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Avv.
Maria Grazia
Di Nella

Avv. Alice Di Lallo

Avv. Angela Brancati

Avv. Maria Zaccara

Avv. Cecilia Gaudenzi

Dott.ssa Elisa Cazzaniga

Chiara Massa

Da Instagram

Le somme spese da un coniuge per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio e per le future esigenze della famiglia rientrano nell’obbligo di contribuzione reciproca e proporzionale ex artt. 143 e 316-bis c.c. e, pertanto, sono irripetibili.

Anche se dopo pochi mesi la coppia scoppia e inizia la guerra in Tribunale, non sussiste il diritto di un coniuge di chiedere il rimborso all’altro per tali spese, poiché esse si considerano sostenute nell’interesse della famiglia e non costituiscono donazioni fatte in vista di un futuro matrimonio ai sensi dell’articolo 785 Cc, che, se il matrimonio viene annullato, perdono validità.

In questo caso, dopo alcuni anni di convivenza nella casa di proprietà di lui, una coppia decideva di sposarsi: la donna e i di lei genitori si facevano carico in modo pressoché integrale dei costi del matrimonio sia per la cerimonia nuziale che alcune future esigenze della vita familiare anticipando anche la parte del futuro marito che a voce prometteva di restituire appena possibile la sua parte.

Finito dopo pochi mesi il matrimonio, la donna sollecitava il rimborso e a fronte del diniego del marito chiedeva decreto ingiuntivo.

Il marito si opponeva negando ogni debito e richiamando il dovere coniugale reciproco di contribuzione alle spese e il tribunale di Pescara gli dava ragione!

Le somme spese per e post celebrazione del matrimonio non possono essere ripetute a seguito dello scioglimento della coppia salvo diverso accordo scritto tra coniugi!

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Le somme spese da un coniuge per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio e per le future esigenze della famiglia rientrano nell’obbligo di contribuzione reciproca e proporzionale ex artt. 143 e 316-bis c.c. e, pertanto, sono irripetibili.

Anche se dopo pochi mesi la coppia scoppia e inizia la guerra in Tribunale, non sussiste il diritto di un coniuge di chiedere il rimborso all’altro per tali spese, poiché esse si considerano sostenute nell’interesse della famiglia e non costituiscono donazioni fatte in vista di un futuro matrimonio ai sensi dell’articolo 785 Cc, che, se il matrimonio viene annullato, perdono validità.

In questo caso, dopo alcuni anni di convivenza nella casa di proprietà di lui, una coppia decideva di sposarsi: la donna e i di lei genitori si facevano carico in modo pressoché integrale dei costi del matrimonio sia per la cerimonia nuziale che alcune future esigenze della vita familiare anticipando anche la parte del futuro marito che a voce prometteva di restituire appena possibile la sua parte.

Finito dopo pochi mesi il matrimonio, la donna sollecitava il rimborso e a fronte del diniego del marito chiedeva decreto ingiuntivo.

Il marito si opponeva negando ogni debito e richiamando il dovere coniugale  reciproco di contribuzione alle spese e il tribunale di Pescara gli dava ragione!

Le somme spese per e post celebrazione del matrimonio non possono essere ripetute a seguito dello scioglimento della coppia salvo diverso accordo scritto tra coniugi!

➡️ Il danno da abbandono da parte di un genitore ha natura permanente e non può considerarsi automaticamente concluso con la maggiore età. La sofferenza non ha età !!

➡️ Con l’ordinanza n.31552/2024 del 9 dicembre 2024 la Cassazione ha affrontato il tema del risarcimento del danno subito da un figlio da tempo maggiorenne per mancato riconoscimento da parte del padre.

➡️Il caso: un uomo nato nel 1976 si decideva a farsi riconoscere dal padre di cui conosceva l’identità che non lo aveva mai cercato. Il Tribunale di Monza dichiarata la paternità, aveva condannato il padre a un risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal figlio, limitato però al solo periodo della minore età.

