La Cassazione si è pronunciata su un caso di presunti atti persecutori e lesioni aggravati dalla finalità di discriminazione razziale contestati a una ragazza di età inferiore ai 14 anni.
I genitori di uno studente delle scuole medie avevano presentato denuncia nei confronti della compagna di classe, accusandola di aver sottoposto il figlio, nel corso del triennio scolastico, a una serie di minacce, molestie e aggressioni fisiche.
Secondo lâaccusa, le condotte si sarebbero protratte nel tempo e sarebbero consistite anche in ripetuti insulti a sfondo razziale e unâaggressione che aveva causato lesioni guaribili in sei giorni.
Il GUP del Tribunale per i minorenni riteneva integrati i fatti contestati, ma dichiarava il non luogo a procedere perchĂŠ lâindagata, al momento delle condotte, non aveva ancora compiuto 14 anni e, quindi, non era imputabile.
La difesa ha impugnato la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo, da un lato, che il procedimento si fosse svolto davanti a un giudice incompetente e, dallâaltro, contestando la ricostruzione dei fatti, la configurabilitĂ degli atti persecutori e dellâaggravante della discriminazione razziale.
La Cassazione, però, non ha esaminato nessuno di questi motivi: la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti di un minore infraquattordicenne non può essere impugnata con ricorso diretto per cassazione, ma soltanto con appello (ord. n. 23625/26).
Per questo motivo ha qualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dâappello di Napoli, che sarĂ il giudice chiamato a pronunciarsi sulle censure della difesa.
Ora, chi non ha ancora compiuto 14 anni può essere protagonista di condotte estremamente gravi, capaci di provocare profonde conseguenze. La non imputabilità non rende meno allarmanti i fatti contestati, ma impone di affrontarli con vari strumenti.
Secondo voi, lâetĂ inferiore ai 14 anni dovrebbe essere ripensata nei casi di condotte particolarmente gravi?
Post scritto da @avvcrespi
#minori #bullismo
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