logo dark logo light logo
  • CABINET D’AVOCATS DI NELLA
  • EQUIPE 
    • AVV. MARIA GRAZIA DI NELLA
    • AVV. ALICE DI LALLO
    • AVV. ANGELA BRANCATI
    • AVV. MARIA ZACCARA
    • AVV. CECILIA GAUDENZI
  • COLLABORATEURS
    • AVOCATS
    • MÉDIATEURS CULTURELS
  • COMPETENCES JURIDIQUES
    • DROIT ITALIEN DE LA FAMILLE
    • DROIT INTERNATIONAL DE LA FAMILLE
    • DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
    • DROIT DES MINEURS
    • DROIT DES SUCCESSIONS ET DES DONATIONS
    • DROIT DES PERSONNES
    • DROIT DE L’IMMIGRATION
  • ADRESSES ET CONTACTS
  • FRANÇAIS
Mobile Logo
  • CABINET D’AVOCATS DI NELLA
  • EQUIPE 
    • AVV. MARIA GRAZIA DI NELLA
    • AVV. ALICE DI LALLO
    • AVV. ANGELA BRANCATI
    • AVV. MARIA ZACCARA
    • AVV. CECILIA GAUDENZI
  • COLLABORATEURS
    • AVOCATS
    • MÉDIATEURS CULTURELS
  • COMPETENCES JURIDIQUES
    • DROIT ITALIEN DE LA FAMILLE
    • DROIT INTERNATIONAL DE LA FAMILLE
    • DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
    • DROIT DES MINEURS
    • DROIT DES SUCCESSIONS ET DES DONATIONS
    • DROIT DES PERSONNES
    • DROIT DE L’IMMIGRATION
  • ADRESSES ET CONTACTS
  • FRANÇAIS

riforma cartabia Tag

Home  /  Posts tagged "riforma cartabia"

Sorry, no posts matched your criteria.

Ricerca gli articoli

ARTICOLI DI INTERESSE

    Sorry, no posts matched your criteria.

LE CATEGORIE

  • DIRITTI DEI MINORI (40)
  • DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE (1)
  • DIRITTO DELLE PERSONE (32)
  • DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (10)
  • DIRITTO DI FAMIGLIA (360)
  • DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE (2)
  • DIRITTO PATRIMONIALE DI FAMIGLIA (10)
  • DIRITTO PENALE (52)
  • LIFE COACH (7)
  • Non classifié(e) (0)
  • PSICOLOGIA (14)

GLI AUTORI

  •    Avv. Alice Di Lallo
  •    Avv. Angela Brancati
  •    Avv. Cecilia Gaudenzi
  •    Avv. Maria Grazia Di Nella
  •    Avv. Maria Zaccara
  •    Margherita Mingardo
  •    Studio Legale Di Nella
  •    Studio Legale Di Nella

I TAG

accordi addebito addebito della separazione adozione affidamento assegno assegno divorzile assegno mantenimento casa casa familiare cognome coniuge coniugi covid-19 diritto di famiglia diritto penale divorzio donne famiglia figli figlio genitori lavoro maltrattamenti maltrattamenti in famiglia mamma mantenimento mantenimento figli matrimonio mediazione familiare minore minori nonni papà pma procreazione medicalmente assistita reato relazione riforma cartabia separazione spese straordinarie tradimento trasferimento violenza violenza domestica

GLI ARCHIVI

Da Instagram

➡️ Con l’Ordinanza del 6 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha riaffermato un principio fondamentale in tema di possesso familiare: anche in caso di crisi coniugale, l’allontanamento volontario da casa non equivale a rinuncia al possesso, né legittima lo spoglio da parte dell’altro coniuge.

➡️Il Giudice ha accolto la richiesta di un marito, ordinando la reintegrazione nel possesso dell`immobile dopo che la moglie aveva interrotto le trattative, depositato ricorso per separazione e cambiato la serratura, impedendo l`ingresso del coniuge.

➡️Il Giudice valorizza alcuni elementi fattuali decisivi, il ricorrente, infatti:

– non aveva mai formalmente rinunciato alla detenzione dell’immobile;

– era in possesso delle chiavi dell’abitazione fino al momento dello spoglio;

– aveva comunicato tramite i propri legali che l’allontanamento era solo temporaneo e finalizzato ad agevolare il percorso separativo, non costituendo un “rilascio” della casa familiare. Inoltre, la promessa di non entrare senza preavviso di 24 ore configurava una modalità convenzionale e rispettosa della convivenza familiare, non una rinuncia al potere di fatto sull’immobile.