➡️Il figlio impugnava la pronuncia ma anche la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, sostenendo che la sofferenza per l’assenza di un genitore sarebbe “maggiormente percepibile” nell’infanzia, e “meno intensa” in età adulta.

➡️ Il figlio non si dava per vinto e adiva la Cassazione che ha chiarito che il danno da abbandono genitoriale ha natura permanente e non può considerarsi automaticamente concluso con la maggiore età. La sofferenza non ha scadenza anagrafica, soprattutto quando l’assenza è prolungata, consapevole e mai interrotta. L’idea che un figlio adulto possa “non percepire più” l’assenza affettiva viene definita astratta e scollegata dalla realtà del caso. Secondo la Cassazione, non solo la relazione non è mai nata, ma il figlio è stato privato anche della possibilità di costruirla: questa impossibilità è, di per sé, il cuore del danno. E la sola attribuzione dello status di figlio non basta a sanare anni di vuoto affettivo.
➡️ Cassata la Sentenza ora la Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione dovrà rivalutare il danno
🔗 Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Maria Zaccara: un click sul link in bio ed uno su Blog.

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➡️ Il danno da abbandono da parte di un genitore ha natura permanente e non può considerarsi automaticamente concluso con la maggiore età. La sofferenza non ha età !!

➡️ Con l’ordinanza n.31552/2024 del 9 dicembre 2024 la Cassazione ha affrontato il tema del risarcimento del danno subito da un figlio da tempo maggiorenne per mancato riconoscimento da parte del padre.

➡️Il caso: un uomo nato nel 1976 si decideva a farsi riconoscere dal padre di cui conosceva l’identità che non lo aveva mai cercato. Il Tribunale di Monza dichiarata la paternità, aveva condannato il padre a un risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal figlio, limitato però al solo periodo della minore età.

➡️Il figlio impugnava la pronuncia ma anche la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, sostenendo che la sofferenza per l’assenza di un genitore sarebbe “maggiormente percepibile” nell’infanzia, e “meno intensa” in età adulta.

➡️ Il figlio non si dava per vinto e adiva la Cassazione che ha chiarito che il danno da abbandono genitoriale ha natura permanente e non può considerarsi automaticamente concluso con la maggiore età. La sofferenza non ha scadenza anagrafica, soprattutto quando l’assenza è prolungata, consapevole e mai interrotta. L’idea che un figlio adulto possa “non percepire più” l’assenza affettiva viene definita astratta e scollegata dalla realtà del caso. Secondo la Cassazione, non solo la relazione non è mai nata, ma il figlio è stato privato anche della possibilità di costruirla: questa impossibilità è, di per sé, il cuore del danno. E la sola attribuzione dello status di figlio non basta a sanare anni di vuoto affettivo.
➡️ Cassata la Sentenza ora la Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione dovrà rivalutare il danno
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Mai cavalcare la rabbia dei clienti! Questa lezione l’ho imparata sulla mia pelle quando fresca di studi e piena di entusiasmo iniziavo la professione in questo ambito del diritto.
La separazione porta con sé molti e difficili cambiamenti e un buon avvocato di diritto di famiglia deve essere chiaro nel rappresentare le difficoltà del percorso di separazione e a non fare propria la “guerra” del cliente. Per questi la competenza nella materia del diritto di famiglia non è sufficiente. Chi si muove in questo ambito deve avere una preparazione multidisciplinare: oltre a conoscere le norme, occorre avere una competenza emotiva per saper accogliere il dolore del cliente, per sapere schermarsi e restare altro dalla situazione che sta tutelando.

