Il Giudice per quantificare l`assegno di mantenimento spettante al coniuge, quale non sia addebitabile la separazione, e ai figli minori o non autonomi economicamente deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza! Il tenore di vita, infatti, è determinante per identificare la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente.
Successivamente dovrà accertare le disponibilità patrimoniali dell`onerato considerando non soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute dalla coppia, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco!
Il Giudice a tal fine dispone di strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l`emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria espressamente oggi previsti anche dalla Riforma Cartabia.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un uomo nei cui confronti sia Tribunale di Vasto sia la Corte d’Apello dell’Aquila aveva addebitato la separazione (a causa dei molteplici tradimenti e di un’ultima relazione extraconiugale stabile e continuativa poi esitata in convivenza) e posto a carico il mantenimento della moglie nonostante le dichiarazioni fiscali riportassero redditi minimi, sulla scorta della presenza di un divario economico tra le capacità reddituali delle parti.
Ritenendo ingiuste le decisioni, l’uomo arrivava in Cassazione ma anche in questa sede si vede ribadito che il tenore di vita decisamente alto e la circostanza che fosse amministratore unico di una SRL, titolare di un bar, ristorante e sala da ballo nonché commerciante di prodotti alimentari all`estero e percettore di rendite immobiliari faceva presumere la presenza di redditi non dichiarati e quindi da indagare con la polizia tributaria.
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