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DIRITTO DI FAMIGLIA ITALIANO

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Famiglia in senso stretto ed originario significa piccola comunità di “persone che abitano nella stessa casa”; il diritto che ne regola i rapporti è l’insieme di norme di rango nazionale ed internazionale aventi ad oggetto proprio la disciplina di tali persone legate tra loro, a seconda dei casi, da un vincolo coniugale, da una scelta di convivenza, da un’unione civile, da un legame di parentela o di affinità̀.

 

Lo Studio Legale Di Nella, nello specifico, offre consulenza e assistenza nei seguenti ambiti:

Sono quegli accordi con i quali i futuri sposi regalano in anticipo i loro rapporti personali e patrimoniali in caso di separazione/divorzio. Aggi ancora considerati invalidi, essi hanno, però, sempre più un forte valore probatorio.

Il termine matrimonio indica sia l’atto mediante il quale viene fondata la società coniugale, quanto il rapporto giuridico che ne deriva in capo agli sposi. Il Legislatore, infatti, disciplina entrambi i profili in tema di validità ed effetti che ne derivano (diritti e doveri dei coniugi, effetti patrimoniali, effetti diritto successorio ecc.)

Sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio).

L’unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. In Italia l’istituto giuridico dell’unione civile è regolato dalla cosiddetta Legge Cirinnà.

Con la riforma del diritto di famiglia si è sostituito il concetto di potestà genitoriale, inteso come potere dei genitori sui figli, con responsabilità genitoriale, inteso come dovere dei genitori nei confronti dei figli di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Istituto che determina l’allentamento del vincolo coniugale e, conseguentemente, l’affievolirsi dei diritti e doveri a carico di ciascun coniuge che è autorizzato e vivere separato dall’altro. I diritti di carattere patrimoniale possono convertirsi nell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e/o del coniuge. A differenza del divorzio, il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati, non scioglie il vincolo matrimoniale che può essere in qualsiasi momento nuovamente confermato con una riconciliazione.

 

La separazione legale può essere richiesta anche solo da un coniuge e può essere:

 

  • consensuale: quando i coniugi si accordano su tutte le condizioni della separazione, l’accordo viene redatto sottoforma di ricorso ovvero di accordo di negoziazione assistita e depositati in Tribunale ovvero in Procura. Tali accordi saranno rispettivamente oggetto di omologa da parte del Tribunale ovvero di Nulla Osta da parte della Procura della Repubblica ma in entrambi i casi saranno un titolo esecutivo.

 

  • giudiziale: quando tra i coniugi non vi sia accordo su tutti gli aspetti relativi alla separazione, anche solo un coniuge può richiedere al Tribunale dell’ultima residenza comune che sia emessa sentenza di separazione delegando all’organismo giuridico tutte le decisioni inerenti. Si ricordi che le condizioni di separazione sono tutti sempre modificabili dal Tribunale su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

E’ l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostruita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile mentre si parla di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Con l’introduzione del “divorzio breve” esso può essere chiesto decorsi 6 mesi- in caso di   separazione consensuale- ovvero 12 mesi-in caso di separazione giudiziale- dalla data dell’Udienza Presidenziale.

 

Il divorzio può essere:

 

  • congiunto: quando i coniugi si accordano su tutte le condizioni del divorzio, l’accordo viene redatto sottoforma di ricorso ovvero di accordo di negoziazione assistita e depositati in Tribunale ovvero in Procura. Tali accordi verranno recepiti in una sentenza emessa dal Tribunale ovvero in un accordo di negoziazione oggetto di Nulla Osta da parte della Procura della Repubblica ma in entrambi i casi gli accordi saranno un titolo esecutivo.

 

  • contenzioso: quando i coniugi non raggiungono un accordo sulle condizioni relative al divorzio, anche un solo coniuge può chiedere al Tribunale lo scioglimento del vincolo e la decisione viene rimessa al Tribunale, che deciderà in composizione collegiale con Sentenza.