Di questo e di molto altro ho parlato con la giornalista @labensangi. Trovate l’intervista sul numero di F oggi in edicola 🩷

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Mai cavalcare la rabbia dei clienti! Questa lezione l’ho imparata sulla mia pelle quando fresca di studi e piena di entusiasmo iniziavo la professione in questo ambito del diritto.
La separazione porta con sé molti e difficili cambiamenti e un buon avvocato di diritto di famiglia deve essere chiaro nel rappresentare le difficoltà del percorso di separazione e a non fare propria la “guerra” del cliente. Per questi la competenza nella materia del diritto di famiglia non è sufficiente. Chi si muove in questo ambito deve avere una preparazione multidisciplinare: oltre a conoscere le norme, occorre avere una competenza emotiva per saper accogliere il dolore del cliente, per sapere schermarsi e restare altro dalla situazione che sta tutelando. 

Di questo e di molto altro ho parlato con la giornalista @labensangi. Trovate l’intervista sul numero di F oggi in edicola 🩷

Anche agli studenti del secondo ciclo di istruzione sarà vietato l’utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, in orario scolastico.

Lo ha sancito il Ministero dell’Istruzione e del merito con la circolare n. 3393 del 16 giugno 2025 dopo aver spiegato che tale intervento è necessario alla luce degli effetti negativi dell’uso eccessivo o non corretto dello smartphone e dei social media sulla salute, sul benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche.

Importanti studi anche Internazionali hanno, infatti, rilevato un preoccupate calo nel rendimento scolastico, una significativa diffusione di fenomeni di dipendenza con conseguente incapacità di controllare l’uso degli smartphone (oltre il 25% degli adolescenti), sintomi da astinenza, effetti negativi sul sonno, trascuratezza nei confronti di altre attività con conseguenze negative sulla vita quotidiana, sulla concentrazione e sulle relazioni.

Le istituzioni scolastiche dovranno quindi aggiornare i propri regolamenti prevedendo misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione e le specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenirlo.

Eccezioni: l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto
rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Resta ovviamente confermato l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagne elettroniche, secondo le modalità programmate dalle singole scuole.

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Anche agli studenti del secondo ciclo di istruzione sarà vietato l’utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, in orario scolastico.

Lo ha sancito il Ministero dell’Istruzione e del merito con la circolare n. 3393 del 16 giugno 2025 dopo aver spiegato che tale intervento è necessario alla luce degli effetti negativi dell’uso eccessivo o non corretto dello smartphone e dei social media sulla salute, sul benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche.

Importanti studi anche Internazionali hanno, infatti, rilevato un preoccupate calo nel rendimento scolastico, una significativa diffusione di fenomeni di dipendenza con conseguente incapacità di controllare l’uso degli smartphone (oltre il 25% degli adolescenti), sintomi da astinenza, effetti negativi sul sonno, trascuratezza nei confronti di altre attività con conseguenze negative sulla vita quotidiana, sulla concentrazione e sulle relazioni.

Le istituzioni scolastiche dovranno quindi aggiornare i propri regolamenti prevedendo misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione e le specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenirlo. 

Eccezioni: l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto
rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Resta ovviamente confermato l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagne elettroniche, secondo le modalità programmate dalle singole scuole.

La spesa per le ripetizioni deve essere preventivamente concordata tra i genitori!

Se non c’è il preventivo accordo ovvero un oggettivo motivo di difficoltà del minore nell’apprendimento, molti Tribunali non dispongono il rimborso della spesa delle ripetizioni al genitore che l’ha anticipata.

La Cassazione, infatti, è granitica nel ritenere che in caso di mancato accordo preventivo sulle spese cd "straordinarie" e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare volta per volta la rispondenza delle spese all`interesse del minore, commisurando l`entità della spesa rispetto all`utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Ecco allora che il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 945 emessa in data 6 agosto 2025 ha sancito che corrispondono senza dubbio all`interesse del minore:

- le spese per l`acquisto di occhiali da vista, visita tricologica; visita allergologica; visita nutrizionista; visita neurologica essendo finalizzate ad affrontare situazioni patologiche;
- le spese per viaggi- studio perché realizzano una corretta socializzazione nell`ambiente scolastico frequentato;
- le spese per il sostegno scolastico nelle materie scientifiche e letterarie;
- le spese lo sport e per abbigliamento-tecnico sportivo perché spesa finalizzata ad un corretto sviluppo psico-fisico nella fase adolescenziale.