➡️Tutti questi elementi, hanno portato il Giudice a riconoscere la persistenza di una situazione possessoria tutelabile, la cui interruzione unilaterale, mediante il cambio della serratura da parte della moglie, ha integrato uno spoglio vietato.

➡️ Alla luce di quanto sopra il Giudice ha condannato la resistente alla reintegrazione del ricorrente nella codetenzione qualificata dell’immobile nonché alla rifusione delle spese di lite.

🔗 Vuoi leggere l’approfondimento dell`Avv. Maria Zaccara? un click sul link in bio ed uno su Blog.

41 3
Open
➡️ Con l’Ordinanza del 6 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha riaffermato un principio fondamentale in tema di possesso familiare: anche in caso di crisi coniugale, l’allontanamento volontario da casa non equivale a rinuncia al possesso, né legittima lo spoglio da parte dell’altro coniuge.

➡️Il Giudice ha accolto la richiesta di un marito, ordinando la reintegrazione nel possesso dell'immobile dopo che la moglie aveva interrotto le trattative, depositato ricorso per separazione e cambiato la serratura, impedendo l'ingresso del coniuge.

➡️Il Giudice valorizza alcuni elementi fattuali decisivi, il ricorrente, infatti:

– non aveva mai formalmente rinunciato alla detenzione dell’immobile;

– era in possesso delle chiavi dell’abitazione fino al momento dello spoglio;

– aveva comunicato tramite i propri legali che l’allontanamento era solo temporaneo e finalizzato ad agevolare il percorso separativo, non costituendo un “rilascio” della casa familiare. Inoltre, la promessa di non entrare senza preavviso di 24 ore configurava una modalità convenzionale e rispettosa della convivenza familiare, non una rinuncia al potere di fatto sull’immobile.

➡️Tutti questi elementi, hanno portato il Giudice a riconoscere la persistenza di una situazione possessoria tutelabile, la cui interruzione unilaterale, mediante il cambio della serratura da parte della moglie, ha integrato uno spoglio vietato.

➡️ Alla luce di quanto sopra il Giudice ha condannato la resistente alla reintegrazione del ricorrente nella codetenzione qualificata dell’immobile nonché alla rifusione delle spese di lite.

🔗 Vuoi leggere l’approfondimento dell'Avv. Maria Zaccara?  un click sul link in bio ed uno su Blog.

Per noi avvocati il mese di luglio è come il mese di dicembre! L’imminente chiusura dello studio nel mese di agosto è vissuta dai clienti come “la fine del mondo”! Tutti vogliono partire per le vacanze, più leggeri. Ecco allora la corsa all’accordo., al deposito del ricorso per separazione, all’invio di una lettera di apertura dei trattative… insomma per noi Avvocati luglio è un tour de force che ci impegna più che mai!!
Ma anche in questi giorni di fatica, troviamo il tempo per per sorridere con voi di noi e delle nostre ansie !! Ecco le frasi che in questi giorni affiorano più spesso nella nostra mente.. 🤣
Quanti come noi? Ti ritrovi anche tu?

186 26
Open
Per noi avvocati il mese di luglio è come il mese di dicembre! L’imminente chiusura dello studio nel mese di agosto è vissuta dai clienti come “la fine del mondo”! Tutti vogliono partire per le vacanze, più leggeri. Ecco allora la corsa all’accordo., al deposito del ricorso per separazione, all’invio di una lettera di apertura dei trattative… insomma per noi Avvocati luglio è un tour de force che ci impegna più che mai!! 
Ma anche in questi giorni di fatica, troviamo il tempo per per sorridere con voi di noi e delle nostre ansie !! Ecco le frasi che in questi giorni affiorano più spesso nella nostra mente.. 🤣
Quanti come noi? Ti ritrovi anche tu?

Affidamento super-esclusivo al padre perché la persistente ed elevata conflittualità coniugale è tale da pregiudicare l`interesse dei minori e rendere impraticabile l’affido condiviso e la madre ha agito con comportamento altamente pregiudizievole.

Così si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 16274 del 17 giugno 2025 che ha respinto il ricorso di una madre che in forte conflitto con l’ex marito, in sede di divorzio vedeva stravolto l’assetto genitoriale disposto in separazione.

Durante il procedimento di divorzio, infatti, il padre preoccupato per i figli, chiedeva di avere il collocamento dei figli e stante l’impossibilità di gestirli insieme alla madre, il cambio di affidamento.

