La Corte di Cassazione ha recentemente pronunciato una sentenza sul reato di maltrattamenti (sent. n. 893/26) e, in particolare, sulla violenza assistita.
Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, condannavano un uomo per il reato di maltrattamenti e altri reati.
Il difensore dell’imputato presentava ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aggravante della violenza assistita, perché il figlio aveva assistito solo a due episodi occasionali di aggressione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo, illustrando alcuni rilevanti principi.
Errato è il riferimento alla “occasionalità” degli episodi di violenza che si sono verificati in presenza del minore: va valutata, infatti, la “qualità” degli stessi e non la “quantità”. In particolare, vanno considerate l’idoneità a determinare uno stato di sofferenza e le modalità di realizzazione della violenza.
La violenza domestica ha natura di reato di pericolo astratto e, quindi, non è richiesta la verifica sull’idoneità in concreto, ma sull’astratta offensività.
In buona sostanza, occorre valutare che gli episodi siano tali da creare il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore.
E nei giudizi di merito i due episodi di violenza (cui il piccolo aveva assistito) erano stati giudicati qualitativamente di intensità offensiva tale da porre in pericolo il sano sviluppo psico-fisico dello stesso.
Del resto, la letteratura scientifica indica che i bambini che assistono alla violenza mostrano una maggiore probabilità di sintomi ansiosi, depressivi, disturbi post-traumatici, difficoltà scolastiche e problemi nelle relazioni interpersonali.
E voi cosa ne pensate? Meglio la quantità o la qualità?
Post scritto da @avvcrespi
Se volete leggere l’articolo completo, un click sul link in bio e poi blog penale
...