Diverso il trattamento riservato alle ripetizioni private: se non c’è consenso preventivo e il diniego è giustificato da motivazioni educative, la spesa non può essere rimborsata.

Nel caso di specie anche perché le ripetizioni erano state organizzate nel periodo corrispondente a quello del "sostegno" scolastico e quindi per il Giudice, ero una ingiustificata duplicazione di aiuti al ragazzo.

Viene quindi parzialmente accolta l’opposizione del padre al precetto in relazione alle sole ripetizioni e compensate le spese di causa.

A voi è mai successo di aver discusso sul punto? Qual’è la vostra esperienza?

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La spesa per le ripetizioni deve essere preventivamente concordata tra i genitori! 

Se non c’è il preventivo accordo ovvero un oggettivo motivo di difficoltà del minore nell’apprendimento, molti Tribunali non dispongono il rimborso della spesa delle ripetizioni al genitore che l’ha anticipata.

La Cassazione, infatti, è granitica nel ritenere che in caso di mancato accordo preventivo sulle spese cd "straordinarie" e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare volta per volta la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Ecco allora che il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 945 emessa in data 6 agosto 2025 ha sancito che corrispondono senza dubbio all'interesse del minore:

- le spese per l'acquisto di occhiali da vista, visita tricologica; visita allergologica; visita nutrizionista; visita neurologica  essendo finalizzate ad affrontare situazioni patologiche;
- le spese per viaggi- studio perché realizzano una corretta socializzazione nell'ambiente scolastico frequentato;
- le spese per il sostegno scolastico nelle materie scientifiche e letterarie;
- le spese lo sport e per abbigliamento-tecnico sportivo perché spesa finalizzata ad un corretto sviluppo psico-fisico nella fase adolescenziale. 

Diverso il trattamento riservato alle ripetizioni private: se non c’è consenso preventivo e il diniego è giustificato da motivazioni educative, la spesa non può essere rimborsata.

Nel caso di specie anche perché le ripetizioni erano state organizzate nel periodo corrispondente a quello del "sostegno" scolastico e quindi per il Giudice, ero una ingiustificata duplicazione di aiuti al ragazzo. 

Viene quindi parzialmente accolta l’opposizione del padre al precetto in relazione alle sole ripetizioni e compensate le spese di causa. 

A voi è mai successo di aver discusso sul punto? Qual’è la vostra esperienza?

Dott.ssa Chiara Massa ✨Appassionata di diritto della persona, dei minorenni e delle famiglie, svolge pratica forense presso lo Studio, affiancando le colleghe con attenzione, dedizione e sensibilità.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

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Dott.ssa Chiara Massa ✨Appassionata di diritto della persona, dei minorenni e delle famiglie, svolge pratica forense presso lo Studio, affiancando le colleghe con attenzione, dedizione e sensibilità.

#studiolegale #avvdinella #dirittodifamiglia #avvocato

Con la sentenza n. 19715/2025, la Cassazione chiarisce che il mancato versamento delle spese straordinarie previste in sede di separazione o divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 bis c.p..

Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile e il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche e sanitarie. La difesa contestava che il mancato pagamento delle spese straordinarie potesse assumere rilievo penale, ritenendo che tale inadempimento avesse natura meramente civilistica.

La Cassazione respinge tale tesi, affermando che il reato può essere integrato non solo dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma anche dall’omesso versamento delle spese straordinarie, qualora siano previste in un titolo giudiziale o in un accordo omologato e siano riconducibili a esigenze fondamentali dei figli.