Disposta CTU genitoriale e l’audizioni dei minori, emergeva che la donna non riusciva a tutelare i figli dal conflitto coniugale, li faceva partecipi della lotta, non gestiva il figlio che accumulava tantissime assenze da scuola, rifiutava di iscrivere la figlia alla scuola media da sempre frequentata con il solo motivo di andare contro al padre, non accoglieva la richiesta di far seguire i figli da uno psicologo.

Il Tribunale quindi disponeva l’affidamento super-esclusivo dei minori al padre, che appariva più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità ma lasciava l’assegnazione della casa familiare alla donna e le riconosceva anche un assegno divorzile di €1.000, più un contributo di mantenimento per i figli di €600 ciascuno.

Ma la sentenza non piaceva all’uomo che adiva la Corte d’Appello che concludeva confermandogli l’affidamento super/esclusivo ma manteneva l’assegnazione della casa alla madre pur revocando alla donna l’assegno divorzile.

Impugnata dalla donna la decisione, la Cassazione riteneva legittime perchè ben motivate le decisioni in merito ai minori ma invece cassava con rinvio le questioni sull’assegno divorzile: la situazione lavorativa della donna era precaria e il reddito molto basso. Milano dovrà rivalutare la situazione della donna!

#DirittoDiFamiglia #AffidamentoMinori #AssegnoDivorzile #ConflittoGenitoriale #CasaFamiliare #MantenimentoFigli #TutelaMinori

60 0
Open
Affidamento super-esclusivo al padre perché la persistente ed elevata conflittualità coniugale è tale da pregiudicare l'interesse dei minori e rendere impraticabile l’affido condiviso e la madre ha agito con comportamento altamente pregiudizievole.

Così si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 16274 del 17 giugno 2025 che ha respinto il ricorso di una madre che in forte conflitto con l’ex marito, in sede di divorzio vedeva stravolto l’assetto genitoriale disposto in separazione. 

Durante il procedimento di divorzio, infatti, il padre preoccupato per i figli, chiedeva di avere il collocamento dei figli e stante l’impossibilità di gestirli insieme alla madre, il cambio di affidamento.

Disposta CTU genitoriale e l’audizioni dei minori, emergeva che la donna non riusciva a tutelare i figli dal conflitto coniugale, li faceva partecipi della lotta, non gestiva il figlio che accumulava tantissime assenze da scuola, rifiutava di iscrivere la figlia alla scuola media da sempre frequentata con il solo motivo di andare contro al padre, non accoglieva la richiesta di far seguire i figli da uno psicologo.

Il Tribunale quindi disponeva l’affidamento super-esclusivo dei minori al padre, che appariva più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità ma lasciava l’assegnazione della casa familiare alla donna e le riconosceva anche un assegno divorzile di €1.000, più un contributo di mantenimento per i figli di €600 ciascuno.

Ma la sentenza non piaceva all’uomo che adiva la Corte d’Appello che concludeva confermandogli l’affidamento super/esclusivo ma manteneva l’assegnazione della casa alla madre pur revocando alla donna l’assegno divorzile.

Impugnata dalla donna la decisione, la Cassazione riteneva legittime perchè ben motivate le decisioni in merito ai minori ma invece cassava con rinvio le questioni sull’assegno divorzile: la situazione lavorativa della donna era precaria e il reddito molto basso. Milano dovrà rivalutare la situazione della donna! 

#DirittoDiFamiglia #AffidamentoMinori #AssegnoDivorzile #ConflittoGenitoriale #CasaFamiliare #MantenimentoFigli #TutelaMinori

Risarcita con € 10.000,00 la moglie tradita pubblicamente proprio quando la coppia stava cercando un bambino.

Dopo anni di relazione, una coppia di ballerini professionisti nel 2000 apriva una scuola di ballo e contemporaneamente continuava a partecipare a gare di ballo nazionali ed internazionali.

Nel 2007 la coppia si sposava e poco dopo- in prospettiva di avere un bambino - l’uomo chiedeva alla moglie di rinunciare alla carriera agonistica e di iniziare una serie di accertamenti per una eventuale PMA.

Nell’autunno 2011 la donna però scopriva dal cellulare una relazione extraconiugale del marito con una allieva della scuola di ballo, e successivamente trovava tra la biancheria un biglietto d’amore dell’amante.

