Con la sentenza n. 19715/2025, la Cassazione chiarisce che il mancato versamento delle spese straordinarie previste in sede di separazione o divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 bis c.p..
Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile e il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche e sanitarie. La difesa contestava che il mancato pagamento delle spese straordinarie potesse assumere rilievo penale, ritenendo che tale inadempimento avesse natura meramente civilistica.
La Cassazione respinge tale tesi, affermando che il reato può essere integrato non solo dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma anche dall’omesso versamento delle spese straordinarie, qualora siano previste in un titolo giudiziale o in un accordo omologato e siano riconducibili a esigenze fondamentali dei figli.
Secondo la Corte, la fattispecie penale di cui all’art. 570-bis c.p. va ricondotta alla violazione di obblighi economici che discendono dalla solidarietà familiare residuale, anche dopo la cessazione del matrimonio. Le spese straordinarie, quando relative a bisogni certi o imprevedibili, ma rilevanti e indispensabili (come cure mediche, istruzione, spese scolastiche), costituiscono parte integrante dell’obbligo di mantenimento.
Il mancato adempimento assume rilevanza penale se grave e protratto nel tempo, tale da incidere concretamente sull’equilibrio economico della famiglia e sul livello di vita dei figli.
Quindi il reato ex art. 570-bis c.p. può essere integrato anche dall’omesso pagamento delle spese straordinarie, in quanto parte essenziale degli obblighi di assistenza familiare in senso lato.
Secondo te è corretto punire penalmente il mancato pagamento delle spese straordinarie?
Post scritto da @avvcrespi
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#spese #mantenimento #cassazione
Ma siete una forza della natura!! Ho aperto il box domande anonime per consentire anche di essere più liberi nei pensieri ma .. nessun ha condiviso un pensiero sulle vacanze appena trascorse 😂
Siete veramente già tutti belli pronti per ricominciare?!😳
Sembra proprio di si!
C’è chi vuole riprendere gli studi scegliendo un Master, chi vuole approfondire la Riforma Cartabia, chi modificare un accordo raggiunto…chi ancora organizzare una festa di compleanno!!
Ci date una carica incredibile! Grazie per la vostra presenza attenta.
Buon rientro a tutti 🩷
#studiolegale
Dott.ssa Elisa Cazzaniga ✨Abilitata all`esercizio della professione forense nel mese di giugno 2025, si dedica alla protezione dei diritti dei minori, collaborando con lo studio in maniera professionale e attenta per assicurare il benessere e la tutela dei più fragili.
#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
Il 24enne che ha concluso il ciclo di studi e ha anche svolto - seppur per un periodo - un’attività lavorativa ha dimostrato di essere un grado di mantenersi e quindi non ha più diritto all’assegnazione della casa familiare.
Lo ha chiarito il Tribunale di Asti accogliendo la domanda di un padre proprietario di un immobile che era stato assegnato alla moglie in sede di separazione in quanto collocataria del figlio minore. Con il passare degli anni, infatti, il figlio aveva ampiamente superato la maggiore età e finiti gli studi aveva anche trovato un’occupazione, anche se temporanea, acquisendo una certa autonomia economica.
Nonostante la madre avesse sostenuto che il ragazzo avesse perso il lavoro e quindi fosse in quel momento dipendente da lei, richiamando la giurisprudenza più recente che ha evidenziato che non sia possibile prolungare indefinitamente tale diritto come forma di sostegno economico, il Tribunale di Asti ha ordinato alla donna la restituzione dell’abitazione all’ex marito proprietario.
L’istituto dell’assegnazione serve esclusivamente a tutelare la stabilità abitativa del figlio fino a quando questo è minorenne o non autosufficiente; venuto meno il motivo che giustificava l’assegnazione, il diritto di godimento dell’immobile da parte del genitore collocatario cessa, rendendo l’occupazione dell’appartamento senza titolo.
Il diritto di assegnazione della casa coniugale, infatti, non è un sostegno economico a tempo indeterminato per il figlio ormai adulto.
Negata invece la domanda di condanna all’indennitá di occupazione richiesta dal padre a carico dell’ex moglie perché non ha provato che il ritardo nel rilascio dell’immobile gli ha fatto perdere occasioni di locazione o vendita a terzi.
Un minore viene condannato per vari reati, tra cui sequestro di persona e vi0lenza se$$uale, poiché – con altri coimputati, prima e al fine di commettere vi0lenza se$$uale - intimava con violenza alla parte offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave; poco dopo la obbligava a m@sturb@rsi.
Presenta ricorso per cassazione, contestando la condanna per sequestro di persona, perché dovrebbe ritenersi assorbito nella vi0lenza se$$uale.