Si ricordi che le disposizioni della Sentenza di divorzio possono essere modificate o revocata dal Tribunale su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

Anche il rapporto tra le coppie di fatto (o more uxorio) ossia le coppie il cui legame non è fondato sul matrimonio, può cessare e in tal caso occorrerà risolvere questioni relative ai figli (equiparati ai figli nati all’interno del matrimonio), all’abitazione familiare e a rapporti patrimoniali e personali della coppia.

E’ uno istituto che disciplina una differente modalità di negoziazione tesa alla risoluzione dei conflitti familiari con lo scopo specifico di trovare un accordo, senza dove ricorrere a procedimenti giudiziari.

Sono quei provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. I presupposti per poterli richiedere sono l’abituale coabitazione e una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica.

E’ un provvedimento economico che viene disposto dal Giudice ovvero previsto dalle parti come frutto di un accordo tra loro e consiste nel versamento di una somma periodica di denaro da parte di uno dei due coniugi generalmente all’altro coniuge quale contributo alle necessità materiali dei figli e/o del coniuge economicamente debole.

E’ una modalità attraverso la quale ciascun genitore non più unito all’altro contribuisce alle spese necessarie alla vita dei propri figli non mediante il versamento di un contributo economico mensile ma, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze.

Nel momento in cui viene meno la coppia, occorre disciplinare il regime di affido ed il collocamento dei minori. La regola generale è quella dell’ affido condiviso, ovvero la ripartizione tendenzialmente paritaria tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori indipendentemente dalla permanenza dei figli con ciascun genitore.

 

  • L’affido esclusivo: è disposto solo quando l’affidamento all’altro coniuge è contrario all’interesse del minore. L’affidamento esclusivo, non esclude, però, l’altro genitore dalla responsabilità condivisa relativamente alle “decisioni di maggiore interesse”, tra cui ad esempio la salute.

 

  • L’affido superesclusivo: è quel tipo di affidamento che demanda anche le “decisioni di maggiore interesse” al genitore affidatario rimanendo in capo all’altro genitore un diritto/dovere di monitoraggio senza alcun potere decisionale sul figlio.

Per collocamento dei figli minori si intende il tempo di permanenza degli stessi presso i genitori. Il collocamento si distingue in:

 

  • collocamento prevalente: quando i figli minori vengono collocati prevalente presso un genitore e viene riconosciuto all’altro genitore un diritto di visita, più o meno ampio.

 

  • collocamento alternato: si intende la gestione dell’affido condiviso con permanenza paritetica dei figli presso entrambi i genitori.

Sono quelle azioni previste nel codice civile esercitabili in caso di filiazione matrimoniale e sono: l’azione di “reclamo dello stato di figlio” (art. 239 c.c.) e quella di “contestazione dello stato di figlio” (art. 240 c.c.).

 

La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio.

 

Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.

 

Con “l’azione di reclamo”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per diverse ragioni indicate tassativamente nell’art. 239 c.c. mentre con “l’azione di contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative – su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.

Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può essere tale a seguito di sentenza del Tribunale che, accertato il legame biologico, dichiari lo “status” di figlio. legittimati ad agire sono il genitore che ha riconosciuto, il figlio, il P.M

Tale azione consente al figlio inizialmente non riconosciuto di godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”.

E’ una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita.

 

Se il figlio è già stato riconosciuto, si dovrà prima fare cadere la legittimità, con un’azione di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento.

Lo Studio offre consulenza ed assistenza legale in merito alla Legge 40 del 2004 che prevede il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie eterosessuali stabilmente conviventi, accertando la presenza dei requisiti soggettivi richiesti.

Rappresenta un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico con la finalità di ottenere una sentenza giudiziale che stabilisce che la persona che si riteneva discendere da un’altra, in realtà, non è legata alla stessa biologicamente.