Secondo la Corte, la fattispecie penale di cui all’art. 570-bis c.p. va ricondotta alla violazione di obblighi economici che discendono dalla solidarietà familiare residuale, anche dopo la cessazione del matrimonio. Le spese straordinarie, quando relative a bisogni certi o imprevedibili, ma rilevanti e indispensabili (come cure mediche, istruzione, spese scolastiche), costituiscono parte integrante dell’obbligo di mantenimento.
Il mancato adempimento assume rilevanza penale se grave e protratto nel tempo, tale da incidere concretamente sull’equilibrio economico della famiglia e sul livello di vita dei figli.

Quindi il reato ex art. 570-bis c.p. può essere integrato anche dall’omesso pagamento delle spese straordinarie, in quanto parte essenziale degli obblighi di assistenza familiare in senso lato.

Secondo te è corretto punire penalmente il mancato pagamento delle spese straordinarie?

Post scritto da @avvcrespi
Per leggere l’articolo completo un click in bio e poi su blog penale
#spese #mantenimento #cassazione

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Con la sentenza n. 19715/2025, la Cassazione chiarisce che il mancato versamento delle spese straordinarie previste in sede di separazione o divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 bis c.p..
 
Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile e il 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche e sanitarie. La difesa contestava che il mancato pagamento delle spese straordinarie potesse assumere rilievo penale, ritenendo che tale inadempimento avesse natura meramente civilistica.
 
La Cassazione respinge tale tesi, affermando che il reato può essere integrato non solo dalla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma anche dall’omesso versamento delle spese straordinarie, qualora siano previste in un titolo giudiziale o in un accordo omologato e siano riconducibili a esigenze fondamentali dei figli.
 
Secondo la Corte, la fattispecie penale di cui all’art. 570-bis c.p. va ricondotta alla violazione di obblighi economici che discendono dalla solidarietà familiare residuale, anche dopo la cessazione del matrimonio. Le spese straordinarie, quando relative a bisogni certi o imprevedibili, ma rilevanti e indispensabili (come cure mediche, istruzione, spese scolastiche), costituiscono parte integrante dell’obbligo di mantenimento.
Il mancato adempimento assume rilevanza penale se grave e protratto nel tempo, tale da incidere concretamente sull’equilibrio economico della famiglia e sul livello di vita dei figli.
 
Quindi il reato ex art. 570-bis c.p. può essere integrato anche dall’omesso pagamento delle spese straordinarie, in quanto parte essenziale degli obblighi di assistenza familiare in senso lato.
 
Secondo te è corretto punire penalmente il mancato pagamento delle spese straordinarie?
 
Post scritto da @avvcrespi
Per leggere l’articolo completo un click in bio e poi su blog penale
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Ma siete una forza della natura!! Ho aperto il box domande anonime per consentire anche di essere più liberi nei pensieri ma .. nessun ha condiviso un pensiero sulle vacanze appena trascorse 😂
Siete veramente già tutti belli pronti per ricominciare?!😳
Sembra proprio di si!

C’è chi vuole riprendere gli studi scegliendo un Master, chi vuole approfondire la Riforma Cartabia, chi modificare un accordo raggiunto…chi ancora organizzare una festa di compleanno!!

Ci date una carica incredibile! Grazie per la vostra presenza attenta.

Buon rientro a tutti 🩷

#studiolegale

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Ma siete una forza della natura!! Ho aperto il box domande anonime per consentire anche di essere più liberi nei pensieri ma .. nessun ha condiviso un pensiero sulle vacanze appena trascorse 😂
Siete veramente già tutti belli pronti per ricominciare?!😳 
Sembra proprio di si!

C’è chi vuole riprendere gli studi scegliendo un Master, chi vuole approfondire la Riforma Cartabia, chi modificare un accordo raggiunto…chi ancora organizzare una festa di compleanno!!

Ci date una carica incredibile! Grazie per la vostra presenza attenta.

Buon rientro a tutti 🩷

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