La Corte giudica il ricorso parzialmente fondato: il comportamento dell’imputato - per quanto astrattamente idoneo ad integrare il sequestro di persona per l’avvenuta privazione della libertà personale - è assorbito nella successiva condotta di vi0lenza se$$uale. Infatti, il sequestro di persona concorre con la vi0lenza se$$uale quando la privazione della libertà personale non si esaurisce nella costrizione - attuata per compiere gli atti se$$uali - ma si prolunga prima o dopo tale costrizione (sent. 21566/25).
Quindi, il sequestro di persona è assorbito nella vi0lenza se$$uale, quando la privazione della libertà personale si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abu$o se$$uale, come avvenuto nel caso di specie, per la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abu$o o la contestuale cessazione delle suddette condotte.
La Corte di Appello riconosce che l’imputato (con il suo pugno al volto parato a stento dalla persona offesa e con le esplicite minacce di ulteriori percosse) abbia costretto un ragazzo a chiudere a chiave il bagno e a m@sturb@rsi: egli ha potuto uscire dal bagno dopo che i coimputati hanno desistito dalle pretese di ulteriori atti se$$uali, andando via.
Non argomenta in ordine al trascorso tempo apprezzabile (anteriore e successivo) tra vi0lenza se$$uale e la privazione della libertà personale, affermando apoditticamente che “altro tempo è certamente trascorso tra l’intimazione … e l’abuso se$$uale”.
Risultato? Annullamento con rinvio.
Siete d’accordo con questo ragionamento?
Post scritto da @avvcrespi
#minori #cassazione
Avv. Cecilia Gaudenzi ✨Esperta in diritto delle persone, offre un supporto legale su misura, pensato per minori e adulti che vivono momenti di fragilità o vulnerabilità. Il suo approccio unisce una solida preparazione giuridica a un`attenzione sincera per gli aspetti umani delle situazioni, mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni.
#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
Ti stai separando e stai pensando di prelevare la metà delle somme presenti su di un conto cointestato. Prima di farlo poniti queste domande: Hai mai versato qualche importo su questo conto cointestato? Che spese devi affrontare? Familiari o spese personali?
Il Tribunale di Napoli ha appena ordinato ad un ex marito la restituzione delle somme prelevate da un conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente dallo stipendio della moglie insegnante.
Il giudice ha ritenuto provata, tramite documentazione e lista movimenti, la provenienza esclusiva delle somme dal lavoro della ricorrente, respingendo le eccezioni sollevate dall’uomo, che non ha dimostrato alcuna contribuzione al conto, né che il denaro prelevato fosse stato usato per esigenze familiari. Il conto era stato qualificato dagli stessi coniugi come “conto di risparmio”, distinto da altro conto cointestato usato per le spese familiari.
Il prelievo era avvenuto quando la crisi coniugale era conclamata tanto che l’uomo era già uscito da casa e naturalmente in assenza del consenso della titolare effettiva, pertanto veniva ritenuto indebito.
Richiamando i principi di diritto - art. 1854 e 1298 c.c. - e la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 4066/2009, 26991/2013, 18540/2013), il Tribunale ha affermato che nei rapporti interni la cointestazione formale non implica comunione sostanziale, se viene dimostrata la provenienza esclusiva delle somme da uno dei contitolari.
Il Tribunale ha quindi condannato l’ex coniuge alla restituzione della somma prelevata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in €237,00 per spese vive e €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Avv.Maria Zaccara ✨Da sempre appassionata di diritto della persona, dei minori e della famiglia, ha scelto di specializzarsi in questo ambito con competenza e sensibilità. Convinta che il diritto non sia solo tecnica, ma anche ascolto e comprensione, attribuisce grande valore all’empatia come strumento essenziale per accompagnare al meglio i clienti. Crede in un diritto in continua evoluzione e per questo continua a formarsi e aggiornarsi, con l’obiettivo di offrire un supporto competente, umano e sempre attento alle reali esigenze delle persone.
#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
Non sempre trattenere è forza.
A volte è paura, altre volte è solo abitudine.
Lasciare andare, invece… richiede fiducia. In sé stessi, negli altri, nel tempo.. aprendosi a ciò che verrà.
E forse è proprio lì che si misura la vera forza: nella scelta di non aggrapparsi a ciò che non ha più spazio per crescere.
E voi? State approfittando della pausa estiva per lasciare andare? Cosa state imparando?
#avvdinellas #forza
Avvocato Alice Di Lallo con esperienza nel diritto di famiglia e dei minori, con particolare attenzione ai casi internazionali, componente della Commissione Codice Rosso dell`Ordine degli avvocati di Milano, si dedica con passione alla tutela delle persone e dei legami familiari.
#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
➡ Il genitore separato che versa al figlio maggiorenne non autonomo economicamente un assegno di mantenimento ha diritto di sapere se sta proseguendo negli studi e se il figlio nega tale informazione ha diritto di saperlo dall’Universitá.
