva l’applicazione delle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da morte del congiunto e per il danno patrimoniale da diffamazione.

Inutile la difesa del marito: la circostanza che la moglie dopo due anni si fosse rifatta una vita con un nuovo compagno e una nuova scuola di ballo non diminuiva la gravità del comportamento agito in lesione dell’onore, della dignità personale e della salute della donna.

Il Tribunale da ragione alla donna perché l’agito dell’uomo ha superato la normale tollerabilità generando maldicenze e pettegolezzi ma non applica le tabelle richieste: il tradimento non può essere equiparato al dolore derivante dalla perdita di una persona cara.

Il criterio risarcitorio non potrà che essere equitativo ex articolo 1226 cc: €10.000,00 oltre interessi e spese di causa per altri €5000,00.
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Il diritto di utilizzare la casa al mare nei mesi estivi riconosciuto e regolato dai coniugi in sede di separazione consensuale non si configura come diritti di abitazione né come un’assegnazione trascrivibile nei registri immobiliari. Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 26 giugno 2025 con cui ha rigettato la richiesta avanzata da una donna che – in base a un accordo di separazione consensuale omologato nel 2005 – rivendicava il diritto di abitazione su una villetta al mare nei mesi di agosto e settembre, per anni riconosciutole e poi improvvisamente impeditole.
La donna lamentava che il marito - che le aveva concesso la possibilità di fare rientro a Siracusa almeno d’estate come risarcimento per le sofferenze subite - dopo anni di rispetto dell’accordo, nel 2010 aveva diviso l’immobile con pareti fisse, limitandole l’uso di una sola porzione e poi nell’estate 2022 le aveva impedito completamente l’ingresso cambiando le chiavi dell’abitazione.
La donna, pertanto, che si era vista costretta ad affittare un’altra casa per il periodo estivo, adiva il Tribunale di Siracusa chiedendo il risarcimento per l’impedimento al godimento dell’immobile e il danno psicologico subito.
Ma il Tribunale respingeva tutte le domande della donna negando che l’accordo di separazione le avesse riconosciuto un diritto di abitazione: il diritto di abitazione, previsto dagli artt. 1022 e ss. c.c., richiede infatti stabilità, continuità e trascrizione nei registri immobiliari, elementi assenti nel caso in esame.
Non è un diritto reale ma un diritto personale atipico di godimento, limitato nel tempo e con finalità turistico-ricreativa, non riconducibile a un bisogno abitativo stabile, opponibile nei limiti del titolo, ma privo dei caratteri di assolutezza e tipicità dei diritti reali.
Attenzione agli accordi e a come regolate l’utilizzo delle seconde case!
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In caso di contestazioni circa il reddito ed il patrimonio personale e comune dei coniugi, il tribunale deve disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull`effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Questo è previsto dal comma 9 dell’art. 5 della L. Div. 898/1970 che si applica in via analogica anche ai giudizi separativi.
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 16087/2025, ha affermato che il Giudice di merito nel disporre le indagini a mezzo di polizia tributaria ha in via generale ampia discrezionalità ma quando vengono dedotti fatti precisi e circostanziati in ordine all`incompletezza o all`inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della Polizia Tributaria!
Non può rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell`assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.
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La resistenza dell’avvocato a restituire al cliente atti e documenti costituisce illecito disciplinare!

Solo la corrispondenza riservata può essere trattenuta e trasmessa al nuovo difensore.

Lo ha chiarito il CNF con una recente sentenza che ha punito l’avvocato che una volta ricevuto dal cliente la remissione del mandato - in attesa di vedersi pagati gli onorari - non restituiva al cliente atti e documenti relativi al mandato professionale.

Nello specifico, l`avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso con un nuovo avvocato.

A fronte di ciò, il cliente segnalava all’Ordine degli Avvocati tale professionista rivendicando il proprio diritto a ricevere la documentazione e lamentando la violazione del diritto alla difesa e … aveva ragione!

Il CNF ribadisce che:

- L’avvocato, una volta terminato l’incarico o revocato il mandato, può trattenere soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all`art."48 - ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito.
- Il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
- Trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l`avvocato e ostacola l`effettivo esercizio del diritto.
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Crescere in un ambiente violento può essere deleterio per un minore perché potrebbe distruggere il suo equilibrio e segnarlo per sempre.

La Cassazione torna a parlare di violenza assistita e lo fa con due sentenze importanti (n. 17857 e n. 18985 del 2025).

Con la prima la Suprema Corte afferma che la tutela dei bambini non può dipendere da perizie o segni visibili: è la reiterazione delle violenze, la loro presenza continua e invasiva, a determinare la gravità.

Quando un minore assiste a più episodi di maltrattamenti, anche se non ne è il bersaglio diretto, il rischio per il suo sviluppo psico-fisico è reale. E per configurare l’aggravante non servono “prove cliniche”, ma un quadro probatorio solido: testimonianze, fotografie, racconti coerenti.

Entrambe le sentenze precisano che non basta una singola aggressione per l’aggravante: la violenza assistita sussiste se il minore è coinvolto in più occasioni come spettatore alla violenza contro un genitore.

Con queste pronunce, la Corte ribadisce un principio essenziale: proteggere un bambino significa guardare il contesto in cui cresce, poiché potenzialmente distruttivo anche quando la violenza non lo colpisce direttamente.

E tu cosa ne pensi? Basta una sola scena di violenza per lasciare un segno indelebile? O serve che il trauma sia ripetuto davanti ai suoi occhi?

Post scritto da @avvcrespi

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#maltrattamenti #minori #genitori
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Corso di inglese del figlio? Il rimborso spetta anche senza accordo preventivo tra i genitori.
Con l’Ordinanza n. 17017/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulle spese straordinarie per i figli. Il genitore che anticipa i costi di un corso di inglese privato ha diritto al rimborso dell’altro genitore, anche senza il suo consenso preventivo.
Secondo la Cassazione, imparare l’inglese è ormai una consuetudine sociale radicata, tanto da rendere queste spese “ordinarie” per diffusione e utilità. Perciò, non serve l’assenso preventivo per chiedere il rimborso.
Il caso nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo della madre, dopo che l’ex marito si era rifiutato di rimborsare spese per riguardanti il corso privato di inglese frequentato dal figlio, delle visite mediche prescritte dal medico di base e dei lavori urgenti presso l’abitazione assegnata a seguito di un furto.
Dopo la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo emesso, l’uomo ricorreva in secondo grado che, riformando la decisione del Giudice di Pace, revocava il titolo esecutivo. La donna ricorreva pertanto in Cassazione che sottolineava che le spese ordinarie, prevedibili e ricorrenti (come quelle sopra elencate) non richiedono accordo preventivo e che anche le spese straordinarie “vere” possono essere rimborsate senza accordo, se sono nell’interesse del minore.
In conclusione pertanto, se la spesa è utile, prevedibile e in linea con lo stile di vita del figlio, va rimborsata anche in assenza di un sì formale dell’altro genitore.
📌 Una pronuncia importante per tanti genitori separati: tutelare l’interesse dei figli resta la priorità.
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