L’uomo si scusava ma la donna ben presto si rendeva conto che l’uomo continuava la relazione con la giovane allieva e che il tradimento era oggetto di pettegolezzi e maldicenze, visto che l’uomo e l’allieva si scambiavano abbracci, baci coccole, ecc anche durante le gare di ballo a cui partecipavano.

Alla donna non rimaneva di andarsene da casa ed intraprendere un giudizio di separazione che si concludeva con l’addebito a carico del marito.

Forte dell’addebito, la donna chiedeva l’applicazione delle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da morte del congiunto e per il danno patrimoniale da diffamazione.

Inutile la difesa del marito: la circostanza che la moglie dopo due anni si fosse rifatta una vita con un nuovo compagno e una nuova scuola di ballo non diminuiva la gravità del comportamento agito in lesione dell’onore, della dignità personale e della salute della donna.

Il Tribunale da ragione alla donna perché l’agito dell’uomo ha superato la normale tollerabilità generando maldicenze e pettegolezzi ma non applica le tabelle richieste: il tradimento non può essere equiparato al dolore derivante dalla perdita di una persona cara.

Il criterio risarcitorio non potrà che essere equitativo ex articolo 1226 cc: €10.000,00 oltre interessi e spese di causa per altri €5000,00.

147 14
Open
Risarcita con € 10.000,00 la moglie tradita pubblicamente proprio quando la coppia stava cercando un bambino.

Dopo anni di relazione, una coppia di ballerini professionisti nel 2000 apriva una scuola di ballo e contemporaneamente continuava a partecipare a gare di ballo nazionali ed internazionali.

Nel 2007 la coppia si sposava e poco dopo-  in prospettiva di avere un bambino - l’uomo chiedeva alla moglie di rinunciare alla carriera agonistica e di iniziare una serie di accertamenti per una eventuale PMA.

Nell’autunno 2011 la donna però scopriva dal cellulare una relazione extraconiugale del marito con una allieva della scuola di ballo, e successivamente trovava  tra la biancheria un biglietto d’amore dell’amante.

L’uomo si scusava ma la donna ben presto si rendeva conto che l’uomo continuava la relazione con la giovane allieva e che il tradimento era oggetto di pettegolezzi e maldicenze, visto che l’uomo e l’allieva si scambiavano abbracci, baci coccole, ecc anche durante le gare di ballo a cui partecipavano.

Alla donna non rimaneva di andarsene da casa ed intraprendere un giudizio di separazione che si concludeva con l’addebito a carico del marito.

Forte dell’addebito, la donna chiedeva l’applicazione delle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da morte del congiunto e per il danno patrimoniale da diffamazione.

Inutile la difesa del marito: la circostanza che la moglie dopo due anni si fosse rifatta una vita con un nuovo compagno e una nuova scuola di ballo non diminuiva la gravità del comportamento agito in lesione dell’onore, della dignità personale e della salute della donna.

Il Tribunale da ragione alla donna perché l’agito dell’uomo ha superato la normale tollerabilità generando maldicenze e pettegolezzi ma non applica le tabelle richieste: il tradimento non può essere equiparato al dolore derivante dalla perdita di una persona cara.

Il criterio risarcitorio non potrà che essere equitativo ex articolo 1226 cc: €10.000,00 oltre interessi e spese di causa per altri €5000,00.

Il diritto di utilizzare la casa al mare nei mesi estivi riconosciuto e regolato dai coniugi in sede di separazione consensuale non si configura come diritti di abitazione né come un’assegnazione trascrivibile nei registri immobiliari. Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 26 giugno 2025 con cui ha rigettato la richiesta avanzata da una donna che – in base a un accordo di separazione consensuale omologato nel 2005 – rivendicava il diritto di abitazione su una villetta al mare nei mesi di agosto e settembre, per anni riconosciutole e poi improvvisamente impeditole.
La donna lamentava che il marito - che le aveva concesso la possibilità di fare rientro a Siracusa almeno d’estate come risarcimento per le sofferenze subite - dopo anni di rispetto dell’accordo, nel 2010 aveva diviso l’immobile con pareti fisse, limitandole l’uso di una sola porzione e poi nell’estate 2022 le aveva impedito completamente l’ingresso cambiando le chiavi dell’abitazione.
La donna, pertanto, che si era vista costretta ad affittare un’altra casa per il periodo estivo, adiva il Tribunale di Siracusa chiedendo il risarcimento per l’impedimento al godimento dell’immobile e il danno psicologico subito.
Ma il Tribunale respingeva tutte le domande della donna negando che l’accordo di separazione le avesse riconosciuto un diritto di abitazione: il diritto di abitazione, previsto dagli artt. 1022 e ss. c.c., richiede infatti stabilità, continuità e trascrizione nei registri immobiliari, elementi assenti nel caso in esame.
Non è un diritto reale ma un diritto personale atipico di godimento, limitato nel tempo e con finalità turistico-ricreativa, non riconducibile a un bisogno abitativo stabile, opponibile nei limiti del titolo, ma privo dei caratteri di assolutezza e tipicità dei diritti reali.
Attenzione agli accordi e a come regolate l’utilizzo delle seconde case!