🙅♀️ Il caso: una figlia di 31 anni ancora mantenuta dai genitori divorziati, negava al padre ogni informazione in merito al proprio percorso di studi arrivando anche rifiutare di comunicare se si fosse o meno laureata.
➡ Il padre quindi faceva richiesta di accesso agli atti all’Università di Pisa chiedendo di avere la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e gli votazioni; c) l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.
L’uomo riferiva di essere divorziato e di non avere modo di aver notizie dalla figlia che però continuava a mantenere.
➡ L`Università rifiutava la richiesta dell’uomo riferendo che le informazioni erano condivisibili solo previo consenso della studente che si era, però, opposta. L’Università, infatti, riteneva preminente nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza dello studente.
➡ L’uomo allora ricorreva al TAR contro tale diniego e si vedeva riconosciuto il suo diritto! Anche in assenza della pendenza di un giudizio il suo diritto all’accesso agli è giustificato dal fatto che versa ancora il mantenimento alla figlia trentunenne e ha interesse a comprendere se sta davvero frequentando l`università.
L’uomo quindi potrà sapere se la figlia è iscritta, se e quando ha sostenuto esami e se è laureata.
Non avrà invece diritto a conoscere il voto degli esami o della laurea, dato irrilevante ai fini di un giudizio di revoca del mantenimento del figlio maggiorenne.
Sentenza che farà discutere ma riporta l’attenzione ad un argomento importante: il principio di autoresponsabilità dei figli maggiorenni.
Avv. Maria Grazia Di Nella ✨Da anni al servizio delle famiglie e dei minori.
Fondatrice dello Studio Di Nella, da oltre 20 anni Maria Grazia si dedica con passione a supportare chi affronta momenti difficili: crisi familiari, tutela dei minori, delle persone fragili e violenza domestica.
Una costanza che nasce dall’esperienza, una preparazione che nasce dal continuo aggiornamento e un’impegno che arriva dal cuore.
#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato
Con il compimento dei 14 anni i minori possono avere rapporti se22uali e la legge italiana ne regola quindi le possibili conseguenze: possibilità di accesso anche alle minorenni alla pillola del giorno dopo, possibilità di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare di potersi sottoporre all’aborto senza il consenso dei genitori ma anche di partorire e riconoscere il bambino anche prima del compimento dei 16 anni.
Di questo e di molti altri aspetti inerenti la maternità delle minorenni parlo nella mia ultima intervista a firma di @labebesangi su F da oggi in edicola!
#avvdinella
Accompagnamo da oltre 20 anni chi affronta momenti di fragilità.
Ci occupiamo di diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica, successioni e molto altro.. dietro ad ogni caso c’è una storia vera, fatta di emozioni, paure, rinascite. E noi ci siamo.
I nostri valori sono: equilibrio, ambizione, empatia e determinazione.
Con competenza, passione e un team unito, tutto al femminile.
Perché il diritto non è solo legge: accogliere, ascoltare, rispettare, supportare e studiare.
Questi sono solo alcuni dei verbi che raccontano il nostro modo di lavorare.
#avvdinella #studiolegale
Cosa succede all’assegno di mantenimento dopo la separazione, quando si inizia una nuova relazione?
Con la recente ordinanza la Cassazione chiarisce che la nuova convivenza PUO’ incidere concretamente sul diritto all’assegno divorzile!
Se stabile e caratterizzata da una vera condivisione economica, va considerata nella valutazione complessiva delle condizioni delle parti.
➡ Nel caso arrivato in Cassazione, la Corte di Appello di Venezia poneva a carico del marito l’onere di corrispondere € 700,00 mensili per ciascuna delle due figlie ed € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. L’uomo impugnava la decisione, affermando che non solo il matrimonio era durato meno di un anno; la moglie aveva redditi propri, una casa di proprietà e l’aiuto della famiglia d’origine ma la donna aveva iniziato una nuova convivenza stabile con un uomo economicamente benestante, con cui condivideva spese e stile di vita!
⚖️ La Cassazione non la pensa come Venezia: occorre rivalutare ma anche controllare i calcoli dell’assegno per le figlie minori : l’importo era ridotto in modo immotivato, basandosi solo sull’età e senza tenere conto delle reali esigenze e del contributo di ciascun genitore.
🔁 Il procedimento dovrà quindi tornare alla Corte d’Appello di Venezia , che dovrà valutare di nuovo tutti gli elementi: i redditi reali, la convivenza more uxorio e, soprattutto, l’interesse primario delle figlie.
L’educazione educazione sessuale è “affare” di noi adulti. Non possiamo nasconderci. I ragazzi ci chiedono di superare la nostra immaturità e codardia e dare risposta alle loro domande.
