Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per reato di cui all’art. 527, comma 2 cp, che punisce la realizzazione di atti osceni commessi “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano”.
Egli, nei pressi di un parcheggio e nelle immediate vicinanze della fermata dell’autobus, ponendosi in piedi davanti a una minore, si denudava e poi si masturbav@ arrivando a porre il proprio membr0 nud0 a poca distanza del volto della stessa.
L’imputato presentava ricorso per cassazione che veniva giudicato infondato.
Ai fini dell’integrazione del fatto, occorre che gli atti osceni siano realizzati nei luoghi indicati dalla norma e che sia appurato il pericolo che a detti atti assistano minori.
Quanto al primo elemento, i luoghi abitualmente frequentati da minori sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (scuole, parchi, impianti
sportivi, ludoteche) o per elezione specifica, scelti dai minori come punto abituale di incontro, ove si trattengono per un termine non breve.
Occorre inoltre accertare che dal fatto derivi il pericolo che i minori assistano a detti atti. L’elemento soggettivo della fattispecie è il dolo generico (consapevolezza di compiere gli atti in uno dei luoghi indicati dalla norma).
Il giudice, pertanto, deve appurare, al momento del fatto, l’effettiva presenza di uno o più minori in uno dei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che poi concretamente nessuno vi abbia effettivamente assistito.
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati: hanno ritenuto che la fermata di un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, anche in relazione all’orario (le 14, dopo la fine delle lezioni), fosse un luogo abitualmente frequentato dai minori; inoltre, una minore aveva assistito al compimento degli atti.
Se non fosse stato condannato, sarebbe stato un’ingiustizia, non trovate?
Post scritto da @avvcrespi
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