59 1
Open
Il diritto di utilizzare la casa al mare nei mesi estivi riconosciuto e regolato dai coniugi in sede di separazione consensuale non si configura come diritti di abitazione né come un’assegnazione trascrivibile nei registri immobiliari. Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa con la sentenza del 26 giugno 2025 con cui ha rigettato la richiesta avanzata da una donna che – in base a un accordo di separazione consensuale omologato nel 2005 – rivendicava il diritto di abitazione su una villetta al mare nei mesi di agosto e settembre, per anni riconosciutole e poi improvvisamente impeditole. 
La donna lamentava che il marito - che le aveva concesso la possibilità di fare rientro a Siracusa almeno d’estate come risarcimento per le sofferenze subite - dopo anni di rispetto dell’accordo, nel 2010 aveva diviso l’immobile con pareti fisse, limitandole l’uso di una sola porzione e poi nell’estate 2022 le aveva impedito completamente l’ingresso cambiando le chiavi dell’abitazione. 
La donna, pertanto, che si era vista costretta ad affittare un’altra casa per il periodo estivo, adiva il Tribunale di Siracusa chiedendo il risarcimento per l’impedimento al godimento dell’immobile e il danno psicologico subito.
Ma il Tribunale respingeva tutte le domande della donna negando che l’accordo di separazione le avesse riconosciuto un diritto di abitazione: il diritto di abitazione, previsto dagli artt. 1022 e ss. c.c., richiede infatti stabilità, continuità e trascrizione nei registri immobiliari, elementi assenti nel caso in esame. 
Non è un diritto reale ma un diritto personale atipico di godimento, limitato nel tempo e con finalità turistico-ricreativa, non riconducibile a un bisogno abitativo stabile, opponibile nei limiti del titolo, ma privo dei caratteri di assolutezza e tipicità dei diritti reali.
Attenzione agli accordi e a come regolate l’utilizzo delle seconde case!

In caso di contestazioni circa il reddito ed il patrimonio personale e comune dei coniugi, il tribunale deve disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull`effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Questo è previsto dal comma 9 dell’art. 5 della L. Div. 898/1970 che si applica in via analogica anche ai giudizi separativi.
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 16087/2025, ha affermato che il Giudice di merito nel disporre le indagini a mezzo di polizia tributaria ha in via generale ampia discrezionalità ma quando vengono dedotti fatti precisi e circostanziati in ordine all`incompletezza o all`inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della Polizia Tributaria!
Non può rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell`assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.

42 2
Open
In caso di contestazioni circa il reddito ed il patrimonio personale e comune dei coniugi, il tribunale deve disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Questo è previsto dal comma 9 dell’art. 5 della L. Div. 898/1970 che si applica in via analogica anche ai giudizi separativi.
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 16087/2025, ha affermato che il Giudice di merito nel disporre le indagini a mezzo di polizia tributaria ha in via generale ampia discrezionalità ma quando vengono dedotti fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della Polizia Tributaria! 
Non può rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.

La resistenza dell’avvocato a restituire al cliente atti e documenti costituisce illecito disciplinare!

Solo la corrispondenza riservata può essere trattenuta e trasmessa al nuovo difensore.

Lo ha chiarito il CNF con una recente sentenza che ha punito l’avvocato che una volta ricevuto dal cliente la remissione del mandato - in attesa di vedersi pagati gli onorari - non restituiva al cliente atti e documenti relativi al mandato professionale.

Nello specifico, l`avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso con un nuovo avvocato.

A fronte di ciò, il cliente segnalava all’Ordine degli Avvocati tale professionista rivendicando il proprio diritto a ricevere la documentazione e lamentando la violazione del diritto alla difesa e … aveva ragione!