Una tra le più delicate è “Cosa significa essere maschio o femmina?” Uno dei percorsi più faticosi che potremmo essere chiamati ad affrontare è la decisione dei nostri ragazzi del cambio del genere.
L’argomento è serio e molto complesso ma l’ho affrontato nella mia ultima intervista su F a firma di @labenesangi
Scopri come funziona il percorso di cambiamento di genere, quali sono i diritti dei minori transgender e cosa prevede oggi la legge in Italia.
#educazionesessuale #educarealrispetto
#nopregiudizi
#minoritransgender
📜 Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aggiornato: ora è 13.659,64 euro annui. In ambito penale, il limite sale ulteriormente di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
⚖️ Il patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto con il D.P.R. 115/2002 e garantisce la possibilità di affrontare una causa, sia civile che penale, a coloro che si trovano in difficoltà economiche. Questo istituto permette di poter essere assistiti da un legale senza dover sostenere le spese legali.
📈 L’aumento, pari al 6,4%, riflette la variazione dell’indice ISTAT così da garantire un accesso effettivo alla giustizia!
👨👩👧👦 Nella maggior parte dei casi, per valutare il diritto al beneficio si considera il reddito complessivo del nucleo familiare convivente. Tuttavia, se ci sono conflitti d’interesse o la causa riguarda diritti strettamente personali, quali ad esempio le cause di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, viene considerato solo il reddito personale del richiedente.
🚨 In alcuni procedimenti penali, riconosciuti dall’ordinamento giuridico come particolarmente gravi e pregiudizievoli, come quelli per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, la vittima ha sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito e patrimonio.
📄 Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un’autocertificazione con i dati reddituali del richiedente e se richiesto, dei conviventi! Attenzione: le dichiarazioni devono essere veritiere! E il legale incaricato deve essere aggiornato in caso di variazioni di reddito, da comunicarsi nel termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla domanda o dall’ultima variazione comunicata.
👩⚖️ Infine, l’avvocato cui viene conferito il mandato deve essere scelto tra coloro che sono iscritti nell’albo per il patrocinio a spese dello Stato.
✅ Questo aggiornamento è un piccolo ma importante passo per rendere la giustizia davvero accessibile a tutte e tutti!
➡ Cosa accade se la moglie che riceve in comodato dal marito un immobile per abitarlo e per utilizzarlo durante le visite al figlio lo affitta a terzi?
➡ il Tribunale di Grosseto con la sentenza 606/2025 conferma l’orientamento costante per cui il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all`art. 1804 c.c., può senz`altro recedere dal contratto, causandone l`estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l`obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno;
➡ in particolare, l’affitto a terzi costituisce un abuso dell’immobile oggetto del comodato dovendo la moglie servirsi della cosa per la specifica esigenza di abitarla per esercitare il diritto di visita.
➡ Pertanto, il Tribunale di Grosseto afferma che iI trasferimento della donna in altra abitazione e la di lei intenzione di affittare a terzi l`immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale fiduciario con il comodante sono condotte idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l`immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.
Un padre era stato accusato di non aver mai versato il mantenimento in favore del figlio minore (300 euro mensili), previsto da un provvedimento del giudice civile.
In primo grado, il Tribunale lo aveva ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto, rilevando, da un lato, che il minore aveva comunque ricevuto regali, dall’altro, che le spese erano state in parte sostenute da altri familiari dell’uomo.
Proponeva ricorso il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod, pen. e illogicità della motivazione, poiché mancavano gli indici dimostrativi della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento dell’imputato.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (sent. n. 15785/25).
Sostiene, in primo luogo, che l’omesso pagamento dell’assegno protratto nel tempo non può considerarsi tenue: se la condotta è abituale e reiterata (“prolungata”) non vi può essere tenuità del fatto (art. 131-bis, comma 3 c.p.).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, i regali non equivalgono al mantenimento: donare oggetti, fare acquisti per il figlio o contribuire informalmente al suo sostentamento non sono sufficienti per ritenere adempiuto l’obbligo di mantenimento.
Anche il pagamento da parte di terzi non libera l’obbligato: se i nonni o altri parenti intervengono per garantire il mantenimento del minore, questo non esonera il genitore obbligato dalla responsabilità penale prevista dall’art. 570-bis c.p.. In buona sostanza l’obbligo di mantenimento ha natura personale e inderogabile, e con qualsiasi forma di elusione, si commette reato.
Del pari inconferente, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento effettuato nella sentenza impugnata al forte legame affettivo esistente tra padre e figlio: tale elemento non è previsto per l’integrazione del delitto contestato.
Secondo voi è giusto ritenere il genitore responsabile, anche se il figlio ha ricevuto supporto dai parenti dell’obbligato?
Post scritto da @avvcrespi
#minori #genitori #mantenimento