Il CNF ribadisce che:

- L’avvocato, una volta terminato l’incarico o revocato il mandato, può trattenere soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all`art."48 - ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito.
- Il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
- Trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l`avvocato e ostacola l`effettivo esercizio del diritto.

63 2
Open
La resistenza dell’avvocato a restituire al cliente atti e documenti costituisce illecito disciplinare!

Solo la corrispondenza riservata può essere trattenuta e trasmessa al nuovo difensore.

Lo ha chiarito il CNF con una recente sentenza che ha punito l’avvocato che una volta ricevuto dal cliente la remissione del mandato - in attesa di vedersi pagati gli onorari - non restituiva al cliente atti e documenti relativi al mandato professionale.

Nello specifico, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso con un nuovo avvocato.

A fronte di ciò, il cliente segnalava all’Ordine degli Avvocati tale professionista rivendicando il proprio diritto a ricevere la documentazione e lamentando la violazione del diritto alla difesa e … aveva ragione!

Il CNF ribadisce che:

- L’avvocato, una volta terminato l’incarico o revocato il mandato, può trattenere soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all'art."48 - ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito.
- Il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
- Trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l'avvocato e ostacola l'effettivo esercizio del diritto.

Crescere in un ambiente violento può essere deleterio per un minore perché potrebbe distruggere il suo equilibrio e segnarlo per sempre.

La Cassazione torna a parlare di violenza assistita e lo fa con due sentenze importanti (n. 17857 e n. 18985 del 2025).

Con la prima la Suprema Corte afferma che la tutela dei bambini non può dipendere da perizie o segni visibili: è la reiterazione delle violenze, la loro presenza continua e invasiva, a determinare la gravità.

Quando un minore assiste a più episodi di maltrattamenti, anche se non ne è il bersaglio diretto, il rischio per il suo sviluppo psico-fisico è reale. E per configurare l’aggravante non servono “prove cliniche”, ma un quadro probatorio solido: testimonianze, fotografie, racconti coerenti.

Entrambe le sentenze precisano che non basta una singola aggressione per l’aggravante: la violenza assistita sussiste se il minore è coinvolto in più occasioni come spettatore alla violenza contro un genitore.

Con queste pronunce, la Corte ribadisce un principio essenziale: proteggere un bambino significa guardare il contesto in cui cresce, poiché potenzialmente distruttivo anche quando la violenza non lo colpisce direttamente.

E tu cosa ne pensi? Basta una sola scena di violenza per lasciare un segno indelebile? O serve che il trauma sia ripetuto davanti ai suoi occhi?

Post scritto da @avvcrespi

Per leggere l’articolo completo un click su link in bio e poi su blog penale

#maltrattamenti #minori #genitori

127 63
Open
Crescere in un ambiente violento può essere deleterio per un minore perché potrebbe distruggere il suo equilibrio e segnarlo per sempre.
 
La Cassazione torna a parlare di violenza assistita e lo fa con due sentenze importanti (n. 17857 e n. 18985 del 2025).
 
Con la prima la Suprema Corte afferma che la tutela dei bambini non può dipendere da perizie o segni visibili: è la reiterazione delle violenze, la loro presenza continua e invasiva, a determinare la gravità.
 
Quando un minore assiste a più episodi di maltrattamenti, anche se non ne è il bersaglio diretto, il rischio per il suo sviluppo psico-fisico è reale. E per configurare l’aggravante non servono “prove cliniche”, ma un quadro probatorio solido: testimonianze, fotografie, racconti coerenti.
 
Entrambe le sentenze precisano che non basta una singola aggressione per l’aggravante: la violenza assistita sussiste se il minore è coinvolto in più occasioni come spettatore alla violenza contro un genitore.
 
Con queste pronunce, la Corte ribadisce un principio essenziale: proteggere un bambino significa guardare il contesto in cui cresce, poiché potenzialmente distruttivo anche quando la violenza non lo colpisce direttamente.
 
E tu cosa ne pensi? Basta una sola scena di violenza per lasciare un segno indelebile? O serve che il trauma sia ripetuto davanti ai suoi occhi?
 
Post scritto da @avvcrespi
 
Per leggere l’articolo completo un click su link in bio e poi su blog penale
 
#maltrattamenti #minori #genitori
Load More Follow on Instagram

Contactez-nous

Chargement en cours
Questo sito utilizza i cookie per le finalità indicate nella Privacy & Cookie Policy. Proseguendo, ne acconsenti l'utilizzo.OkPrivacy & Cookie Policy